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Document 32016R1246

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

    C/2016/4722

    GU L 204 del 29.7.2016, p. 70–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1246/oj

    29.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 204/70


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 2016

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Il 29 gennaio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 (2) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

    (2)

    L'inchiesta è stata aperta il 30 aprile 2015 (3) in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente pregiudizio materiale, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    2.   Registrazione delle importazioni

    (3)

    In seguito a una richiesta del denunciante, che conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni pertinenti di cui all'articolo 10 del regolamento di base erano soddisfatte, la Commissione ha disposto, con il regolamento (UE) 2015/2386 (4), la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

    3.   Fase successiva della procedura

    (4)

    In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli utilizzatori nonché un'associazione di importatori hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

    (5)

    Si sono svolte audizioni con i produttori esportatori cinesi e con gli importatori indipendenti e gli utilizzatori nell'Unione.

    (6)

    La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.

    (7)

    Una parte interessata ha chiesto l'intervento del consigliere auditore per verificare la correttezza dei dati del paese di riferimento, poiché i dati non erano stati divulgati con le conclusioni provvisorie a motivo del loro carattere riservato. Il consigliere auditore ha verificato i dati e non ha constatato alcun errore. La stessa parte interessata ha anche chiesto di essere sentita dal consigliere auditore per esprimere i propri dubbi sul metodo di calcolo dei dazi. Al termine dell'audizione il consigliere auditore ha riscontrato che l'inchiesta è stata condotta dai servizi della Commissione secondo una prassi ammessa e regolare.

    (8)

    Il denunciante ha considerato che il profitto di riferimento indicato nel regolamento provvisorio non fosse stato correttamente determinato e che non fosse appropriato all'industria delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Egli ha contestato il metodo utilizzato per determinare tale profitto e ha chiesto alla Commissione di approfondire la propria inchiesta in proposito. Sono stati pertanto inviati questionari specifici ai produttori dell'Unione in merito ai livelli storici di redditività precedenti il periodo in esame, vale a dire dal 2005 sino al 2010. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione i quali hanno contemporaneamente presentato una revisione dei costi e dei calcoli di redditività per il periodo in esame.

    (9)

    In seguito alla registrazione delle importazioni le parti interessate disponevano di un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni. Sono pervenute osservazioni da parte di produttori dell'Unione, di produttori esportatori cinesi, di importatori, di utilizzatori e di un'associazione di importatori.

    (10)

    Al fine di esaminare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata, sono stati inviati questionari a importatori indipendenti per quanto riguarda i volumi delle importazioni, i prezzi all'importazione e gli inventari nel periodo successivo a quello dell'inchiesta, ossia dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tre importatori indipendenti. Sono stati inoltre inviati questionari ai produttori dell'Unione in merito ai prezzi di vendita da essi praticati nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ossia dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (11)

    Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 8 e 10, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori dell'Unione

    Megasa Siderur, Spagna

    Riva Acier, Francia

    SN Maia, Portogallo

    b)

    importatori indipendenti dell'Unione

    CMC Ltd, Regno Unito

    Eurosteel Ltd, Regno Unito

    Ronly Ltd, Regno Unito

    (12)

    La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

    4.   Campionamento

    (13)

    In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

    5.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (14)

    Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011, spiegate nel considerando 148 del regolamento provvisorio, il peso dell'anno 2011 nell'analisi del pregiudizio è stato ridotto e di conseguenza è stata prestata maggiore attenzione agli sviluppi successivi al 1o gennaio 2012. Gli indici sono quindi basati sull'anno 2012, ove possibile.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (15)

    Come indicato nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

    (16)

    Il prodotto in esame è il prodotto descritto nel considerando 15, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89.

    (17)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un importatore ha affermato che sarebbe stato difficile nella pratica separare il prodotto in esame da altri tipi di barre di rinforzo che rientrano sotto gli stessi codici NC, asserendo che le autorità doganali dell'Unione potrebbero quindi erroneamente imporre dazi antidumping su altri prodotti non interessati dall'inchiesta e non imporre dazi sul prodotto in esame.

    (18)

    Come spiegato nel considerando 18 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto corrisponde alle prescrizioni della norma britannica BS4449 e si distingue di norma per la certificazione CARES e le marcature impresse sui tondi per cemento armato.

    (19)

    L'importatore non è stato in grado di precisare in che modo la definizione del prodotto coinciderebbe o sarebbe confusa con quella di altri tipi di barre di rinforzo. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun problema di applicazione pratica delle misure e ha respinto l'argomentazione. La Commissione osserva che la certificazione non è stata inclusa nella descrizione del prodotto al fine di evitare la possibilità di elusione attraverso importazioni di merci non certificate che lo sarebbero soltanto una volta all'interno del territorio dell'Unione.

