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Document 32017L2103

Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI

GU L 305 del 21.11.2017, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2103/oj

21.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/12


DIRETTIVA (UE) 2017/2103 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (3) prevede una strategia comune intesa a lottare contro il traffico illecito di stupefacenti, che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione, per l'economia legale e per la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. La decisione quadro 2004/757/GAI stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni per evitare problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto degli Stati membri a causa della non punibilità del reato o reati in questione ai sensi delle norme sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.

(2)

La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, e alle sostanze contemplate dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzioni delle Nazioni Unite»), così come alle droghe sintetiche sottoposte a misure di controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI del Consiglio (4), che presentano rischi per la salute pubblica comparabili a quelli presentati dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.

(3)

La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe applicarsi anche alle sostanze sottoposte a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio (5), che presentano rischi per la salute pubblica comparabili a quelli presentati dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.

(4)

Nell'Unione stanno comparendo con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive presentano gravi rischi per la salute pubblica e per la società. Il regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) fornisce il quadro per lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e per una procedura di valutazione del rischio basata su una relazione iniziale e su una relazione di valutazione del rischio redatta per stimare se una nuova sostanza psicoattiva ponga gravi rischi per la salute pubblica e per la società. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella definizione di «stupefacenti» in conformità delle disposizioni della presente direttiva e dovrebbero essere sostenute da disposizioni proporzionate di diritto penale.

(5)

Le nuove sostanze psicoattive incluse nella definizione di «stupefacenti» dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze contemplate dalle convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. È opportuno quindi modificare la definizione di «stupefacenti» prevista dalla decisione quadro 2004/757/GAI.

(6)

La presente direttiva dovrebbe prevedere gli elementi essenziali della definizione di «stupefacenti», nonché la procedura e i criteri per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive in tale definizione. Inoltre, al fine di includere nella definizione di «stupefacenti» sostanze psicoattive già sottoposte a misure di controllo dalle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'azione comune 97/396/GAI e della decisione 2005/387/GAI, è opportuno aggiungere un allegato della decisione quadro 2004/757/GAI contenente un elenco tali sostanze psicoattive.

(7)

Tuttavia, per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la modifica di detto allegato per includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti». È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(8)

Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare quanto prima le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI alle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società, ma non oltre sei mesi dall'entrata in vigore di un atto delegato che modifica l'allegato al fine di includerle nella definizione di «stupefacenti». Gli Stati membri dovrebbero effettuare, nei limiti del possibile, ogni sforzo per ridurre al minimo tale termine.

(9)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società l'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, e i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle sanzioni.

(11)

Poiché la presente direttiva e il regolamento (UE) 2017/2101 sono destinati a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI, tale decisione dovrebbe essere abrogata.

(12)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della decisione quadro 2004/757/GAI

La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)   “stupefacenti”:

a)

una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

b)

le sostanze elencate nell'allegato;»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«4)   “nuova sostanza psicoattiva”: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni;

5)   “preparato”: una miscela contenente una o più nuove sostanze psicoattive.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

Procedura per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

1.   Sulla base di una valutazione del rischio o della valutazione cumulativa del rischio eseguita ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, senza indebito ritardo, adotta, in conformità dell'articolo 8 bis, un atto delegato che modifica l'allegato della presente decisione quadro aggiungendovi la nuova sostanza psicoattiva e stabilendo che la nuova sostanza psicoattiva o le nuove sostanze psicoattive presenta o presentano gravi rischi per la salute pubblica e, ove applicabile, gravi rischi per la società a livello dell'Unione, e che è inclusa o sono incluse nella definizione di “stupefacenti”.

2.   Nel decidere se adottare un atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione considera se la portata o i modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva e la sua disponibilità e la sua potenzialità di diffusione all'interno dell'Unione sono significativi, e se i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta o cronica e alla sua potenzialità di indurre abuso o dipendenza, mettono in pericolo la vita. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita se la nuova sostanza psicoattiva è suscettibile di causare morte o lesioni letali, malattie gravi, seri impedimenti fisici o mentali o una vasta diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica.

Inoltre, la Commissione tiene conto della gravità del danno sociale causato dalla nuova sostanza psicoattiva ai singoli individui e alla società e, in particolare, se l'impatto della nuova sostanza psicoattiva sul funzionamento della società e sull'ordine pubblico è tale da turbare quest'ultimo o da causare comportamenti violenti o antisociali che si traducono in un danno per il consumatore o altre persone o i beni, o se le attività criminali, inclusa la criminalità organizzata, associate alla nuova sostanza psicoattiva sono sistematiche, comportano significativi profitti illeciti o significativi costi economici.

3.   Se, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione del rischio o della relazione cumulativa di valutazione del rischio effettuata in conformità dell'articolo 5 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1920/2006, la Commissione ritiene che non sia necessario adottare un atto delegato per includere la nuova sostanza psicoattiva o le nuove sostanze psicoattive nella definizione di “stupefacenti”, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui ne illustra le motivazioni.

4.   Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive aggiunte all'allegato della presente decisione quadro, gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad applicare le disposizioni della presente decisione quadro a tali nuove sostanze psicoattive non appena possibile e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che modifica l'allegato. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli gli Stati membri contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 1 ter

Misure nazionali di controllo

Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri in conformità della presente decisione quadro, in relazione alle nuove sostanze psicoattive gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio le eventuali misure nazionali di controllo che ritengano appropriate.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 novembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

è aggiunto l'allegato figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento della direttiva

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Abrogazione della decisione 2005/387/GAI

1.   La decisione 2005/387/GAI è abrogata con effetto dal 23 novembre 2018.

2.   In deroga al paragrafo 1, la decisione 2005/387/GAI continua ad applicarsi alle nuove sostanze psicoattive per le quali una relazione congiunta, di cui all'articolo 5 della stessa decisione, è stata presentata anteriormente al 23 novembre 2018.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo che modificano l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI al fine di aggiungervi le nuove sostanze psicoattive di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dal 22 novembre 2017.

5.   La delega di potere di cui al paragrafo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità di atti delegati già in vigore.

6.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

7.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.   L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 52.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

(4)  Azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1).

(5)  Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme precoce e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta Ufficiale).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Elenco delle sostanze di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b)

1.

P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio (1).

2.

Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI del Consiglio (2).

3.

2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio (3).

4.

1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio (4).

5.

4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio (5).

6.

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1873, del Consiglio (6).

7.

4-metilanfetamina, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio (7).

8.

4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio (8).

9.

5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio (9).

10.

1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio (10).

11.

Metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio (11).

12.

N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio (12).

»

(1)  Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1).

(2)  Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14).

(3)  Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).

(4)  Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45).

(5)  Decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone) (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 44).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 32).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 35).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 38).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 43).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP) (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 18).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 210).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo il N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil) (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 21).


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