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Document 32017D1027(01)

    Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2017, che notifica alla Repubblica socialista del Vietnam la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    C/2017/6941

    GU C 364 del 27.10.2017, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    27.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 364/3


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2017

    che notifica alla Repubblica socialista del Vietnam la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    (2017/C 364/03)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

    considerando quanto segue:

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

    (2)

    Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

    (3)

    A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    (4)

    Prima di identificare i paesi terzi come non cooperanti a norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti ai sensi dell’articolo 32 di tale regolamento. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta a prendere in considerazione tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

    (5)

    L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti a norma dell’articolo 31 del regolamento INN deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    (6)

    A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

    (7)

    A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione, da parte dello Stato di bandiera interessato, delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci.

    (8)

    In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni di detto regolamento concernenti la certificazione delle catture.

    2.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

    (9)

    La notifica della Repubblica socialista del Vietnam (in seguito denominata «Vietnam») come Stato di bandiera è stata ricevuta dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN il 27 ottobre 2009.

    (10)

    Dopo il ricevimento della notifica, la Commissione ha avviato una procedura di cooperazione amministrativa con le autorità del Vietnam, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN. Tale cooperazione riguarda questioni concernenti gli accordi nazionali in essere per la verifica dei certificati di cattura e l’attuazione, il controllo e l’esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci vietnamiti. Essa ha comportato lo scambio di osservazioni scritte e orali nonché quattro visite al Vietnam tra il 17 e il 21 settembre 2012, tra il 26 e il 30 novembre 2012, tra il 21 e il 24 giugno 2016 e tra il 15 e il 19 maggio 2017, nel corso delle quali la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per quanto riguarda le misure adottate dal Vietnam al fine di ottemperare ai propri obblighi in materia di lotta contro la pesca INN.

    (11)

    Il Vietnam è parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) (2).

    (12)

    Per valutare l’osservanza, da parte del Vietnam, degli obblighi internazionali che gli incombono in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando (11) e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la Commissione ha cercato, raccolto e analizzato tutte le informazioni necessarie.

    3.   POSSIBILITÀ PER IL VIETNAM DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (13)

    A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti al Vietnam nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

    3.1   Misure adottate in relazione alla ricorrenza di attività di pesca INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

    (14)

    In conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), la Commissione ha esaminato le misure adottate dal Vietnam in relazione alla pesca INN ricorrente svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini, o da pescherecci che operano nelle sue acque marittime o utilizzano i suoi porti.

    (15)

    Sulla base delle informazioni ricavate dalle conferme scritte degli Stati terzi costieri interessati, la Commissione ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017, almeno otto navi battenti bandiera vietnamita hanno commesso infrazioni gravi di pesca INN nella zona economica esclusiva dei paesi vicini e nelle acque arcipelagiche dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo nella zona del Pacifico centrale e occidentale.

    (16)

    Stando agli elementi di prova a disposizione, si ritiene che queste navi battenti bandiera vietnamita abbiano commesso le seguenti gravi infrazioni contrarie alle misure di conservazione e gestione messe in atto dagli Stati costieri interessati nelle zone di pesca in acque soggette alla loro giurisdizione nazionale. Le navi battenti bandiera vietnamita hanno pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità rilasciati dallo Stato di bandiera e dallo Stato costiero competente, e hanno ostacolato i funzionari dello Stato costiero nell’esercizio delle loro funzioni ispettive volte a verificare l’osservanza delle vigenti misure di conservazione e di gestione, anche con riferimento a specie soggette a un divieto di pesca integrale, come oloturie e pesci di scogliera. Mentre gli Stati costieri interessati hanno tempestivamente comunicato le attività illegali condotte dalle navi vietnamite alle autorità del Vietnam, queste ultime non hanno provveduto ad avviare le indagini e ad occuparsi dei cittadini vietnamiti arrestati. Tutti gli elementi di prova reperiti sono stati trasmessi alle autorità vietnamite nel corso della visita dal 15 al 19 maggio 2017.

    (17)

    Il valore ambientale delle specie bersaglio e la speciale protezione prevista dalle misure di conservazione e gestione degli Stati costieri attraverso divieti di pesca per tali specie sono ulteriori indicazioni della gravità delle infrazioni commesse.