    (20)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno affermato che il prodotto in esame è venduto in realtà anche in Spagna e in Portogallo, e che di conseguenza le cifre della Commissione relative al consumo non comprendono il consumo complessivo dell'Unione. Le parti interessate hanno basato la loro asserzione su una dichiarazione pubblicata sul sito web di un produttore dell'Unione, in cui Spagna e Portogallo figuravano tra i paesi che utilizzano barre di rinforzo ad elevata duttilità.

    (21)

    La Commissione ribadisce che le barre di rinforzo corrispondenti alle norme spagnole e portoghesi non sono incluse nella definizione del prodotto in esame poiché i requisiti tecnici delle barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non corrispondono alla definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, come indicato nel considerando 15. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (22)

    In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio.

    C.   DUMPING

    (23)

    Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio.

    (24)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno ribadito le loro preoccupazioni, descritte nel considerando 22 del regolamento provvisorio, dovute al fatto che entrambi i gruppi di società sono stati considerati collegati ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio. Tali parti hanno ripetuto le argomentazioni già avanzate, negando l'esistenza di qualsiasi legame operativo tra i due gruppi e asserendo di non essere coinvolte nei rispettivi processi decisionali. Le parti interessate hanno inoltre sottolineato di essere state trattate come entità separate in procedimenti antidumping avviati da paesi terzi (segnatamente Malaysia, Thailandia e Stati Uniti), argomentazioni che le parti interessate in questione hanno ribadito in proposito dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

    (25)

    La Commissione rimane tuttavia del parere che la natura e l'intensità dei rapporti tra i gruppi, vale a dire l'esistenza di vincoli di capitale e il diritto, chiaramente stabilito nell'atto costitutivo, di nominare i dirigenti di uno dei gruppi negli organi statutari dell'altro, non consentono di trattare tali parti interessate come entità separate, in particolare perché tale interconnessione permette di stabilire senza difficoltà un più stretto rapporto commerciale e strutturale tra loro. Il semplice fatto che entrambe le parti interessate rivendichino un trattamento separato, quando la presente decisione comporterebbe in realtà misure antidumping più severe per una di esse, potrebbe anch'esso confortare la conclusione di cui sopra. Va altresì sottolineato che la Commissione non è tenuta ad applicare le decisioni prese dalle autorità di paesi terzi nei loro procedimenti antidumping in base alla propria legislazione applicabile a livello nazionale. Si conferma pertanto la conclusione preliminare raggiunta nel considerando 23 del regolamento provvisorio, in merito al trattamento comune dei due gruppi di esportatori.

    (26)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo alla scelta del Sud Africa come paese di riferimento e alla successiva determinazione del valore normale sulla base di tale paese. La parte interessata ha sottolineato il fatto che nessuno degli otto tipi di prodotto fabbricati e venduti dagli esportatori cinesi ha superato il test di rappresentatività del 5 % sulle vendite nel mercato interno del Sud Africa e che tre di essi non erano neppure fabbricati dal produttore sudafricano. Non era quindi disponibile alcun costo di produzione per questi tre tipi. La parte interessata ha contestato anche l'elevata quota di profitti (tra il 10 % e il 20 % (5)) utilizzata per la determinazione del valore normale. La parte interessata ha infine affermato che i costi di produzione in Sud Africa erano elevati e addirittura di gran lunga superiori ai prezzi di vendita nell'Unione, e ha asserito che ciò era in contraddizione con le conclusioni provvisorie della Commissione secondo cui il Sud Africa è un mercato aperto e caratterizzato da concorrenza interna ed esterna.

    (27)

    In risposta alle suddette argomentazioni è opportuno innanzi tutto precisare che, anche se un produttore nel paese di riferimento non dispone, per alcuni tipi di prodotto, di volumi di vendite sul mercato interno sufficienti da soddisfare il test di rappresentatività del 5 %, ciò non impedisce la determinazione del valore normale per questi tipi di prodotto. Essendo questi ultimi fabbricati e venduti dal produttore sudafricano, il valore normale è stato costruito in base ai costi effettivi di produzione. Per quanto riguarda i tre tipi di prodotto non fabbricati in Sud Africa, il valore normale è stato determinato in base ai costi di produzione dei tipi di prodotto più simili fabbricati in Sud Africa. In questo caso, i tipi di prodotto più simili sono stati individuati cambiando soltanto uno dei parametri del prodotto, cioè la sua lunghezza. È stato utilizzato il costo di produzione (per kg) dei prodotti di lunghezza media al posto di quello dei prodotti corti o lunghi. Per quanto riguarda il margine di profitto impiegato per determinare il valore normale, è stata applicato il metodo standard. Per i tipi di prodotto per i quali non esistevano vendite sul mercato interno o queste non erano remunerative, è stata utilizzata la media dei profitti della società su tutte le vendite sul mercato interno del prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che questo margine di profitto sul mercato interno era compreso tra il 10 % e il 20 %. La Commissione ha inoltre applicato la decisione del gruppo di esperti dell'OMC nel caso del salmone norvegese (6) ai fini della determinazione dei valori normali per quei tipi di prodotto per i quali non esistevano sufficienti transazioni remunerative sul mercato interno. Nella fattispecie è stato applicato il profitto effettivo, il cui tasso era generalmente inferiore al 10-20 %, realizzato sulle transazioni remunerative sul mercato interno per tipo di prodotto.

