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Document 32017R1759

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1759 della Commissione, del 27 settembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2017/6452

GU L 250 del 28.9.2017, p. 34–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1759/oj

28.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1759 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1175/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico del valore di 6,30 EUR/t e 8,10 EUR/t per i due produttori esportatori cinesi con un'aliquota di dazio individuale di 56,40 EUR/t per tutti gli altri produttori esportatori cinesi.

(2)

Nell'agosto 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»), le misure sono state prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio (3).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (4), il 12 maggio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda»).

(4)

La domanda è stata presentata dalla società Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Germania («il richiedente»), l'unico produttore di carbonato di bario dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio.

1.3.   Apertura

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 agosto 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Parti interessate

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il richiedente, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti e gli utilizzatori notoriamente interessati, invitandoli a partecipare.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

1.5.   Paese di riferimento

(8)

Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare l'India come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, invitandole a presentare osservazioni in merito a tale scelta. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(9)

La Commissione ha contattato le autorità indiane e i produttori noti di carbonato di bario in India, invitandoli a collaborare. Nessun produttore indiano ha collaborato fornendo le informazioni richieste.

(10)

Al tempo stesso la Commissione ha chiesto la collaborazione di produttori noti in altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato le autorità competenti di Brasile, Iran, Repubblica di Corea e USA, invitandole a comunicare i nomi e gli indirizzi delle associazioni di produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono carbonato di bario sul loro mercato. Nessun produttore di questi paesi era tuttavia disposto a cooperare.

1.6.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(12)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(13)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(14)

Non si è manifestato nessun produttore esportatore cinese. Il campionamento non è stato quindi necessario.

Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti e ha chiesto loro di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(16)

Sei importatori si sono manifestati, si sono identificati ed hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(17)

In considerazione dell'esiguo numero di importatori, la Commissione ha deciso di non selezionare alcun campione ed ha inviato il questionario ai sei importatori che si sono manifestati. Tuttavia, come indicato al considerando 19, nessuno di questi ha risposto al questionario.

1.7.   Risposte al questionario e visite di verifica

(18)

La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai sei importatori ed agli 86 utilizzatori che si sono manifestati, ai quattro produttori esportatori cinesi noti e a 20 produttori noti di potenziali paesi di riferimento (18 in India, uno in Iran e uno negli Stati Uniti).

(19)

Sono pervenute risposte al questionario dall'unico produttore dell'Unione e da 15 utilizzatori. Nessuno dei produttori esportatori cinesi e nessuno dei produttori nei potenziali paesi di riferimento ha collaborato all'inchiesta. Analogamente, e sebbene essi si siano in un primo tempo identificati, come indicato al considerando 16, nessuno degli importatori manifestatisi ha risposto al questionario inviato dalla Commissione.

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttore dell'Unione

Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Germania

 

Utilizzatori

Esmalglass, S.A.U, Villareal, Spagna

Torrecid, SA, L'Alcora, Spagna

BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, Ungheria

1.8.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(21)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.9.   Divulgazione di informazioni

(22)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente a tale divulgazione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(23)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 %, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare («il prodotto oggetto del riesame»), originario della RPC, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010).

(24)

Il carbonato di bario è utilizzato come materia prima in vari settori industriali e principalmente per la produzione di fritte e smalti di ceramica, mattoni e tegole, vetro per usi speciali nonché nell'industria chimica.

2.2.   Prodotto simile

(25)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(26)

La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(27)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(28)

Come indicato al considerando 14, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili per quanto riguarda il produttore esportatore cinese al fine di determinare se il dumping sia attualmente in corso e se sussista il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore da parte delle autorità cinesi al riguardo.

(29)

Su questa base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base le conclusioni relative all'esistenza di pratiche di dumping e al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sotto illustrate sono state basate sui dati disponibili, in particolare:

i)

le informazioni contenute nella richiesta,

ii)

le statistiche di Eurostat e i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»),

iii)

le statistiche, accessibili al pubblico, della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni e della banca dati COMTRADE (6) e

iv)

le informazioni accessibili al pubblico (7).

3.2.   Dumping

3.2.1.   Produttori esportatori che hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato nell'inchiesta originaria

3.2.1.1.   Valore normale

(30)

Due produttori esportatori hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») nell'inchiesta originaria. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione il valore normale per questi produttori esportatori si è basato sui fatti disponibili.

(31)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi cinesi all'esportazione praticati nei mercati di altri paesi terzi in cui non sono in vigore dazi antidumping e registrati nella banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni.

(32)

Questo modo di procedere è stato ritenuto il metodo più ragionevole, data l'impossibilità di reperire altre informazioni a causa della mancanza di collaborazione.

3.2.1.2.   Prezzi all'esportazione

(33)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato basato sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, da parte dei due produttori esportatori cinesi che avevano ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria.

3.2.1.3.   Confronto

(34)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione, così stabiliti, a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto marittimo e interno e di movimentazione sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili e di quelle contenute nella domanda, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.1.4.   Margine di dumping

(35)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, come stabiliti sopra, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(36)

Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari a circa il 30 % per Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. e a circa il 20 % per Zaozhuang Yongli Chemical Co.

