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Document 32017D0622

Decisione di esecuzione (UE) 2017/622 della Commissione, del 31 marzo 2017, che modifica il modello di certificato per le importazioni di preparazioni di carni di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE e il modello di certificato per le importazioni di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/2034

GU L 89 del 1.4.2017, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692 e 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/622/oj

1.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/622 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2017

che modifica il modello di certificato per le importazioni di preparazioni di carni di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE e il modello di certificato per le importazioni di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/572/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni, comprese le preparazioni di carni ottenute da prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini. La decisione 2000/572/CE dispone che tali partite siano accompagnate da un certificato conforme al modello per le preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione di cui all'allegato II di detta decisione (Preparazioni di carni: MP — PREP). In tale modello figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (4) definisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati. Tra questi rientrano i prodotti a base di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini. La decisione 2007/777/CE dispone che tali partite siano accompagnate da un certificato conforme al modello per le partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinate all'importazione nell'Unione di cui all'allegato III di detta decisione (Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione). In tale modello di certificato figurano garanzie in relazione alla BSE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo C, del suddetto regolamento stabilisce le condizioni per le importazioni nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, per quanto riguarda la BSE.

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (6). Tali modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001, e introducono condizioni specifiche per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi o regioni con un rischio trascurabile di BSE.

(5)

In particolare, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, consente l'importazione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.

(6)

Il modello di certificato veterinario (Preparazioni di carni: MP-PREP) di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE e il modello di certificato veterinario (Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione) di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbero pertanto essere modificati per tener conto delle prescrizioni relative all'importazione nell'Unione dei prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE.

(8)

Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche da esso apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applichino a decorrere dal 1o luglio 2017. Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di preparazioni di carni e di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, è inoltre opportuno autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE nelle versioni applicabili prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2000/572/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato III della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE, nonché di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, nelle versioni applicabili prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

(4)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(5)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).


ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 2000/572/CE è così modificato:

nel modello di certificato veterinario «Preparazioni di carni: MP-PREP», parte II. «Informazioni sanitarie», parte II.1. «Attestato di sanità pubblica», il punto II.1.9. è sostituito dal seguente:

«(2) II.1.9.

se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, le preparazioni di carni sono soggette alle seguenti condizioni, a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

(2)

[1)

il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

(2)

[3)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni:

a)

sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(2) [(b)

sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]

(2) oppure

[3)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

4)

le preparazioni di carni di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivate da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(2)

[5)

le preparazioni di carni di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

(2) oppure

[5)

le preparazioni di carni di origine bovina, ovina e caprina derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(2) [(6)

a)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificato come avente un rischio di BSE indeterminato conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e

c)

le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non esse non contengano e non siano state contaminate da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(2) oppure

[1)

il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

4)

le preparazioni di carni di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivate da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]

(2) oppure

[1)

il paese o la regione di spedizione non è stato classificato conformemente alla decisione 2007/453/CE o è stato classificato come paese o regione avente un rischio indeterminato di BSE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3)

ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;

4)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

5)

le preparazioni di carni di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivate da:

a)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini.]».


ALLEGATO II

L'allegato III della decisione 2007/777/CE è così modificato:

il modello di certificato veterinario relativo a prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati è così modificato:

a)

nella parte II.2. «Attestato sanitario», il punto II.2.9. è sostituito dal seguente:

«(2) II.2.9.

se contengono materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, le carni fresche e gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni, a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

(2)

[1)

il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

(2)

[3)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati:

a)

sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

(2) [b)

sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]

(2) oppure

[3)

i bovini, gli ovini i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione di prodotti a base di carne e di intestini trattati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

4)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(2)

[5)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

(2) oppure

[5)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(2) [(6)

a)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificato come avente un rischio di BSE indeterminato conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b)

ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e

c)

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

(2) oppure

[1)

il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

4)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(2) (4) [(5)

nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione avente un rischio trascurabile di BSE, gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni:

a)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano gli intestini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

b)

nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

(2)

[i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

(2) oppure

[i)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]];

(2) oppure

[1)

il paese o la regione di spedizione non è stato classificato conformemente alla decisione 2007/453/CE o è stato classificato come paese o regione avente un rischio indeterminato di BSE;

2)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3)

ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazioni dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;

4)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

5)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da:

a)

materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

(2) (4) [(6)

nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione avente un rischio trascurabile di BSE, gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni:

a)

i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano gli intestini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

b)

nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

(2)

[i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

(2) oppure

[i)

i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]»;

b)

nella parte II delle note, la nota 3 è soppressa.


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