    (28)

    Infine l'inchiesta ha effettivamente evidenziato come i costi di produzione siano più elevati in Sud Africa rispetto ai costi e ai prezzi dell'industria dell'Unione. Si tratta di costi effettivi verificati presso la sede del produttore sudafricano e da questi correttamente comunicati, come è stato altresì riscontrato. La Commissione non vede come ciò possa essere in contraddizione con la sua conclusione preliminare riguardo all'apertura e alla natura concorrenziale del mercato sudafricano. È opportuno sottolineare che, mentre i prezzi dell'industria dell'Unione sono schiacciati dalla presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il produttore sudafricano può operare in condizioni di concorrenza normali. La situazione dell'industria dell'Unione non è un parametro di riferimento per la scelta del paese di riferimento che, dopo tutto, è un sostituto della Cina.

    (29)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive la parte interessata in questione ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni riguardo al livello asseritamente molto elevato dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione nel paese analogo, affermando che il valore normale basato su tali cifre è superiore di quasi il 40 % al prezzo di riferimento dell'Unione utilizzato per determinare il margine di vendita sottocosto. La parte interessata ha collegato tali prezzi presuntamente elevati sul mercato interno e i costi di produzione nel paese analogo con diverse misure di difesa commerciale che proteggono tale mercato e confuterebbero anche un'altra conclusione della Commissione, secondo la quale il mercato sudafricano sarebbe aperto alla concorrenza.

    (30)

    I dati relativi ai prezzi e ai costi nel paese di riferimento sono stati riesaminati alla luce delle suddette osservazioni. In primo luogo, l'argomentazione in questione è eccessiva in quanto i prezzi franco fabbrica del produttore sudafricano, verificati in loco dalla Commissione e utilizzati per determinare il valore normale per i produttori esportatori cinesi, sono notevolmente inferiori a quelli indicati dalla parte interessata in questione. In secondo luogo, il riesame ha portato all'individuazione di alcuni tipi di prodotto fabbricati unicamente in base a norme sudafricane e quindi non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Dato che la Commissione ha garantito la piena concordanza di tutte le transazioni cinesi tramite il confronto con i tipi di prodotto originari del Sud Africa che erano in concorrenza diretta con i tipi di prodotto esportati e richiedevano pertanto aggiustamenti più lievi, permettendo un confronto più preciso, la Commissione ha deciso di non tenere conto di tali prodotti non concorrenti. Di conseguenza i valori normali e i margini di dumping sono stati rivisti al ribasso per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione. Va tuttavia sottolineato che l'asserzione relativa all'apertura limitata del mercato del paese di riferimento a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale è respinta. Le misure di difesa citate nelle osservazioni non contemplano il prodotto in esame nel loro ambito di applicazione (misure antidumping) oppure sono state istituite dopo il periodo dell'inchiesta (misure di salvaguardia). Ad ogni modo le misure di difesa commerciale che un paese potrebbe aver applicato per ripristinare condizioni commerciali eque non invalidano la natura di economia di mercato di tale paese né la sua idoneità quale paese terzo ad economia di mercato selezionato per determinare il valore normale riguardo alla Cina (7).

    (31)

    Tenendo conto di quanto precede, la Commissione conferma la sua conclusione preliminare, di cui al considerando 30 del regolamento provvisorio, secondo cui il Sud Africa costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In tale contesto la Commissione osserva altresì che non è stato possibile ottenere la collaborazione di un altro paese ad economia di mercato e che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione impone alla Commissione di utilizzare in siffatta situazione i dati del paese in cui tale cooperazione è stata ottenuta.

    (32)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che, a causa della diminuzione costante e concomitante dei prezzi dell'acciaio e dei costi di produzione durante il PI, la Commissione avrebbe dovuto calcolare i margini di dumping e di pregiudizio su base mensile o, quanto meno, trimestrale. Esse fanno valere in particolare che, in caso contrario, sarebbero stati penalizzati quei produttori che avevano registrato molte vendite nel corso dei primi mesi. Tale argomentazione è stata reiterata anche dopo la comunicazione delle informazioni definitive.

