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Document 32018R0108

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 della Commissione, del 23 gennaio 2018, relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia

C/2018/0456

GU L 19 del 24.1.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/108/oj

24.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/108 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2018

relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Tra agosto e ottobre 2017 la Lituania, la Lettonia, l'Estonia e la regione meridionale della Finlandia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato l'inondazione di una parte considerevole della superficie nazionale investita a seminativi. Le precipitazioni cumulate del periodo agosto-ottobre 2017 risultano molto superiori alla media. Tali precipitazioni anomale su un periodo prolungato rappresentano un fenomeno senza precedenti. Inoltre, l'inizio precoce dell'inverno con nevicate e temperature rigide ha determinato condizioni di semina eccezionalmente sfavorevoli. Di conseguenza, non è stato possibile procedere a gran parte delle semine invernali in corso e programmate per il raccolto della campagna di commercializzazione 2018/2019.

(2)

La perdita di reddito che ne risulterà per i titolari di aziende agricole nelle zone colpite, in conseguenza sia degli ettari inaccessibili per la semina che di quelli già seminati e rovinati dalle gravi inondazioni, determinerà un danno ingente ed eccezionale agli agricoltori colpiti della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia nella prossima campagna di commercializzazione 2018/2019. Si tratta di un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Questo problema specifico non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell'articolo 219 o dell'articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all'esistenza di turbative del mercato o a un'attuale precisa minaccia di turbative, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(3)

A titolo di misura eccezionale, dovrebbe essere prevista una compensazione finanziaria per gli ettari ammissibili nelle zone colpite, al fine di compensare le perdite economiche future connesse alla prossima campagna di commercializzazione 2018/2019.

(4)

Dal punto di vista della stabilità del mercato dell'Unione, è nell'interesse dell'Unione che la misura si applichi soltanto agli agricoltori che subiranno una perdita di reddito a causa delle perdite di superfici di seminativi invernali. L'aiuto dovrebbe inoltre essere riservato agli agricoltori più gravemente colpiti. Va considerato come più gravemente colpito l'agricoltore che in uno Stato membro ha subito perdite di superfici investite a seminativi invernali pari ad almeno il 30 % del totale delle superfici investite a seminativi invernali che possiede in tale Stato membro. Inoltre, per evitare rischi di sovracompensazione, l'aiuto per ettaro ammissibile non utilizzabile per la semina invernale a causa delle inondazioni dovrebbe essere limitato. Per tale motivo, l'ammontare dell'aiuto per ettaro ammissibile deciso dagli Stati membri interessati non dovrebbe superare l'importo medio dei pagamenti diretti per ettaro nell'anno civile 2017 in tali Stati membri. L'importo totale dell'aiuto e la dotazione di bilancio complessiva dovrebbero essere basati sulle informazioni pervenute dagli Stati membri interessati riguardo al numero di ettari colpiti dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni.

(5)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, la perdita di ettari ammissibili non dovrebbe essere già stata compensata da qualsivoglia tipo di aiuti nazionali o assicurazione e l'aiuto dovrebbe essere limitato agli ettari ammissibili per i quali non sia stato percepito nessun altro contributo finanziario dell'Unione per la stessa perdita.

(6)

Gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare alle condizioni ed entro il limite temporale stabiliti dal presente regolamento.

(7)

L'aiuto potrà essere concesso solo sulla base di una domanda presentata secondo le modalità ed entro i limiti temporali stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati.

(8)

È opportuno disporre che le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie, svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino di conseguenza la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere quelli relativi all'ammissibilità e alla correttezza della domanda di aiuto. Il numero di ettari ammissibili dovrebbe essere controllato avvalendosi di tutti i mezzi idonei a disposizione delle autorità competenti, compresi i controlli in azienda.

(9)

La misura di emergenza dovrebbe essere limitata a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Ai fini della sana gestione finanziaria della misura e del versamento tempestivo agli agricoltori, dovrebbero essere ammissibili al cofinanziamento dell'Unione solo i pagamenti che gli Stati membri interessati avranno effettuato a favore dei beneficiari entro il 30 settembre 2018. Non dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2).

(11)

Per consentire all'Unione di monitorare l'efficienza della presente misura di emergenza, gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione. Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, tali Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È disponibile, entro i limiti fissati dagli articoli 2 e 5, un aiuto dell'Unione a favore degli agricoltori per gli ettari di terreno ubicati in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia non utilizzabili per la semina invernale o che, già seminati per la campagna di commercializzazione 2018/2019, sono andati persi a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi nel periodo agosto-ottobre 2017 in tali Stati membri, a condizione che:

a)

tali ettari di terreno rappresentino almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell'agricoltore nello Stato membro interessato;

b)

gli agricoltori non abbiano beneficiato, per la stessa perdita, di qualsivoglia tipo di aiuti nazionali, assicurazione o aiuti finanziati da un contributo dell'Unione, diverso da quello previsto dal presente regolamento.

2.   Il numero di ettari ammissibili per agricoltore è stabilito dagli Stati membri interessati in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4, ciascuno Stato membro interessato decide l'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile.

2.   La spesa dell'Unione sostenuta conformemente all'articolo 1 non supera l'importo totale di:

a)

9 120 000 EUR per la Lituania;

b)

3 460 000 EUR per la Lettonia;

c)

1 340 000 EUR per l'Estonia;

d)

1 080 000 EUR per la Finlandia.

3.   Gli Stati membri interessati possono concedere un sostegno supplementare per gli ettari ammissibili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, pari al massimo al 100 % dell'importo stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri interessati versano il sostegno supplementare entro e non oltre il 30 settembre 2018.

4.   La somma dell'aiuto di cui all'articolo 1 e, se del caso, del sostegno supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo non supera, per ciascuno Stato membro, l'ammontare dei pagamenti diretti, calcolato dividendo la dotazione nazionale fissata per l'anno civile 2017 per tale Stato membro nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell'anno civile 2017 nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 3

L'aiuto di cui all'articolo 1 è erogato sulla base di una domanda presentata dagli agricoltori con ettari ammissibili secondo le modalità ed entro i limiti temporali stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie, compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono

a)

controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, riguardanti tra l'altro:

i)

l'ammissibilità del richiedente;

ii)

il numero di ettari ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei controlli in azienda, dei dati storici e del sistema integrato di gestione e di controllo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5);

iii)

la verifica che i beneficiari ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti dalle altre fonti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), in relazione agli stessi ettari;

b)

controlli in loco nei locali dei richiedenti.

I controlli in loco interessano almeno il 5 % dell'aiuto totale richiesto.

Articolo 5

1.   La spesa inerente ai pagamenti a norma del presente regolamento è ammissibile al finanziamento dell'Unione solo se riguarda pagamenti a favore dei beneficiari effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2018.

2.   Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure che prevedono di adottare in conformità dell'articolo 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Non oltre 15 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurano informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 4.

3.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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