3.2.2.   Produttori esportatori che non hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato durante l'inchiesta originaria

3.2.2.1.   Paese di riferimento

(37)

Per i produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria, il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, vale a dire in base al prezzo o al valore costruito in un adeguato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

(38)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza è stata scelta l'India come paese di riferimento. Di conseguenza, nell'avviso di apertura del presente riesame la Commissione ha proposto di utilizzare nuovamente l'India come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

(39)

Come indicato al considerando 10, la Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, vale a dire Brasile, Iran, Repubblica di Corea e Stati Uniti, invitando i produttori noti a fornire le informazioni necessarie.

(40)

Nessuno dei produttori di tali paesi ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta. Non vi sono indicazioni di altri paesi in cui potesse essere prodotto carbonato di bario.

3.2.2.2.   Valore normale

(41)

Data la mancata collaborazione di cui sopra da parte dei produttori dei potenziali paesi di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(42)

Il valore normale è stato calcolato nella fattispecie sulla base del costo medio di produzione dell'industria dell'Unione, aggiungendo un importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. Le SGAV sono state basate sulle SGAV effettive dell'industria dell'Unione relative alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione, mentre per il calcolo dei profitti ci si è basati sui profitti relativi alla produzione e alle vendite, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile utilizzato per analogia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(43)

Questo modo di procedere è stato ritenuto il metodo più ragionevole, data l'impossibilità di reperire altre informazioni a causa della mancanza di collaborazione.

3.2.2.3.   Prezzo all'esportazione

(44)

A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni verso l'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta originaria.

3.2.2.4.   Confronto

(45)

La Commissione ha confrontato il valore normale ed il prezzo all'esportazione, così stabiliti, a livello franco fabbrica. Ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto marittimo e interno e di movimentazione sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili e di quelle contenute nella domanda, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.2.5.   Margine di dumping

(46)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(47)

Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo di costo, assicurazione e nolo («cif») franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 100 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(48)

Alla luce delle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping qualora le misure venissero abrogate. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

(49)

Tenuto conto della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili, segnatamente le fonti menzionate al considerando 29.

3.3.1.   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata in Cina

(50)

La capacità di produzione cinese è stata stimata utilizzando i dati pubblicamente disponibili per dieci produttori cinesi noti di carbonato di bario (8). La capacità di produzione dichiarata ammontava cumulativamente a una capacità annua di almeno 428 000 tonnellate, ossia più di cinque volte il consumo totale dell'Unione (77 099 tonnellate) durante il PIR, come stabilito al considerando 62, e circa tre volte il totale del commercio mondiale di carbonato di bario in base ai dati COMTRADE per il 2015 (9).

(51)

Per quanto riguarda la capacità produttiva inutilizzata, e in mancanza di qualsiasi altra informazione, sono state utilizzate come base le conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza. Secondo tali dati, la capacità produttiva inutilizzata in Cina ammontava a 280 000 tonnellate (10).

(52)

L'inchiesta non ha evidenziato in alcun modo che la capacità di produzione di carbonato di bario in Cina fosse cambiata significativamente rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. L'inchiesta non ha inoltre rivelato che il consumo in Cina sarebbe aumentato in misura rilevante o che il mercato mondiale di carbonato di bario avrebbe potuto assorbire tale capacità produttiva inutilizzata in un prossimo futuro.

(53)

La Commissione ha pertanto ritenuto che la rilevante capacità produttiva inutilizzata segnalata nel precedente riesame in previsione della scadenza sia rimasta pressoché invariata e che non vi siano elementi per ritenere che possa mutare significativamente in un prossimo futuro.

(54)

In base a questi elementi, si è ritenuto che la capacità produttiva inutilizzata in Cina corrispondesse a più del triplo del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.2.   Politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi

(55)

Per quanto riguarda la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi, è stato riscontrato che le vendite nei sei principali mercati di esportazione in cui non erano in vigore misure (11), cioè Brasile, Egitto, Iran, Giappone, Messico e Russia, sono state effettuate a prezzi di dumping. Di conseguenza, da un confronto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso questi sei mercati, in base alle informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni, e il valore normale stabilito per le società che non hanno ottenuto il TEM, di cui al considerando 42, è risultato che i margini di dumping erano compresi tra il 55 % circa e oltre il 70 % a seconda del mercato specifico di esportazione. Tali esportazioni hanno rappresentato il 46 % del totale delle esportazioni della Cina verso altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto considerate rappresentative.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(56)

L'inchiesta ha dimostrato che, in base alle informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni, i prezzi praticati dalla Cina nei confronti dei sei principali mercati di esportazione di paesi terzi in cui non erano in vigore misure erano mediamente inferiori ai prezzi all'esportazione applicati all'Unione durante lo stesso periodo (il periodo dell'inchiesta di riesame). In altre parole, il prezzo medio del prodotto oggetto del riesame applicato dalla Cina all'Unione era pari a 397 EUR/t, mentre il prezzo medio del prodotto simile per l'esportazione verso i sei principali mercati di esportazione della Cina era pari a 345 EUR/t. Questo vale per circa il 90 % del volume totale delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, compresi i sei principali mercati di cui al considerando 55. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione è un mercato attraente per gli esportatori cinesi, in quanto essi possono realizzare profitti maggiori attraverso prezzi di vendita più elevati, ma pur sempre inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, come illustrato al considerando 73.