    (33)

    L'inchiesta ha però dimostrato che i prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza erano scesi durante l'intero PI, e in particolare quando la domanda era in aumento a causa delle importazioni oggetto di dumping. Tale situazione non sembra richiedere o giustificare il ricorso ad un metodo speciale. Le stesse parti interessate ammettono che il calo dei costi è stato un fenomeno globale e non specifico all'Unione. Esso avrebbe dovuto pertanto interessare equamente tutte le parti. Inoltre, nonostante le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e del prodotto finale le variazioni nel corso del PI non erano di livello tale da giustificare l'applicazione di un metodo speciale. I dati presentati dalle parti interessate per il mercato mondiale dell'acciaio indicano una riduzione dei prezzi del 12 % circa. Per quanto concerne il rapido declino (oltre il 50 %) dei prezzi dei minerali di ferro sul mercato cinese, la Commissione fa rilevare che il suo impatto sui prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza era limitato al 20 % durante il PI. Inoltre l'aumento dei prezzi era soltanto temporaneo poiché i prezzi sul mercato mondiale sono fluttuanti, un fenomeno normale per questo tipo di materia prima. Tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerati un fattore normale delle operazioni commerciali. L'andamento dei prezzi delle materie prime osservato nel corso del periodo dell'inchiesta non indica pertanto la necessità di un'analisi mensile, né sembra essere di una portata tale da influire in misura significativa sui calcoli del margine di dumping e di pregiudizio. In ogni caso la determinazione del valore normale su base mensile non è fattibile perché i test di redditività delle vendite sul mercato interno del paese di riferimento e il costo di produzione del produttore del paese di riferimento sono, conformemente al regolamento di base, determinati su base annuale per tutti i tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. La mancanza di tali dati rende impossibile determinare con precisione il valore normale per periodi di tempo così limitati.

    (34)

    In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio, con l'aggiustamento di cui al considerando 30 del presente regolamento. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto e dopo l'aggiustamento di cui sopra, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo (%)

    Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

    62,1

    Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

    62,1

    Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

    48,1

    Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

    48,1

    Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

    48,1

    Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

    48,1

    Tutte le altre società

    62,1

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (35)

    In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 46 a 50 del regolamento provvisorio.

    2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (36)

    In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio.

    3.   Mercato libero e vincolato

    (37)

    In assenza di osservazioni relative al mercato libero e vincolato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

    4.   Consumo dell'Unione

    (38)

    Come spiegato nei considerando da 20 a 21, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha affermato che le cifre relative al consumo dell'Unione avrebbero erroneamente escluso il consumo di Spagna e Portogallo. Questa argomentazione è stata respinta poiché le barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

    (39)

    In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio.

    5.   Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame

    (40)

    In assenza di osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni in esame, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

    (41)

    Come spiegato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita confrontando i prezzi delle importazioni dalla Cina, stabiliti a livello cif, e i prezzi dei tipi di prodotto corrispondenti dell'industria dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.

    (42)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha sostenuto che, nel caso di specie, confrontare i prezzi a condizioni di vendita diverse, segnatamente cif e franco fabbrica, determina una stima per difetto dell'effettiva sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi. Ciò è vero in particolare quando i prezzi delle importazioni dalla Cina sono messi a confronto con i prezzi dei prodotti venduti dall'Europa continentale nel Regno Unito e in Irlanda, che sono gli unici due mercati nei quali sono utilizzate esclusivamente barre di rinforzo ad alta resistenza. Secondo l'industria dell'Unione, l'adeguamento dei prezzi di vendita dell'Unione praticati dai produttori dell'Europa continentale al livello franco fabbrica non rispecchia l'effettiva concorrenza con le importazioni dalla Cina consegnate nei porti britannici e irlandesi, in prossimità delle sedi dei loro clienti. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la sottoquotazione, come pure il livello di eliminazione del pregiudizio («vendita sottocosto»), dovrebbero essere stabiliti nel momento più opportuno per il confronto, vale a dire raffrontando i prezzi delle importazioni cinesi con i prezzi dell'Unione all'arrivo dei prodotti nel porto di importazione nel Regno Unito e in Irlanda, al fine di paragonare i prezzi cinesi a livello cif e i prezzi dell'industria dell'Unione alla stessa destinazione. L'industria dell'Unione ha sottolineato l'ampio margine discrezionale della Commissione nella scelta del metodo più accurato per stabilire la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto.

    (43)

    In risposta a tali argomentazioni la Commissione osserva che l'inchiesta ha rivelato l'esistenza di norme e qualità diverse utilizzate nel settore edilizio in vari Stati membri. Mentre la norma delle barre di rinforzo ad alta resistenza corrisponde alla norma adatta al consumo esclusivamente nel Regno Unito e in Irlanda, la produzione avviene sia nel Regno Unito che in vari altri Stati membri, in particolare Francia, Spagna e Portogallo. La Commissione conferma che la determinazione della sottoquotazione dovrebbe basarsi su un confronto equo dei prezzi tra tipi di prodotto corrispondenti. L'inchiesta ha stabilito che i tipi di prodotto corrispondenti sono fabbricati esclusivamente da produttori dell'Unione ubicati nell'Europa continentale che consegnano i loro prodotti via mare ai porti britannici e irlandesi. Per contro l'inchiesta ha anche rivelato che le barre di rinforzo ad alta resistenza prodotte nel Regno Unito sono di una qualità diversa rispetto a quelle importate dalla Cina e non potevano pertanto essere confrontate con le importazioni dalla Cina.

