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Document 32017D2433

    Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

    GU L 344 del 23.12.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2433/oj

    23.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/21


    DECISIONE (UE) 2017/2433 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2017

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2016/838 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    A norma dell'articolo 38 del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale UE-Georgia istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.

    (3)

    Il sottocomitato doganale deve adottare una decisione per la sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»).

    (4)

    La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.

    (5)

    L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SIMSON


    (1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

    (2)  Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).

    (3)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


    PROGETTO

    DECISIONE 2017/… DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA

    del …

    recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

    visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.

    (2)

    L'accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (3)

    L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

    (4)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

    (5)

    L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 (3), il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.

    (6)

    L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.

    (7)

    È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal …

    Fatto a

    Per il sottocomitato doganale

    Il presidente


    (1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    (3)  Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126] (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 118).


    ALLEGATO

    «

    Protocollo I

    relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“la convenzione”).

    2.   Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

    Articolo 2

    Risoluzione delle controversie

    1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

    2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

    Articolo 3

    Modifiche del protocollo

    Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 4

    Recesso dalla convenzione

    1.   Se l'Unione europea o la Georgia notifica per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

    2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie - cumulo

    In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

    »

    (1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


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