(57)

L'attrattiva del mercato dell'Unione può altresì essere dimostrata dall'elevata presenza persistente degli esportatori cinesi sul mercato dell'UE nonostante le misure in vigore. A questo proposito dal 2003, ossia prima dell'entrata in vigore delle misure in esame, fino al termine del periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata da quasi il 50 % a percentuali comprese fra il 59 % ed il 73 %. Benché vi sia stata una diminuzione del volume delle esportazioni cinesi a livello mondiale, passate da 130 000 tonnellate nel 2009 a 125 000 tonnellate nel 2015 (12), le esportazioni cinesi verso l'Unione hanno seguito una tendenza opposta e sono aumentate da 37 341 tonnellate nel 2009 a 51 919 tonnellate nel 2015, il che dimostra chiaramente l'interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell'Unione. Come indicato in precedenza, tale evoluzione si è verificata nonostante le misure in vigore.

(58)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che in due importanti mercati di esportazione del carbonato di bario, vale a dire gli Stati Uniti e l'India, sono in vigore misure antidumping nei confronti della Cina e che un terzo importante mercato di esportazione, il Brasile, applica dazi elevati all'importazione, pari al 10 %, il che tutela efficacemente questi mercati da importazioni significative. Pertanto, e tenendo conto anche delle conclusioni di cui al considerando 52, secondo cui il mercato del carbonato di bario è stabile e non registra alcun aumento significativo dei livelli complessivi di consumo a livello mondiale, è improbabile che la capacità produttiva inutilizzata in Cina si orienti verso tali mercati: è invece plausibile che confluisca nel mercato dell'Unione qualora le misure venissero abrogate.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(59)

In conclusione, i margini di dumping determinati durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la rilevante capacità di produzione stimata e l'elevata capacità produttiva inutilizzata della Cina, in combinazione con le sue pratiche di dumping del carbonato di bario sui mercati di esportazione e l'attrattiva del mercato dell'Unione, fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi che implicano un considerevole dumping. Si ritiene pertanto che vi sia un elevato rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero abrogate.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(60)

L'unico produttore dell'Unione che ha collaborato rappresentava il 100 % della produzione UE di carbonato di bario durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi ritenuto che tale società rappresenti l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base; essa verrà di seguito denominata «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Osservazione preliminare

(61)

Poiché vi è solo un unico produttore nell'Unione, per motivi di riservatezza i dati relativi al consumo dell'Unione, alle quote di mercato, alla sottoquotazione dei prezzi e al calcolo del margine di sottoquotazione non sono presentati in forma dettagliata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha invece cercato di indicare degli intervalli al fine di garantire comunque i diritti della difesa delle parti interessate e permettere loro di comprendere la metodologia applicata dalla Commissione.

4.3.   Consumo dell'Unione

(62)

Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando le vendite complessive effettuate nell'Unione dal produttore dell'Unione e il totale delle importazioni provenienti da paesi terzi, sulla base dei dati di Eurostat.

(63)

Alla luce di questi elementi, il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

[68 500 -83 800 ]

[71 800 -87 800 ]

[70 000 -85 500 ]

[69 400 -84 400

Indice (2013 = 100)

100

105

102

101

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario e statistiche di Eurostat.

(64)

Dal 2013 al 2014 il consumo dell'Unione è aumentato del 5 %, per poi diminuire del 4 % tra il 2014 e il PIR. Nel complesso, durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile, registrando solo un lieve aumento dell'1 %.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

(65)

In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi alla presente inchiesta, per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo in esame la Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili di Eurostat e della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(66)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. Alla luce di questi elementi, le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Importazioni dalla Cina (in tonnellate)

49 275

53 296

51 919

49 117

Indice

100

108

105

100

Quota di mercato della Cina (%)

[60-75]

[62-80]

[62-80]

[59-73]

Indice

100

103

103

98

Fonte: statistiche di Eurostat.

(67)

Nel periodo in esame, le importazioni cinesi si sono mantenute piuttosto stabili. Dal 2013 al 2014 il volume delle importazioni è aumentato dell'8 %, per poi diminuire dell'8 % tra il 2014 e il PIR. Nel complesso l'andamento delle importazioni era in linea con l'andamento del consumo dell'Unione.

(68)

Nell'insieme, durante il periodo in esame la quota cinese di mercato è rimasta stabile, con un lieve calo del 2 %. Dal 2013 al 2014 la quota di mercato è aumentata del 3 % fino a registrare un livello compreso tra il 62 % e l'80 %; è rimasta stabile nel 2015 per poi calare del 5 % durante il PIR, raggiungendo un livello compreso tra il 59 % ed il 73 %.