    (44)

    Risulta evidente che, in questo caso, le importazioni dalla Cina entrano in concorrenza con i prodotti dell'industria dell'Unione soltanto quando sono consegnate nel Regno Unito o in Irlanda. I clienti prenderanno le loro decisioni di acquisto in base ai prezzi di mercato nello stesso punto di destinazione. La Commissione ritiene pertanto che, per poter determinare equamente la sottoquotazione e di conseguenza le vendite sottocosto, i calcoli dovrebbero basarsi su un confronto all'atto dell'importazione nel Regno Unito o in Irlanda. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è pertanto accolta.

    (45)

    A differenza dell'argomentazione avanzata dall'industria dell'Unione, la Commissione ritiene però che il momento più opportuno per il confronto non sia il livello cif, bensì il momento in cui le merci sono state scaricate dalle navi e sbarcate nel porto. Ciò significa che, per operare un confronto di questo tipo, i prezzi cinesi devono comprendere i costi successivi all'importazione, di norma a carico dell'importatore, in aggiunta ai prezzi cif. L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza nei costi di movimentazione portuale tra le spedizioni provenienti dalla Cina e quelle dall'Unione. Per contro, un equo confronto dovrebbe anche rispecchiare il fatto che le spedizioni dalla Cina devono essere sdoganate nel porto di importazione, diversamente dalle spedizioni provenienti dall'Unione.

    (46)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha adeguato la determinazione della sottoquotazione confrontando i prezzi nel momento in cui le merci provenienti dalla Cina e dall'Unione vengono sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ciò ha comportato l'inclusione, nel prezzo comparabile dell'industria dell'Unione, dei costi di trasporto (dell'ordine di 25-35 EUR/tonnellata) e dei costi di movimentazione (dell'ordine di 5-10 EUR/tonnellata), il che corrispondeva a circa l'8 % del prezzo cif. Lo stesso adeguamento è stato applicato al calcolo delle vendite sottocosto, come illustrato nel considerando 127.

    (47)

    I considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio sono pertanto sostituiti dai seguenti:

    (48)

    Per determinare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi durante il PI, e in quale misura, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello dei prezzi allo sbarco, aggiungendo gli effettivi costi di consegna fino all'arrivo nel porto e i costi di movimentazione nel porto stesso e detraendo le commissioni e le note di credito, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif e adeguati ai costi successivi all'importazione, corrispondenti ai costi di movimentazione e di sdoganamento, detraendo le commissioni e le note di credito. Come spiegato nel considerando 103 del regolamento provvisorio, le vendite sottocosto sono state accertate esclusivamente in rapporto alle vendite ad acquirenti indipendenti e soltanto per tipi di prodotto corrispondenti. Le vendite effettuate dall'industria dell'Unione alle parti collegate erano costituite esclusivamente da tipi di prodotto non importati dalla Cina.

    (49)

    Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato un margine di sottoquotazione compreso tra l'8,3 % e l'11,8 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni cinesi e della quota di mercato delle importazioni dalla Cina dal 2013 in poi.

    (50)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno contestato il confronto tra i prezzi sulla base dei prezzi allo sbarco. Due parti interessate hanno dichiarato la loro opposizione asserendo che il suddetto confronto non si addiceva al caso di specie, senza però addurre motivazioni. Non si è pertanto potuto tener conto di tale argomentazione.

    (51)

    Un'altra parte interessata ha sostenuto che il confronto dovrebbe riguardare l'intera industria dell'Unione e che quindi non era corretto prendere in considerazione i prezzi in uno o più Stati membri soltanto. Essa si è dichiarata preoccupata della conseguente modifica al principio fondamentale della determinazione dei prezzi dell'Unione.

    (52)

    La Commissione ribadisce che il confronto tra i prezzi in base ai prezzi allo sbarco rimane un'eccezione. In situazioni in cui il consumo dell'Unione può riguardare vari Stati membri, come avviene solitamente, il confronto tra i prezzi dell'Unione franco fabbrica e i prezzi cif all'importazione è giustificato. Nel caso in esame, tuttavia, è legittimo in via eccezionale un confronto diverso, in considerazione delle circostanze specifiche del mercato, come spiegato sopra.

    (53)

    La stessa parte interessata ha inoltre chiesto la divulgazione delle informazioni riguardanti i costi di trasporto e di movimentazione e la redditività, fattori che hanno influito sulla diversa determinazione rispetto alle misure provvisorie.