    (18)

    La non conformità ai requisiti giuridici degli Stati costieri per quanto riguarda l’applicazione di periodi di moratoria sul divieto di pesca delle oloturie è particolarmente dannosa per la sostenibilità delle risorse ittiche negli Stati costieri in via di sviluppo interessati e mette a repentaglio i mezzi di sussistenza delle popolazioni locali.

    (19)

    La Commissione ritiene che, per stabilire la particolare gravità dei fatti, sia opportuno tener conto del modello di comportamento di tali navi battenti bandiera vietnamita. A tale riguardo, la persistente mancanza di cooperazione delle navi vietnamite ha ulteriormente rafforzato la gravità delle infrazioni commesse.

    (20)

    Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione è giunta alla conclusione che il Vietnam è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato bandiera di impedire alla propria flotta di svolgere attività di pesca INN nelle acque d’altura o nelle acque di paesi terzi. Ciò è contrario all’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS, in base al quale ogni Stato è tenuto a esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi battenti la sua bandiera. Tale condotta contrasta inoltre con il punto 24 del piano d’azione internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (piano d’azione internazionale contro la pesca INN) (3), che prevede l’obbligo di esercitare un controllo completo ed efficace delle attività di pesca. Il comportamento dei cittadini vietnamiti responsabili delle operazioni di tale flotta viola anche l’articolo 62, paragrafo 4, dell’UNCLOS, in base al quale i cittadini di altri Stati che pescano nella zona economica esclusiva devono rispettare le misure di conservazione e le altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Inoltre, la palese mancanza di cooperazione del Vietnam con le autorità degli Stati costieri interessati ha compromesso la capacità di questi ultimi di adottare misure efficaci per garantire il rispetto delle norme.

    (21)

    La Commissione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato le misure adottate dal Vietnam per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

    (22)

    Per le ragioni descritte di seguito e nella sezione 3.2, il quadro giuridico del Vietnam sulla gestione della pesca, che si fonda, in particolare, sulla legge in materia di pesca del 2003 e sul decreto n. 103/2013/ND-CP riguardante le sanzioni amministrative sulle attività di pesca, non sembra stabilire misure atte a controllare efficacemente gli sbarchi nei porti vietnamiti di pesce e prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera vietnamita e da navi di paesi terzi.

    (23)

    La Commissione ha analizzato la documentazione e altre informazioni concernenti le procedure di monitoraggio e controllo applicabili sia a pesce e prodotti della pesca provenienti da attività di pesca di pescherecci battenti bandiera vietnamita sia a pesce e prodotti della pesca importati in Vietnam. A seguito di tale valutazione, la Commissione ritiene che il Vietnam non sia in grado di garantire che il pesce e i prodotti della pesca che entrano nel suo mercato e nei suoi impianti di trasformazione attraverso i porti nazionali non provengano da attività di pesca INN. Le autorità vietnamite non sono riuscite a dimostrare di disporre di tutte le informazioni necessarie per certificare la legalità delle importazioni e dei prodotti trasformati destinati all’Unione e al suo mercato.

    (24)

    Il 13 gennaio 2016 una spedizione di 179 tonnellate di austromerluzzo è stata sbarcata nel porto di Haiphong in Vietnam dal peschereccio «Asian Warrior». Noto anche come «Kunlun e Taishan», il peschereccio è presente nell’elenco delle navi INN della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) dal 2013 ed è soggetto a un avviso viola di Interpol dal 13 gennaio 2015. Secondo le informazioni fornite dalle autorità vietnamite, le catture sono state confiscate e immesse sul mercato.

    (25)

    Sulla base delle informazioni ricavate dalla Commissione nel giugno 2017, un operatore economico ha cercato di commercializzare nell’Unione europea una spedizione di 320 tonnellate di austromerluzzo conservate in Vietnam. Stando alle informazioni disponibili, vi sono indicazioni secondo cui i prodotti in questione erano stati pescati nelle sottozone 88.1 e 88.2 della zona interessata dalla CCMALR dopo la chiusura della stagione di pesca per questa specie in tali zone.

    (26)

    Le autorità vietnamite non sono state in grado di fornire informazioni esaurienti atte a dimostrare che sono state adottate le misure correttive necessarie per impedire che l’austromerluzzo proveniente dalle attività di pesca INN penetri nel loro territorio. Ciò è in contrasto con il punto 66 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN della FAO, che impone agli Stati l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie, in conformità al diritto internazionale, per impedire che il pesce catturato da navi che, stando agli accertamenti delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca, hanno praticato attività di pesca INN sia commercializzato o importato nei loro territori.