(69)

Le statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, hanno rivelato che le esportazioni cinesi verso l'Unione sono state principalmente effettuate dai due produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria. Nel periodo in esame queste due società rappresentavano più del 75 % del totale delle importazioni dalla RPC.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(70)

La Commissione ha determinato l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzi delle importazioni dalla Cina (13) (EUR/t)

378

354

403

397

Indice

100

94

107

105

(71)

I prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 6 % dal 2013 al 2014, per poi aumentare del 13 % nel 2015 e diminuire infine del 2 % nel PIR. Nel complesso, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 5 %. Tale aumento è in linea con l'aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, come indicato al considerando 91, corrispondente a circa il 4 % durante il periodo in esame.

(72)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata del prezzo di vendita fatturato dal produttore dell'Unione agli acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguato a livello franco fabbrica;

il prezzo medio delle importazioni cinesi secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, compresi i dazi antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione. Le statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, forniscono dati specifici sui prezzi all'importazione dei produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria per il calcolo del margine di sottoquotazione individuale.

(73)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed era compreso tra il 32 % e il 37 %; per i produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TEM tale percentuale era compresa tra il 27 % e il 31 %. Il margine di sottoquotazione dei rimanenti produttori esportatori cinesi soggetti al dazio residuo era compreso tra il 31 % e il 35 %.

4.5.   Importazioni da altri paesi terzi

(74)

Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi da quello interessato è illustrato nella tabella seguente. La quantità e l'andamento dei prezzi si basano sui dati di Eurostat. Le importazioni nell'Unione dai paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Volumi, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

 

2013

2014

2015

PIR

Importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)

87

8

20

2 007

Indice

100

9

23

2 299

Quota di mercato dei paesi terzi (%)

[0,05 — 0,2]

[0,01 — 0,05]

[0,01 — 0,05]

[1 — 5]

Indice

N/A

N/A

N/A

100

Importazioni da paesi terzi (EUR/tonnellata)

3 468

8 672

4 106

388

Indice

N/A

N/A

N/A

100

Fonte: statistiche di Eurostat.

(75)

La tabella 4 illustra i dati raccolti dalla Commissione relativamente al volume delle importazioni, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame provenienti da altri paesi terzi. La Commissione rileva che non è stata applicata nessuna indicizzazione alla quota di mercato di altri paesi terzi e ai prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame proveniente da altri paesi terzi per il periodo dal 2013 al 2015, per il seguente motivo. Le importazioni da altri paesi terzi durante il periodo dal 2013 al 2015 sono state immesse sul mercato dell'Unione in volumi marginali (ossia inferiori a 100 tonnellate) e rappresentano una quota di mercato trascurabile, compresa tra lo 0,01 % e lo 0,2 % delle importazioni totali. Se fosse stata applicata l'indicizzazione, sul modello di quanto fatto per i volumi delle importazioni delle righe corrispondenti, ne sarebbe conseguito un andamento confuso e non rappresentativo (se al 2013 fosse stato applicato l'indice 100, la riga relativa alla quota di mercato sarebbe stata la seguente: 8 775 per il 2014, 22 516 per il 2015 e 2 279 per il PIR). Lo stesso vale se l'indicizzazione fosse stata applicata al prezzo delle importazioni da altri paesi terzi (se al 2013 fosse stato applicato l'indice 100, l'andamento sarebbe stato il seguente: 250 per il 2014, 118 per il 2015 e 11 per il PIR). Poiché è innegabile che tali cifre non avrebbero rappresentato fedelmente la situazione che si intendeva illustrare con la tabella 4, la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di non prendere come riferimento per l'indicizzazione il primo anno del periodo in esame per la quota di mercato di altri paesi terzi e per i prezzi medi all'importazione del prodotto oggetto del riesame da tali paesi, bensì di considerare solo i dati del PIR come riferimento per l'indicizzazione.

(76)

Dai dati riportati nella tabella 4 è possibile tuttavia estrapolare alcune tendenze. Ad esempio, durante il PIR le importazioni sono passate da 87 a 2 007 tonnellate, corrispondenti ad una quota totale di mercato compresa tra l'1 % e il 5 %. L'India, con 1 986 tonnellate, rappresenta la maggior parte delle importazioni da altri paesi terzi durante il PIR. Il prezzo medio delle importazioni durante il medesimo periodo risulta pari a 388 EUR/t. Questo livello di prezzo era leggermente inferiore alla media dei prezzi cinesi sul mercato dell'Unione in assenza di dazi antidumping (397 EUR/t), ma era notevolmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione. In ogni caso il volume delle importazioni da altri paesi terzi non avrebbe potuto incidere in misura sostanziale sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, poiché non era significativo.

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1.   Osservazioni di carattere generale

(77)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(78)

Va osservato che, poiché l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore, è stato necessario indicare i dati commerciali sensibili in forma indicizzata.

(79)

La Commissione ha valutato gli indicatori economici relativi all'industria dell'Unione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dall'unico produttore dell'Unione.