    (54)

    La Commissione osserva che le conclusioni definitive comprendevano informazioni dettagliate in merito ai fatti e alle considerazioni utilizzati nel calcolo. Nel considerando 41 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha rivelato le gamme dei costi di trasporto e dei costi di movimentazione. Tali costi sono stati espressi sotto forma di intervalli al fine di tutelare la riservatezza dei dati commerciali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Gli intervalli hanno consentito alle parti interessate di verificare i fatti su cui ci si è basati per la determinazione. La Commissione rileva che nessuna delle parti interessate ha contestato il livello di tali costi. I considerando da 46 a 49 del documento di divulgazione generale contenevano informazioni dettagliate sui calcoli della redditività, il che consentiva un confronto con i dati comunicati durante la fase provvisoria nei considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio. La Commissione conclude pertanto che le parti interessate hanno ricevuto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire misure definitive.

    (55)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che il produttore dell'Unione che fabbrica esclusivamente i tipi di prodotto non corrispondenti («qualità C») non può aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni provenienti dalla Cina («qualità B»), in quanto i due tipi di prodotto non sono in concorrenza l'uno con l'altro. Le parti interessate hanno argomentato che la Commissione, per essere coerente, avrebbe dovuto limitare la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione alla sola qualità B. In alternativa le parti interessate hanno asserito che, se la definizione del prodotto comprende sia la qualità B che la C, non è corretto calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto unicamente in base ai tipi di prodotto corrispondenti. Esse hanno sostenuto che la differenza nei costi di produzione delle qualità B e C è esigua e hanno aggiunto che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto ignorare la differenza tra tipi di prodotto e inserire invece tutti i tipi di prodotto nel calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto.

    (56)

    La Commissione precisa che è stato applicato il metodo standard per quanto riguarda la descrizione del prodotto e i tipi di prodotto. Il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende diversi tipi di prodotto, alcuni dei quali sono importati dalla Cina mentre altri non lo sono. La Commissione ha concluso che i diversi tipi di prodotto sono in concorrenza gli uni con gli altri in quanto la qualità C può essere usata per tutte le applicazioni in cui è richiesta la qualità B, come del resto sottolineato anche nelle osservazioni delle parti interessate. La Commissione conferma che la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione comprendono sia la qualità B che la C. Gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in base all'intera industria dell'Unione, conformemente alla prassi corrente. Come spiegato nel considerando 69 del regolamento provvisorio, anche se gli indicatori di pregiudizio fossero stati definiti soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate.

    (57)

    Per quanto concerne il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, la Commissione ha confrontato i prezzi in base al numero di controllo del prodotto, mettendo cioè a raffronto elementi omogenei, come da prassi corrente. La Commissione sottolinea inoltre che la rappresentatività dei tipi di prodotto corrispondenti tra i tipi di prodotto esportati dalla Cina e i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'UE sul mercato libero era elevata. I numeri di controllo del prodotto indicano, tra l'altro, anche la qualità B o C. L'inserimento del grado tra le caratteristiche indicate dal numero di controllo del prodotto è giustificato poiché le due qualità presentano caratteristiche fisiche diverse: la qualità C ha una duttilità superiore alla qualità B, che la rende necessaria per alcune applicazioni in cui non può essere impiegata la qualità B. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la qualità C è venduta a un prezzo più elevato di quello della qualità B, e i suoi costi di produzione sono in media più elevati. Per questi motivi la Commissione ha tenuto conto di questa caratteristica del prodotto nel calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto. Di conseguenza non è stato possibile operare un confronto tra i prezzi della qualità B e della qualità C poiché non vi era alcuna corrispondenza tra i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi e la categoria C venduta dall'industria dell'Unione. Non vi era inoltre alcun motivo che giustificasse una modifica del numero di controllo del prodotto, in quanto la rappresentatività dei tipi di prodotto importati era elevata. Al tempo stesso, il fatto che un tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione non corrisponda esattamente ai tipi di prodotto importati nell'UE dal paese in esame non osta a che tali tipi di prodotto si facciano concorrenza tra loro e rientrino nella descrizione del prodotto. L'argomentazione delle parti interessate deve pertanto essere respinta.

    (58)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti non erano sottoquotati dalle importazioni dalla Cina e che quindi una parte significativa del mercato dell'Unione non è stata influenzata dalle importazioni dalla Cina.