    (27)

    Inoltre, l’ultima visita condotta nel maggio 2017 ha messo in evidenza l’assenza di controlli da parte delle autorità di pesca sugli sbarchi di prodotti della pesca destinati alla trasformazione, alla commercializzazione e/o all’esportazione da parte di pescherecci battenti bandiera di Stati terzi. Il Vietnam non sarebbe quindi nella posizione di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e sembra pertanto ignorare il punto 71 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati ad adottare opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati al fine di assicurare la tracciabilità del pesce o dei prodotti della pesca.

    (28)

    In preparazione della visita del maggio 2017 l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha esaminato un campione di certificati di cattura e di dichiarazioni di trasformazione presentati alle frontiere dell’Unione per spedizioni provenienti dal Vietnam. Tali certificati di cattura e dichiarazioni di trasformazione erano stati convalidati e approvati dalle autorità di pesca vietnamite esclusivamente sulla base di informazioni fornite dagli operatori, senza ulteriori verifiche.

    (29)

    L’esame dei certificati di cattura ha evidenziato una serie di incoerenze a livello di peso, specie e descrizione dei prodotti, date di convalida e utilizzo di modelli obsoleti. Inoltre, gli incontri tenuti con le autorità competenti in occasione della visita del maggio 2017 hanno permesso di appurare che le attività dei pescherecci non sono oggetto di controlli completi prima della convalida dei certificati di cattura. La trasformazione di prodotti provenienti da catture i cui certificati presentano errori evidenti dimostra che il Vietnam non ha collaborato con altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca per adottare adeguate misure di mercato volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN, come specificato ai punti 68 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

    (30)

    Quanto alle dichiarazioni di trasformazione, l’esame di cui al precedente considerando, corroborato da prove raccolte in occasione della visita del maggio 2017, ha rivelato un’assenza di controlli sulle importazioni di materie prime ittiche e una mancanza di fattori di conversione per verificare se il peso trasformato dichiarato dalla società di esportazione è coerente con il peso della materia prima disponibile e con il tipo di trasformazione eseguita nello stabilimento di trasformazione interessato.

    (31)

    Le informazioni di cui alla presente sezione dimostrano che i prodotti della pesca trasformati in Vietnam o commercializzati attraverso tale paese violano le norme relative alla sostenibilità delle attività successive alla cattura descritte all’articolo 11 del codice di condotta della FAO. Il Vietnam inoltre non ha imposto regole per garantire una cooperazione adeguata con gli Stati terzi di bandiera in relazione al pesce e ai prodotti della pesca provenienti dalle loro attività di pesca in conformità di misure che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti ittici importati lungo tutta la catena del mercato di cui ai punti 67, 68, 69, 71 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

    (32)

    Sulla base delle considerazioni esposte nella presente sezione e di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità competenti del Vietnam si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che il Vietnam non rispetta gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione con riguardo alle navi INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da navi battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti per impedire l’accesso al proprio mercato di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN.

    3.2   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

    (33)

    A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con il Vietnam per valutare se esso abbia cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.

    (34)

    Nonostante le autorità vietnamite si siano dimostrate generalmente disposte a cooperare rispondendo e fornendo riscontri alle richieste di informazioni, l’affidabilità e la correttezza delle loro risposte sono state compromesse dal quadro giuridico obsoleto, che non sembra essere in linea con gli obblighi giuridici internazionali del paese, e dalle carenze nei sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza descritti ai considerando (42) e (43).

    (35)

    La legge sulla pesca del 2003 non obbliga i pescherecci a trasmettere resoconti di cattura mediante giornali di pesca o una dichiarazione di sbarco. A tale riguardo, il Vietnam è venuto meno alle sue responsabilità di Stato costiero di garantire un impiego ottimale delle risorse ittiche nella propria zona economica esclusiva in base a fattori scientifici, ambientali ed economici, come stabilito agli articoli 61 e 62 dell’UNCLOS.

    (36)

    La legge sulla pesca del 2003 inoltre non disciplina le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai cittadini vietnamiti nelle acque d’altura e nelle acque dei paesi terzi. Questa lacuna nell’ambito di applicazione della legge sulla pesca concernente le attività di pesca al di fuori della zona economica esclusiva del Vietnam limita la capacità delle autorità competenti di prevenire le attività INN in queste zone.