4.6.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(80)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PIR

Produzione (valore indicizzato)

100

120

115

107

Capacità produttiva (valore indicizzato)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti (%)

61

74

70

65

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(81)

La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 7 % durante il periodo in esame, mentre la capacità produttiva è rimasta invariata. Nel 2014 l'industria dell'Unione ha notevolmente aumentato la sua produzione per un valore pari al 20 %, ma tale valore è progressivamente diminuito fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha migliorato l'utilizzo dei suoi impianti nel periodo in esame di quattro punti percentuali, raggiungendo il 65 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(82)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle vendite (valore indicizzato)

100

100

97

97

Quota di mercato (valore indicizzato)

100

94

94

96

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario ed Eurostat.

(83)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 %.

(84)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 6 % dal 2013 al 2015, per aumentare leggermente (del 2 %) tra il 2015 e il PIR. Nel periodo in esame è diminuita complessivamente del 4 %.

4.6.4.   Crescita

(85)

Tra il 2013 e il PIR il consumo dell'Unione è aumentato dell'1 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 %, comportando una perdita di quota di mercato del 4 %.

4.6.5.   Occupazione e produttività

(86)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2013

2014

2015

PIR

Occupazione (valore indicizzato)

100

114

117

108

Produttività (valore indicizzato)

100

106

99

99

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(87)

Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato dell'8 % durante il periodo in esame. Nel 2014, a seguito di un incremento della produzione, la produttività è aumentata del 6 %, ma è scesa l'anno successivo. Di conseguenza, nel periodo in esame la produttività è leggermente diminuita, per un valore pari all'1 %.

4.6.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(88)

Sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC fin dal 2005.

(89)

Come indicato ai considerando da 35 a 47, i margini di dumping dei produttori cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori al livello minimo. Le ripercussioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione sono considerevoli, dato il persistere di volumi significativi di importazioni a prezzi di dumping di carbonato di bario dalla RPC.

4.6.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(90)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi medi di vendita e costi unitari

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (valore indicizzato)

100

102

103

104

Costo unitario di produzione (valore indicizzato)

100

91

93

95

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(91)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione è aumentato del 4 % nel periodo in esame. Come indicato al considerando 71, questo aumento dei prezzi si collocava nella stessa fascia di incremento dei prezzi osservato per le importazioni cinesi.

(92)

Dal 2013 al 2014 il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 %, per poi aumentare leggermente (del 4 %) tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel corso del periodo in esame è diminuito complessivamente del 5 %, in parte a seguito dell'aumento dell'efficienza ottenuto mediante l'ottimizzazione del processo produttivo e della riduzione dei costi fissi (per tonnellata) derivante dall'aumento dei volumi di produzione.

(93)

Come già osservato durante il precedente riesame in previsione della scadenza, l'industria dell'Unione fabbrica due prodotti nello stesso stabilimento: il carbonato di bario e il carbonato di stronzio. La produzione combinata di questi due prodotti consente di distribuire i costi fissi. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito una ristrutturazione del processo produttivo, passando dalle cosiddette «campagne consecutive» alla «produzione parallela» (14) con attrezzature condivise. Tale politica ha comportato la riduzione dei costi, la razionalizzazione dei flussi di produzione e, di conseguenza, una maggiore efficienza.

4.6.8.   Costo del lavoro

(94)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (valore indicizzato)

100

100

103

107

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(95)

Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente del produttore dell'Unione è aumentato del 7 %.

4.6.9.   Scorte

(96)

Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (valore indicizzato)

100

131

125

74

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

20

22

22

14

Indice

100

109

108

69

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(97)

La produzione dell'industria dell'Unione si ferma un mese all'anno a fini di manutenzione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la sospensione della produzione è stata prolungata a nove settimane a causa del calo della domanda rispetto agli anni precedenti. La fine del periodo dell'inchiesta di riesame è coincisa con il processo di ricostituzione delle scorte e di ripristino del normale funzionamento dopo la citata sospensione della produzione, quando le scorte erano al minimo. Dal 2013 al 2015 le scorte sono state calcolate nello stesso periodo dell'anno, quando il livello di magazzino era medio.

(98)

Le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 31 % dal 2013 al 2014, per poi diminuire del 6 % dal 2014 al 2015. Tra il 2015 e il PIR le scorte sono diminuite del 51 %. Nel periodo in esame le scorte finali sono diminuite del 26 %.

(99)

Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate tra il 2013 e il 2015 di 2 punti percentuali fino a raggiungere il 22 %, per poi scendere al 14 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(100)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti

(in % del fatturato delle vendite)

[da – 10 a – 20]

[da 0 a – 10]

[da 0 a – 10]

[da 0 a –10]

Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (valore indicizzato)

– 100

– 40

– 41

– 46

Flusso di cassa (valore indicizzato)

100

– 402

35

152

Investimenti (valore indicizzato)

100

107

85

81

Utile sul capitale investito (valore indicizzato)

100

172

189

170

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario.

(101)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. L'industria dell'Unione ha subito perdite continue durante tutto il periodo in esame. La redditività è aumentata del 60 % dal 2013 al 2014 ed è poi diminuita del 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, nonostante l'aumento del 54 % durante il periodo in esame, la redditività è rimasta negativa.

(102)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, si è ridotto del 502 % dal 2013 al 2014, raggiungendo livelli negativi, per poi aumentare costantemente fino al PIR. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è aumentato del 52 %.