    (59)

    La Commissione osserva che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti (qualità C) erano superiori a quelli dei tipi di prodotto corrispondenti (qualità B): le importazioni dalla Cina hanno pertanto provocato una sottoquotazione dei prezzi della qualità C più rilevante rispetto alla sottoquotazione della qualità B. Si è riscontrato che le importazioni dalla Cina erano in concorrenza anche con le vendite della qualità C, come spiegato nel considerando 56. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, di conseguenza, i prezzi dell'Unione per tutti i tipi di prodotto hanno subito una sottoquotazione a causa delle importazioni dalla Cina. Tuttavia, come spiegato nel considerando 57, la determinazione dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto è stata effettuata in base ai numeri di controllo del prodotto al fine di ottenere una determinazione obiettiva ed equa. Questa situazione si rivela vantaggiosa per i produttori cinesi poiché le importazioni cinesi non sono state confrontate con i tipi di prodotto più costosi dell'Unione. In ogni caso i tipi di prodotto non corrispondenti rappresentavano solo una parte esigua del mercato libero, dato che la grande maggioranza delle vendite della qualità C è avvenuta nel mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (60)

    In assenza di considerazioni in merito alle osservazioni preliminari e agli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 80 del regolamento provvisorio.

    (61)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, come spiegato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha presentato dati riveduti sui costi, in particolare per il periodo in esame. I dati riveduti verificati presso le sedi dei produttori dell'Unione interessano anche il flusso di cassa e gli investimenti. Di conseguenza gli indicatori riguardanti i costi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono stati riformulati per rispecchiare i dati verificati. Se le modifiche interessano leggermente il livello esatto di taluni indicatori, esse non alterano le conclusioni generali del regolamento provvisorio in materia di pregiudizio. I considerando da 66 a 68 sostituiscono i considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.

    (62)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive varie parti interessate hanno messo in dubbio i motivi procedurali relativi alla presentazione dei dati riveduti e alla loro verifica da parte della Commissione. Le parti interessate hanno chiesto altre informazioni complementari sui dati riveduti e hanno affermato che le revisioni mettevano in discussione la conclusione generale dell'esistenza di un pregiudizio.

    (63)

    In merito alla procedura, la Commissione osserva che le nuove comunicazioni riguardavano quesiti od omissioni riscontrati nella fase provvisoria ed erano pertanto destinate a migliorare l'accuratezza delle risultanze. La Commissione ha accettato solo le revisioni che potevano essere verificate, il che ha limitato l'impatto delle comunicazioni rivedute rispetto alle argomentazioni iniziali dell'industria dell'Unione.

    (64)

    In merito alle conseguenze delle modifiche sulle risultanze relative al pregiudizio, la Commissione fa rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, tali modifiche hanno avuto un impatto limitato. La Commissione osserva che gli adeguamenti dei prezzi per i rottami e del costo delle merci vendute erano compresi tra l'1 % e il 2 %. Le modifiche non alterano pertanto le conclusioni generali relative all'esistenza di un pregiudizio.

    (65)

    Per quanto riguarda il flusso di cassa proveniente dalle vendite ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha preso in considerazione dati riveduti che non erano disponibili nella fase provvisoria. Tale rettifica non ha influito sul flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati, né ha modificato la conclusione secondo cui la situazione del flusso di cassa è peggiorata dall'inizio delle importazioni dalla Cina. Per quanto concerne l'utile sul capitale investito e il costo del lavoro, la Commissione ha rettificato gli errori materiali nelle formule delle tabelle di cui ai considerando 83 e 91 del regolamento provvisorio. Tali rettifiche hanno confermato le conclusioni sul deterioramento dell'utile sul capitale investito e l'impatto del costo del lavoro.

    a)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

    (66)

    I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 16 % dal 2012 al PI. Il calo dei prezzi riflette una tendenza al ribasso generale del livello mondiale del costo delle materie prime, sia dei rottami frantumati utilizzati nell'Unione sia dei minerali di ferro utilizzati in Cina e nel paese di riferimento, come risulta dalla seguente tabella:

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Prezzo dei rottami in EUR/tonnellata (produttori dell'Unione inclusi nel campione)

    319

    307

    279

    269

    260

    Indice (2012 = 100)

    104

    100

    91

    88

    85

    Prezzo dei rottami frantumati in EUR/tonnellata (mercato dell'Unione)

    318

    285

    254

    261

    251

    Indice (2012 = 100)

    112

    100

    89

    92

    88

    Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina)

    124

    100

    96

    72

    60

    Indice (2012 = 100)

    125

    100

    96

    73

    61

    Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) presentato dai produttori esportatori cinesi

    Non fornito

    Non fornito

    [90-110]

    [60-80]

    [50-70]

    Fonte: denuncia, risposte al questionario, www.indexmundi.com, CISA.

    (67)

    Tuttavia, dal 2012 al PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime per i rottami frantumati, in termini sia assoluti che relativi. Come risulta dalla tabella riportata di seguito, questo ha comportato perdite a partire dal 2013.

