EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0803(01)

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2017, che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

C/2017/5149

GU C 252 del 3.8.2017, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2018; abrogato da 32018D0810(01)

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2017

che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

(2017/C 252/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In vista di incrementare gli sforzi volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tutti i pertinenti portatori di interessi, in conformità dell’invito ad agire formulato nell’Agenda europea sulla sicurezza (1), della comunicazione della Commissione sulla prevenzione della radicalizzazione (2), della strategia riveduta dell’UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento (3) e di altre conclusioni del Consiglio in materia (4), è necessario che la Commissione ricorra alle competenze di esperti ad alto livello riuniti in un organo consultivo.

(2)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti ad alto livello in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe contribuire all’ulteriore sviluppo e attuazione delle politiche, degli strumenti e delle iniziative di prevenzione dell’Unione, anche mediante l’elaborazione di principi guida e raccomandazioni per il proseguimento delle attività in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione a livello nazionale e di Unione europea, nonché sostenendo le attività volte a valutare la necessità di meccanismi di cooperazione più strutturati per gli interventi di prevenzione a livello di Unione, tenendo conto anche della dimensione esterna.

(4)

Al fine di raccogliere le opinioni e le competenze europee e nazionali utili, il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (5), dall’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (6), dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (7), dall’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (8), dal Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (9), dal Servizio europeo per l’azione esterna (10) e dal coordinatore antiterrorismo dell’UE (11).

(5)

Più specificamente, le agenzie dell’Unione offrono la loro esperienza sotto il profilo dell’applicazione della legge e della giustizia penale, tenendo conto dei diritti fondamentali e della necessità di rafforzare le capacità. Il Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione mette a disposizione la sua indipendenza, unica a livello di Unione, nel contrastare la radicalizzazione, la sua conoscenza delle esigenze e delle aspettative degli operatori del settore e la sua esperienza in materia di cooperazione transnazionale con i portatori di interessi. Il Servizio europeo per l’azione esterna contribuisce, mediante l’esperienza e la competenza acquisite, alla dimensione esterna dell’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, alla quale contribuisce. Il coordinatore antiterrorismo dell’UE partecipa mettendo a disposizione le sue competenze basate su una visione globale degli strumenti d’intervento pertinenti.

(6)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(7)

È altresì opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

a)

fornire consulenza su come migliorare la cooperazione e la collaborazione tra i diversi portatori di interessi e in particolare con gli Stati membri su questioni riguardanti la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo;

b)

fornire consulenza e assistenza alla Commissione nell’ulteriore definizione di politiche dell’Unione volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo, anche mediante l’elaborazione di un insieme di principi e raccomandazioni per l’attuazione di misure mirate ed efficaci volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione a livello nazionale e di Unione, tra cui un uso più mirato dei programmi di finanziamento dell’Unione, tenendo in debita considerazione i risultati delle ricerche esistenti e future nel settore finanziate con fondi dell’UE;

c)

fornire consulenza e assistenza alla Commissione nella ricerca di opzioni riguardanti l’avvio di meccanismi di cooperazione futuri più strutturati a livello di Unione nel campo della prevenzione e del contrasto della radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo, basandosi sugli approcci esistenti in materia di scambio di migliori pratiche, creazione di reti e maggior coinvolgimento dei soggetti interessati.

Articolo 3

Composizione

1.   Il gruppo è composto dai seguenti membri:

a)

le autorità competenti degli Stati membri;

b)

l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto;

c)

l’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea;

d)

l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;

e)

l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto;

f)

il Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione alla radicalizzazione;

g)

il Servizio europeo per l’azione esterna;

h)

il coordinatore antiterrorismo dell’UE.

2.   I membri del gruppo nominano un rappresentante ad alto livello e un supplente. Ciascuno dei rappresentanti ad alto livello o dei supplenti può essere affiancato da un esperto in materia di prevenzione della radicalizzazione.

3.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle decisioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che presentano le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

Articolo 4

Presidente

Il gruppo è presieduto da un rappresentante ad alto livello della direzione generale della Migrazione e degli affari interni (di seguito, «DG HOME») della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo agisce su richiesta del suo presidente in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione che istituisce le regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito, «regole orizzontali») (12).

2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione.

3.   La DG HOME assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori sono invitati ad assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG HOME, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo ed è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni e alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 6

Sottogruppi

1.   La DG HOME ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri del gruppo possono designare rappresentanti per i sottogruppi che possiedano un livello elevato di conoscenze tecniche.

Articolo 7

Esperti invitati

In funzione di specifiche esigenze, la DG HOME può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni, anche del settore privato, con competenze specifiche in un argomento all’ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto del presidente.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 9

Regolamento interno

Su proposta dalla DG HOME e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali (13).

Articolo 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (14) e 2015/444 (15) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 11

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, i nomi dei membri e degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti.

3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Articolo 12

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 13

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final del 28.4.2015.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento, COM(2016) 379 final del 14.6.2016.

(3)  9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34.

(4)  Cfr., in particolare, le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento del 20 novembre 2015 (14419/15), le conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell’istruzione e della formazione del 30 maggio 2016 (9641/16), le conclusioni del Consiglio sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani del 30 maggio 2016 (9640/16), le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento del 21 novembre 2016 (14276/16), le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 (EUCO 8/17) e le conclusioni del Consiglio sull’azione esterna dell’UE relativa alla lotta al terrorismo del 19 giugno 2017 (10384/17).

(5)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(6)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 43 del 6.3.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento: rafforzare la risposta dell’UE, COM(2013) 941 final del 15.1.2014.

(10)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(11)  Dichiarazione del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo, 25 marzo 2004.

(12)  Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(13)  Cfr. articolo 17 della decisione che istituisce le regole orizzontali.

(14)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(15)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(16)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


Top