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Document 32017R2395

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 345 del 27.12.2017, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2395/oj

27.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/27


REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2014 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (IFRS 9). L’IFRS 9 mira a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in tale materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l’IFRS 9 risponde all’invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce il principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) 39.

(2)

La Commissione ha adottato l’IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (4). Conformemente a tale regolamento, enti creditizi e imprese di investimento («enti») che utilizzano gli IFRS per redigere il loro bilancio sono tenuti ad applicare l’IFRS 9 a partire dalla data del loro primo esercizio finanziario che inizi il 1o gennaio 2018 o successivamente.

(3)

L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre è in corso l’esame, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disposizioni transitorie per attenuare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.

(4)

Nella sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull’International Financial Reporting Standard IFRS 9 (6), il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare l’impatto del nuovo modello di riduzione di valore dell’IFRS 9.

(5)

Se, rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, il bilancio di apertura di un ente alla data in cui lo stesso applica per la prima volta l’IFRS 9 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 a causa dell’aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, compreso il fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (7) («allegato relativo all’IFRS 9»), per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all’ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata massima di cinque anni e dovrebbe avere inizio nel 2018. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per garantire la piena attuazione dell’IFRS 9 nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio. Nel corso del periodo transitorio l’impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti non dovrebbe essere completamente neutralizzato.

(6)

Gli enti dovrebbero decidere se applicare tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l’autorità competente. Nel corso del periodo transitorio un ente dovrebbe avere la possibilità di revocare una sola volta la sua decisione iniziale, previa autorizzazione dell’autorità competente, che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

(7)

Poiché gli accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti dopo il giorno in cui un ente applica per la prima volta l’IFRS 9 potrebbero aumentare in modo inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi.

(8)

Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio, le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, dovrebbero essere ridotte mediante un fattore che abbia l’effetto di aumentare il valore dell’esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1, grazie alle disposizioni transitorie, sia di una riduzione del valore dell’esposizione.

(9)

Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9, di cui al presente regolamento, dovrebbero rendere pubblici i loro fondi propri, i coefficienti patrimoniali e i coefficienti di leva finanziaria, con e senza l’applicazione di tali disposizioni, per consentire al pubblico di determinare l’impatto di tali disposizioni.

(10)

È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni, a partire dal 1o gennaio 2018, per le esposizioni di questo tipo sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola grandfathering e dovrebbero continuare a beneficiare dell’esenzione per le grandi esposizioni.

(11)

Per consentire l’applicazione delle disposizioni transitorie previste nel presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 473 bis

Introduzione dell’IFRS 9

1.   In deroga all’articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:

a)

gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)

gli enti che, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:

a)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:

Formula

dove:

A2,SA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;

A4,SA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;

f= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t= l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,SA e A4,SA;

b)

per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:

Formula

dove:

A2,IRB = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);

A4,IRB = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);

f= il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;

t= l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale degli importi A2,IRB e A4,IRB.

2.   Gli enti calcolano gli importi A2,SA e A2,IRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a)

zero;

b)

l’importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell’importo calcolato conformemente al punto ii):

i)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IRFS 9»), e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IRFS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9;

ii)

l’importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.

3.   Gli enti calcolano l’importo di cui l’importo specificato alla lettera a) supera l’importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:

a)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio;

b)

la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9.

4.   Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all’importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l’A4,SA quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,SA a zero.

Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l’importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all’importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l’A4,IRB quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l’A4,IRB a zero.

5.   Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:

a)

per il calcolo di A2,IRB gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l’importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di tale importo a zero;

b)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’ IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;

c)

gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.

6.   Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori:

a)

0,95, durante il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

b)

0,85, durante il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

c)

0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

d)

0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

e)

0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2018, ma prima del 1o gennaio 2019, adeguano le date di cui alle lettere da a) a e) del primo comma in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.

Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2019 o successivamente applicano i fattori pertinenti di cui al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.

7.   Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:

a)

l’importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;

b)

il valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):

Formula

dove:

ABSA = l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

RASA = l’importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;

c)

l’importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all’articolo 62, lettera d);

8.   Durante il periodo di cui al paragrafo 6 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.

9.   Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa l’importo A4 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora un ente abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, può revocare durante il periodo transitorio la sua decisione iniziale. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

10.   Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.»;

2)

all’articolo 493 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a)

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;

b)

75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;

c)

50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

5.   Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:

a)

elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;

b)

elementi dell’attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;

c)

altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;

d)

elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2;

e)

altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.

Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell’amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2.

6.   Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un’esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

all’esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell’articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017;

b)

l’esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.

7.   Un’esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall’applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Parere dell’8 novembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

(4)  Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(7)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


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