(103)

Gli investimenti sono aumentati del 7 % tra il 2013 e il 2014 e sono successivamente diminuiti del 26 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Complessivamente gli investimenti sono diminuiti del 19 % durante il periodo in esame. Nel 2013 e 2014 gli investimenti sono stati maggiori in seguito alla ristrutturazione del processo produttivo mirante a migliorare il flusso di lavoro, a razionalizzare i costi e ad incrementare l'efficienza. Tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta di riesame, i principali investimenti erano legati alla sostituzione delle attrezzature.

(104)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti ed era negativo durante il periodo in esame. È aumentato dell'89 % nel 2015 rispetto al 2012, per poi calare del 19 % durante il PIR. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato del 70 % durante il periodo in esame, in linea con la redditività.

4.6.11.   Conclusioni relative al pregiudizio

(105)

Nel corso del periodo in esame, vari indicatori quali il volume di produzione, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione e il prezzo unitario di vendita hanno registrato un lieve miglioramento. Il costo unitario di produzione è diminuito in parte a seguito del miglioramento dell'efficienza e dell'aumento dei volumi di produzione.

(106)

Ciò nonostante l'industria dell'Unione ha subito perdite continue durante tutto il periodo in esame; il tasso di utilizzo degli impianti è stato contenuto e l'utile sul capitale investito è stato negativo. Analogamente, in un contesto di consumo stabile, l'industria dell'Unione ha ridotto la sua quota di mercato.

(107)

In conclusione la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(108)

L'inchiesta ha rivelato che, come descritto ai considerando da 66 a 69, durante il periodo in esame sono stati immessi sul mercato dell'Unione ingenti volumi di importazioni in dumping dalla Cina. Di conseguenza il carbonato di bario originario della Cina è stato quello maggiormente consumato sul mercato dell'Unione, mantenendo una quota di mercato elevata e stabile, compresa tra il 59 % e il 73 % e tra il 62 % e l'80 % durante il periodo in esame.

(109)

Nonostante i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano aumentati del 5 % nel corso del periodo in esame, tali prezzi sono rimasti a livelli notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come descritto al considerando 73, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, per un valore compreso tra il 28,7 % e il 34,4 %. A causa degli ingenti volumi di importazioni oggetto di forte dumping dalla Cina, che hanno esercitato una pressione considerevole sui prezzi del mercato UE, l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita in modo sufficiente da coprire i propri costi di produzione. Ciò è dimostrato dal margine di sottoquotazione accertato per le importazioni cinesi, inclusi i dazi antidumping che oscillavano tra un intervallo del 62-71 % e un intervallo dell'83-95 %.

(110)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione doveva essere imputata all'elevato volume delle importazioni effettuate a prezzi di forte dumping dalla Cina e che tali importazioni hanno avuto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.7.   Rischio di persistenza del pregiudizio

4.7.1.   Osservazioni preliminari

(111)

L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

(112)

Dal momento che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un notevole pregiudizio a causa delle importazioni cinesi, si è valutato se vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(113)

Al fine di stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio, sono stati analizzati i seguenti elementi: la produzione e le capacità produttive inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il livello atteso dei prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e l'impatto previsto sull'industria dell'Unione.

(114)

Come menzionato al considerando 28, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi l'analisi si è basata sull'articolo 18 del regolamento di base.

4.7.2.   Produzione, capacità produttive inutilizzate in Cina e attrattiva del mercato dell'Unione

(115)

Come indicato ai considerando da 50 a 54, le capacità produttive inutilizzate disponibili in Cina erano significative, ossia dell'ordine di circa 280 000 tonnellate. Tale capacità produttiva inutilizzata rappresentava più del triplo del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(116)

Analogamente, sulla base di un confronto tra i prezzi cinesi all'esportazione nell'Unione e quelli nei mercati di altri paesi terzi e alla luce della costante presenza significativa delle esportazioni cinesi sul mercato dell'Unione nonché dei dazi in vigore in altri importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi, come indicato ai considerando da 56 a 58.

(117)

Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che la capacità produttiva inutilizzata cinese sarà probabilmente orientata verso l'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere.

4.7.3.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(118)

Come indicazione del livello di prezzo al quale è probabile che il carbonato di bario cinese venga importato nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, è stato preso in considerazione il livello dei prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione in assenza di dazi antidumping. Il confronto durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato che, nel complesso, i prezzi cinesi in assenza di dazi antidumping erano mediamente inferiori di circa il 35 % a quelli dell'industria dell'Unione. Per le due società cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria, i prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione per valori compresi rispettivamente tra il 33 % e il 38 % e tra il 28 % e il 32 %. Per i restanti produttori esportatori cinesi soggetti al dazio residuo, i prezzi erano inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione per valori compresi tra il 40 % e il 46 %.

(119)

Sono stati altresì analizzati i livelli dei prezzi a cui il carbonato di bario è stato esportato dalla Cina verso altri paesi terzi. I prezzi cinesi praticati nei confronti di altri paesi terzi sono risultati in media inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione per valori compresi tra il 25 % e il 45 % circa.