    (37)

    Il quadro giuridico del Vietnam prevede soltanto misure di conservazione e di gestione limitate nelle acque territoriali. Le disposizioni di legge nazionali e i sistemi di controllo posti in essere per garantire la conformità con le misure di conservazione e gestione non appaiono sufficienti. Ciò è contrario all’articolo 61, paragrafo 2, dell’UNCLOS, secondo cui lo Stato costiero deve assicurare, mediante adeguate misure di conservazione e di gestione, che il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva non sia messo a rischio dallo sfruttamento eccessivo.

    (38)

    A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN in Vietnam.

    (39)

    L’attuale sistema sanzionatorio è stabilito con decreto n. 103/2013/ND-CP riguardante le sanzioni amministrative sulle attività di pesca. Tuttavia, le definizioni di attività INN e di gravi violazioni contenute nella legge sulla pesca e nel suddetto decreto non sono in linea con il diritto internazionale. Il livello di sanzioni previsto dal quadro giuridico pertanto è manifestamente inadatto ad assicurare l’effetto deterrente del regime sanzionatorio e non è in linea con il punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati dovrebbero garantire che le sanzioni per la pesca INN da parte di navi e, nella misura possibile, di cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente gravi da privare i trasgressori dei benefici provenienti da tali attività.

    (40)

    Dopo la visita del giugno 2016 la Commissione ha sollevato tali problemi e ha invitato le autorità vietnamite a cooperare al riguardo. Nell’aprile 2017 le autorità vietnamite hanno infine trasmesso il progetto di una nuova legge sulla pesca, che tuttavia continua a non allineare il Vietnam ai suoi obblighi internazionali.

    (41)

    In conformità dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), la Commissione ha esaminato l’entità e la gravità della pesca INN effettuata da navi battenti bandiera vietnamita o da pescherecci che operano nelle sue acque marittime o utilizzano i suoi porti.

    (42)

    Le visite effettuate dalla Commissione hanno rivelato che il Vietnam non dispone dei mezzi necessari per garantire un appropriato controllo delle navi battenti la sua bandiera, tra cui assicurare che le attività di pesca non siano condotte nelle acque d’altura e nelle acque dei paesi terzi. Se da un lato il Vietnam non autorizza le proprie navi a operare nelle acque d’altura e nelle acque dei paesi terzi, dagli elementi di prova disponibili emerge chiaramente, come specificato ai considerando da (14) a (19), che queste attività illegali sono comunque condotte da navi vietnamite nelle acque dei paesi terzi (4).

    (43)

    Stando alle informazioni fornite dalle autorità vietnamite, la flotta di pescherecci del Vietnam è costituita da 109 000 navi, di cui 33 000 operano nella zona economica esclusiva del Vietnam, a una distanza di oltre 24 miglia nautiche dalla linea di base. Le autorità vietnamite ammettono che soltanto il 10 % delle 33 000 navi che operano oltre le 24 miglia nautiche dalla linea di base è dotato di dispositivi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e che non vi è un obbligo giuridico che ne impone l’attivazione. Nel corso dell’ultima visita al Centro di controllo della pesca (FMC) nel maggio 2017 è altresì emerso che il personale responsabile del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza non aveva familiarità con gli strumenti disponibili e che le lacune di fondo rilevate a suo tempo, durante la precedente visita del giugno 2016, non erano state risolte. Inoltre, in quell’occasione, stando al tracciato VMS apparso sugli schermi dell’FMC, due pescherecci vietnamiti erano stati intercettati al di fuori delle acque vietnamite e il personale del Centro ha ammesso che non erano state adottate alcune misure. Obblighi inadeguati relativi al giornale di pesca e l’assenza di un programma di ispezioni basato sui rischi nel porto e in mare compromettono ulteriormente la capacità delle autorità di controllare le attività marittime.

    (44)

    I fatti descritti in questa sezione indicano che, anche se l’attuale quadro giuridico in materia di pesca deve essere rivisto per garantire la coerenza tra il diritto nazionale e le norme internazionali, il Vietnam non ha collaborato efficacemente con la Commissione per allineare la propria normativa agli strumenti legislativi pertinenti a livello internazionale. Ne deriva una violazione dell’articolo 94 dell’UNCLOS, che impone allo Stato di bandiera l’obbligo di esercitare la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione su tutte le navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. Il Vietnam sembra inoltre non avere attuato le raccomandazioni formulate al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, dalla cattura al punto di sbarco e fino alla destinazione finale, anche utilizzando il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) a bordo dei pescherecci, in conformità delle pertinenti norme regionali, nazionali e internazionali.

