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Document 32018D0279

Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 54 del 24.2.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2021; abrogato da 32021D0753 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/279/oj

24.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/279 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare tre categorie di soggetti passivi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA): quelli il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 settembre 2017 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») che consenta a Malta di aumentare il livello della soglia più bassa da 14 600 EUR a 20 000 EUR per le forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(3)

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 novembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata da Malta. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(4)

La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.

(5)

Poiché la misura speciale dovrebbe comportare una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, vale a dire fino al 31 dicembre 2020. Ai soggetti passivi dovrebbe ancora essere consentito di optare per il regime IVA normale.

(6)

Secondo i dati forniti da Malta, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, in particolare quelli tesi a ridurre effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura speciale, le legittime aspettative degli interessati sono rispettate, in quanto la misura speciale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.

(8)

Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza il 31 dicembre 2020 del periodo di validità della misura speciale entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE; in tal caso la presente decisione cesserà di applicarsi.

(9)

La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 20 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


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