(120)

Su tale base la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è molto probabile che le importazioni dalla Cina eserciteranno sull'industria dell'Unione una pressione ancora maggiore di quella esercitata durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7.4.   Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione

(121)

In base ai fatti sopraindicati, in assenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi saranno incentivati ad aumentare notevolmente il volume delle loro importazioni nel mercato dell'Unione in dumping a basso prezzo, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi praticati nell'Unione.

(122)

Un aumento del volume delle importazioni dalla Cina — del tutto plausibile, date le capacità produttive inutilizzate a disposizione — associato alla prevista ulteriore pressione sui prezzi avrà con ogni probabilità ripercussioni fortemente negative sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(123)

In effetti, se tale ipotesi dovesse avverarsi è improbabile che l'industria dell'Unione possa ridurre i propri prezzi. Un'indicazione in tal senso è data dal fatto che, durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non ha diminuito i suoi prezzi di vendita neppure in una situazione di contrazione dei costi di produzione, poiché detti prezzi erano già inferiori ai costi.

(124)

Inoltre, in uno scenario di questo tipo, è probabile che l'industria dell'Unione perda volumi di vendita e quote di mercato se dovesse mantenere il suo livello dei prezzi, dato che sul mercato entrerebbero probabilmente volumi molto maggiori di importazioni dalla Cina a prezzi ancora più bassi.

(125)

Di conseguenza l'industria dell'Unione si troverebbe costretta a ridurre il proprio livello di produzione, il che inciderebbe pesantemente sui costi di produzione e sulla redditività poiché la produzione di carbonato di bario è ad alta intensità di capitale e il peso dei costi fissi per tonnellata aumenterebbe considerevolmente.

(126)

Durante il periodo in esame sono stati osservati gli effetti delle variazioni del volume di produzione sulla redditività dell'industria dell'Unione. Nel 2014 un incremento del 20 % della produzione ha determinato un notevole miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, mentre la diminuzione dell'8 % del volume di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha influito negativamente sulla redditività, che a sua volta è diminuita. Pertanto un'eventuale riduzione del volume di produzione determinerebbe un aumento dei costi fissi per tonnellata, mentre al tempo stesso tale aumento dei costi non si tradurrebbe in un incremento dei prezzi di vendita per via della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Di conseguenza ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione, già in perdita durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

(127)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione, che aveva già subito un notevole pregiudizio, si sarebbe ulteriormente deteriorata in caso di abrogazione delle misure, dato che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di competere con l'aumento del volume delle importazioni cinesi effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Nel medio termine è quindi probabile che l'unico produttore dell'Unione sarebbe costretto a cessare la propria attività.

(128)

La Commissione ha pertanto concluso che esiste un elevato rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure dovessero essere abrogate.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(129)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(130)

Le misure antidumping in vigore hanno permesso all'industria dell'Unione di mantenere la produzione di carbonato di bario nell'Unione. Tuttavia l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dalle precedenti situazioni pregiudizievoli e la redditività è rimasta negativa.

(131)

Sebbene le importazioni cinesi continuassero a rappresentare una quota di mercato elevata durante il periodo in esame, con effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, le misure hanno comunque protetto l'industria dell'Unione in particolare dalla maggioranza dei produttori esportatori cinesi attualmente soggetti al dazio residuo. Secondo le conclusioni dell'inchiesta, è tuttavia probabile che i produttori esportatori cinesi entrino nuovamente nel mercato dell'Unione con volumi ancora maggiori qualora le misure venissero lasciate scadere.

(132)

L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha realizzato investimenti al fine di razionalizzare il proprio processo produttivo e garantire la sostenibilità di uno stabilimento in cui due prodotti, il carbonato di bario ed il carbonato di stronzio, sono fabbricati in parallelo. Come spiegato al considerando 93, i costi di produzione di questi due prodotti sono interdipendenti, dal momento che in alcune parti del processo vengono utilizzate attrezzature specifiche per entrambi i prodotti. La produzione combinata consente all'industria dell'Unione di ripartire costi fissi elevati su tutto lo stabilimento.

(133)

In caso di abrogazione delle misure, gli sforzi dell'industria dell'Unione per razionalizzare i costi andrebbero perduti, dato che i costi fissi aumenterebbero a causa del calo delle vendite e dei volumi di produzione, come descritto al considerando 126. Ciò metterebbe seriamente in pericolo la possibilità di sopravvivenza della produzione di carbonato di bario che, di conseguenza, potrebbe dover cessare. Vi saranno conseguenze negative anche sulla produzione di carbonato di stronzio, per i motivi di cui al considerando 132.

(134)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure contro le importazioni in dumping dalla RPC.

5.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(135)

La Commissione ha inviato questionari ai sei importatori indipendenti che si sono manifestati, come descritto ai considerando 16 e 18. Tuttavia nessuno di loro ha collaborato all'inchiesta.

(136)

L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento da cui risulti che la proroga delle misure antidumping in vigore avrebbe un effetto negativo significativo sulla situazione degli importatori indipendenti.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(137)

Nella fase di apertura del procedimento, la Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti, invitandoli a collaborare. Si sono manifestate 86 società, come descritto al considerando 18, e a tutte sono stati inviati questionari. Quindici utilizzatori hanno risposto al questionario.