    (45)

    Sulla base delle considerazioni esposte nella presente sezione e di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità vietnamite, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che tale paese non ha osservato gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.

    3.3   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

    (46)

    In conformità all’articolo 31, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la ratifica da parte del Vietnam di strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca, o la sua adesione a tali strumenti, e se esso sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate.

    (47)

    Il Vietnam ha ratificato l’UNCLOS nel 1994 ed è parte non contraente cooperante della WCPFC.

    (48)

    Ad eccezione dell’UNCLOS, il Vietnam non ha ratificato altri strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Nell’attuazione degli strumenti internazionali il Vietnam non si è conformato alle raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) e all’accordo di conformità FAO. Risulta altresì disattesa la raccomandazione di cui al punto 14 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati ad attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta e i piani d’azione internazionali ad esso correlati.

    (49)

    Il Vietnam non ha ratificato l’accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009 (PSMA). Ciò significa anche che, come specificato al considerando (27), il Vietnam non applica presso i suoi porti alcuna misura di controllo degli sbarchi da pescherecci stranieri, nonostante l’importanza del pesce e dei prodotti della pesca importati nel paese per l’approvvigionamento dell’industria di trasformazione.

    (50)

    Anche il quadro giuridico e le misure di esecuzione del Vietnam sembrano violare le prescrizioni di base dell’articolo 62 e degli articoli da 117 a 119 dell’UNCLOS, che riguardano lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche, l’obbligo degli Stati nei confronti dei loro cittadini di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche d’alto mare, l’obbligo di cooperazione reciproca nella conservazione e gestione delle risorse biologiche e l’obbligo di conservazione delle risorse biologiche d’alto mare.

    (51)

    A norma dell’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), la Commissione ha esaminato se il Vietnam ha potuto essere coinvolto in qualsiasi atto o omissione che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

    (52)

    La Commissione osserva che la Commissione annuale della CCAMLR ha identificato il Vietnam come parte non contraente potenzialmente coinvolta in attività di cattura, sbarco e/o commercializzazione di austromerluzzi senza partecipare al sistema di documentazione delle catture (CDS) posto in essere nel 2000 per seguire questa specie dal punto di sbarco per tutto il ciclo economico.

    (53)

    Sulla base delle considerazioni illustrate nella presente sezione e di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal Vietnam, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che il Vietnam non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

    3.4   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

    (54)

    Secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (5), nel 2015 il Vietnam è stato considerato un paese a medio sviluppo umano (115esimo su 188 paesi).

    (55)

    Tenuto conto della classifica stilata dall’ONU sulla base dell’indice di sviluppo umano e delle osservazioni formulate nel corso delle visite condotte tra il 2012 e il 2017, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte del Vietnam, degli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Nessun elemento di prova concreto consente di mettere in correlazione le carenze rilevate a livello di quadro giuridico in materia di pesca e di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza e tracciabilità della pesca con le scarse capacità e infrastrutture. La Commissione ha risposto positivamente alla richiesta di sostegno nella revisione del quadro giuridico in materia di pesca avanzata dal Vietnam nel maggio 2017.

    (56)

    Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e la condotta generale del Vietnam per quanto riguarda la gestione della pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

    4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (57)

    Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte del Vietnam, degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alla mancata adozione di misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

    (58)

    La Commissione dovrebbe inoltre adottare nei confronti del Vietnam tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

    (59)

    Inoltre, la notifica al Vietnam della possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    Si notifica al Vietnam la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  https://treaties.un.org/

    (3)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

    (4)  Le attività illegali delle cosiddette «navi blu» vietnamite sono state ampiamente documentate dai mezzi di informazione nella zona del Pacifico:

    https://www.undercurrentnews.com/2016/03/29/australia-captures-vietnamese-vessels-suspected-of-iuu/

    http://nationalpost.com/news/world/tiny-island-nation-of-palau-very-publicly-burns-vietnamese-boats-caught-fishing-illegally

    http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/mmea-detains-vietnamese-fishermen-for-illegal-fishing#UEtd7edz4ez9lRch.97

    https://www.solomonstarnews.com/news/national/12655-blue-boats-seized

    http://e.vnexpress.net/news/news/malaysia-detains-another-40-vietnamese-for-illegal-fishing-3616922.html

    (5)  Fonte: http://hdr.undp.org/en/data


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