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Document 32017R1836

Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 261 del 11.10.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1836/oj

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017).

(3)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti per quanto riguarda le importazioni di tessili della RPDC, le esportazioni di prodotti petroliferi nella RPDC, le imprese in partecipazione e il settore marittimo.

(4)

La decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte con l'UNSCR 2375 (2017).

(5)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente

«La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente:

«La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 quater

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater.

Articolo 16 quinquies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies.

Articolo 16 sexies

1.   In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la transazione non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni;

b)

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);

c)

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e

d)

lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 16 septies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies.

Articolo 16 octies

1.   In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017.

2.   In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le transazioni non sono collegate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); e

b)

lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 16 nonies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 decies

1.   In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:

a)

l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e

b)

lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

4)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

costituire, mantenere o gestire un'impresa in partecipazione o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;»;

5)

all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.»;

6)

l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di instrastrutture di pubblica utilità che non generino profitto, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 ter

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;

8)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.»;

9)

all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:

a)

responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b)

responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c)

coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»;

10)

all'articolo 39, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV, se il comitato per le sanzioni ha così disposto»;

11)

all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).»;

12)

all'articolo 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016) o dal paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017); o»;

13)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.»;

14)

l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC o per ogni asltro scopo coerente con le finalità di queste risoluzioni»;

15)

all'articolo 46, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies e XI septies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

16)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

17)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

18)

l'allegato XI bis è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

19)

l'allegato XI ter è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

20)

è inserito l'allegato XI quater conformemente all'allegato V del presente regolamento;

21)

è inserito l'allegato XI quinquies conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

22)

è inserito l'allegato XI sexies conformemente all'allegato VII del presente regolamento:

23)

è inserito l'allegato XI septies conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;

24)

l'allegato XIV è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

1.

L'allegato II, parte VII, del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

«PARTE VII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;

2.

le seguenti voci sono aggiunte all'allegato II del regolamento (UE) n. 2017/1509:

«PARTE VIII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

PARTE IX

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).».


ALLEGATO II

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «2704 00 10» è sostituita dalla seguente:

«2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta»


ALLEGATO III

Nell'allegato XI bis del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «ex 1902 20 30» è soppressa.


ALLEGATO IV

Nell'allegato XI ter del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 quater» sono sostituiti dai termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 ter».


ALLEGATO V

«

ALLEGATO XI quater

Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 quater

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice NC

Descrizione

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11

Gas naturale liquefatto

»

ALLEGATO VI

«

ALLEGATO XI quinquies

Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 quinquies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

 

Codice NC

Descrizione

 

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

 

 

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

2712 10

Vaselina

 

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

Ex

2712 90

Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Ex

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

 

 

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

 

 

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3403 11

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

3403 19

– –

Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

Preparazioni diverse dalle preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

3403 91

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

Ex

3403 99

– –

Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

– – – – –

Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

Ex

3824 99 92

– – – – – –

in forma liquida a 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Altro

Ex

3824 99 96

– – – – –

Altro

 

 

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3826 00 10

Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

altro

»

ALLEGATO VII

«

ALLEGATO XI sexies

Petrolio greggio di cui all'articolo 16 septies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

 

Codice NC

Descrizione

 

2709 00 90

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale)

»

ALLEGATO VIII

«

ALLEGATO XI septies

Tessili di cui all'articolo 16 nonies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Capo

Descrizione

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

»

ALLEGATO IX

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1, e misure applicabili come specificato dal comitato per le sanzioni».


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