(138)

Di questi quindici utilizzatori, solo cinque hanno risposto in maniera completa al questionario. Gli altri dieci non hanno fornito una versione non riservata della risposta al questionario, come invece previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Non è quindi stato possibile prendere in considerazione le loro risposte a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

(139)

Le importazioni dei cinque utilizzatori che hanno collaborato fornendo risposte complete al questionario rappresentavano circa il 6 % delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE e il 10 % delle importazioni totali dalla Cina, e costituivano circa l'8 % del consumo totale dell'Unione. Gli utilizzatori che hanno collaborato operavano nei settori delle fritte e degli smalti di ceramica, nel settore chimico, nella produzione di vetro e cristallo e nel settore elettrotecnico, ossia i principali settori di impiego del carbonato di bario.

(140)

Dall'inchiesta è emerso che il carbonato di bario rappresenta solo una frazione compresa tra l'1,4 % e il 2,6 % del costo totale di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato, a seconda dei requisiti del prodotto finito. Di conseguenza l'incidenza delle misure su tali utilizzatori è considerata relativamente limitata.

(141)

Un utilizzatore ha sostenuto che le misure antidumping hanno inciso negativamente sui costi di produzione e che pertanto la sua competitività ne ha risentito negativamente. Come indicato al considerando 140, questa argomentazione non è stata suffragata dai fatti constatati durante l'inchiesta ed è stata pertanto respinta.

(142)

In base a quanto precede, non vi sono elementi per ritenere che la proroga delle misure antidumping in vigore avrebbe un effetto negativo significativo sulla situazione degli utilizzatori.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(143)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per non prorogare le misure antidumping in vigore.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(144)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni a seguito della divulgazione di queste informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(145)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di bario originario della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 831/2011, dovrebbero essere mantenute.

(146)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836600010), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:

Società

Aliquota del dazio (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC

8,1

A607

Tutte le altre società

56,4

A999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Ad entrambi i produttori menzionati singolarmente (classificati ai codici TARIC A606 e A607) e a tutte le altre società (classificate al codice TARIC A999) si applicano le seguenti disposizioni: qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (15) e l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1175/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 15).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011 del Consiglio, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 214 del 19.8.2011, pag. 1).

(4)  GU C 388 del 21.11.2015, pag. 16.

(5)  GU C 298 del 18.8.2016, pag. 4.

(6)  L'UN COMTRADE è un repertorio di statistiche ufficiali sul commercio internazionale e relative tavole analitiche: https://comtrade.un.org/.

(7)  Ad esempio i siti web delle società (cfr. nota 8).

(8)  Rif.: Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd: http://www.jingyan.com/index.php?lang=en, consultato il 9.1.2017; Zaozhuang Yongli Chemical Co.: http://lylchem.com/English/index.asp, consultato il 9.1.2017; Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd.: http://www.guizhouhongkaichemicalcoltd.enic.pk/, consultato il 9.1.2017; Hengyang Hong Xiang Co. Ltd.: http://www.yp.net.cn/english/search/printSingleDetailed.asp?i=C%19yK0%08i%40RY_jV%40&p=14, consultato il 9.1.2017; Guizhou Red Star Developing Co.: http://www.redstarchem.com.cn/_d273694355.htm, consultato il 9.1.2017; Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd.: http://www.hhxj.chemchina.com/hbxjen/gywm/dsj/B700106web_1.htm, consultato il 9.1.2017; Henan Huaxing Barium Industry Co., Ltd.: https://www.fuzing.com/barium-carbonate-(manufacturer-of-China)/l/9c037042-e065-1f8f-a97a-04b07ac7793b, consultato il 9.1.2017; SHAANXI ANKANG JIANGHUA GROUP CO, LTD: impianto chimico di Jianghua: http://www.jianghuagroup.com/template/structureen.htm, consultato il 19.1.2017; Hengyang Wanfeng Chemical Co, Ltd.: http://www.wf-chem.com/pages/about.htm, consultato il 9.1.2017; Hounan Chenzhou Chemical Industry Co, Ltd.: http://www.chinachenzhou.com/cgi/search-en.cgi?f=introduction_en_1_+company_en_1_&t=introduction_en_1, consultato il 9.1.2017.

(9)  Dati COMTRADE HS6 per il prodotto 283660: esportazioni mondiali 141 766 tonnellate, importazioni mondiali 137 554 tonnellate.

(10)  Considerando 71 del regolamento di esecuzione (UE) n. 831/2011.

(11)  

Fonte: banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni.

(12)  Entrambi i dati provengono dalla banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi per il 2009 e il 2015.

(13)  I prezzi non includono i dazi antidumping in vigore.

Fonte: statistiche di Eurostat.

(14)  Per «campagne consecutive» si intende la produzione «alternata» di entrambi i prodotti sulla stessa linea di produzione; la «produzione parallela» si riferisce alla produzione «simultanea» di entrambi i prodotti su linee diverse. Alcune attrezzature sono condivise e utilizzate su entrambe le linee di produzione.

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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