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti collegati

    529

    540

    483

    464

    458

    Indice (2012 = 100)

    98

    100

    89

    86

    85

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti indipendenti

    505

    507

    456

    434

    427

    Indice (2012 = 100)

    100

    100

    90

    86

    84

    Costo unitario delle merci vendute per acquirenti collegati (EUR/tonnellata)

    544

    527

    490

    479

    470

    Indice (2012 = 100)

    103

    100

    93

    91

    89

    Costo unitario delle merci vendute per acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

    504

    491

    458

    444

    433

    Indice (2012 = 100)

    103

    100

    93

    90

    88

    Fonte: risposte al questionario.

    b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (68)

    Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti collegati (% del fatturato delle vendite)

    - 2,8

    + 2,5

    – 1,5

    – 3,2

    – 2,7

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili (% del fatturato delle vendite)

    + 0,2

    + 4,8

    + 0,9

    – 1,9

    – 0,5

    Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti collegati (EUR)

    – 208 055

    6 928 639

    1 692 126

    609 421

    1 441 890

    Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti indipendenti (EUR)

    3 311 842

    11 567 283

    1 947 404

    2 258 271

    1 060 330

    Investimenti (EUR)

    7 176 323

    6 546 524

    5 880 627

    4 504 181

    5 030 792

    Indice (2012 = 100)

    110

    100

    90

    69

    77

    Utile sul capitale investito (%)

    – 3

    8

    – 2

    – 7

    – 5

    Fonte: risposte al questionario.

    (69)

    In assenza di modifiche in merito alla redditività delle vendite ad acquirenti collegati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio.

    (70)

    In conseguenza dei nuovi dati, i considerando da 86 a 87 del regolamento provvisorio sono sostituiti dai considerando 71 e 72 di seguito indicati.

    (71)

    Per le vendite ad acquirenti indipendenti è stata osservata una tendenza analoga a quella delle vendite ad acquirenti collegati. Le vendite ad acquirenti indipendenti erano redditizie nel 2012 e quasi in pareggio nel 2013, per poi andare in perdita dal 2014 in poi.

    (72)

    Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, era inizialmente positivo per le vendite ad acquirenti indipendenti ma si è ridotto dal 2013 in poi, in linea con il declino dei profitti. Il flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati era negativo nel 2011 ma positivo nel resto del periodo in esame. Tuttavia, dato che i prezzi delle vendite ad acquirenti collegati non riflettono necessariamente i prezzi di mercato, il flusso di cassa per dette vendite non ha potuto essere considerato indicativo della situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione.

    (73)

    In assenza di altre osservazioni in merito agli indicatori elencati nella tabella di cui al precedente considerando 68, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio.

    c)   Scorte

    (74)

    In assenza di osservazioni relative alle scorte, si confermano le conclusioni di cui al considerando 90 del regolamento provvisorio.

    d)   Costo del lavoro

    (75)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un errore nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio ha richiamato l'attenzione della Commissione. L'errore materiale riguardava la formula del costo medio per dipendente nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio. La frase «il 13 % del costo totale di produzione» è sostituita da «il 4 % del costo totale di produzione». La tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio è sostituita dalla seguente tabella:

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

    41 407

    47 208

    41 650

    45 539

    49 449

    Indice (2012 = 100)

    88

    100

    88

    96

    105

    Fonte: risposte al questionario.

    (76)

    Alla luce del considerando 91 del regolamento provvisorio, una parte interessata ha osservato che il costo del lavoro per l'industria dell'Unione è sensibilmente aumentato tra il 2012 e il PI.

    (77)

    La Commissione rileva che la tabella corretta di cui sopra indica un modesto 5 % di aumento del costo medio del lavoro tra il 2012 e il PI. Si è riscontrato che l'osservazione della parte interessata era fondata e se ne è tenuto conto nella tabella corretta. La correzione non altera la conclusione generale sul pregiudizio.

    7.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (78)

    Nel considerando 93 del regolamento provvisorio l'espressione «di 4 punti percentuali» è sostituita da «superiore a 5 punti percentuali».

    (79)

    In assenza di altre osservazioni in merito alle conclusioni relative al pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    E.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Introduzione ed effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (80)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva spostato la sua attenzione dal prodotto in esame ad altri prodotti di sua spontanea volontà. Il calo osservato nelle vendite del prodotto in esame sarebbe pertanto dovuto alle scelte effettuate dall'industria dell'Unione e non sarebbe attribuibile alle importazioni cinesi. La parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha pertanto subito alcun pregiudizio poiché altri prodotti hanno compensato il calo di produzione del prodotto in esame, senza produrre effetti negativi netti sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

    (81)

    La Commissione osserva che possono essere utilizzati gli stessi macchinari sia per fabbricare le barre di rinforzo ad alta resistenza che per altri prodotti, come spiegato nel considerando 72 del regolamento provvisorio. Tale circostanza non consente tuttavia di concludere che l'incremento della produzione di altri prodotti sia la causa del calo della produzione delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Tale nesso di causalità sussisterebbe soltanto se gli impianti operassero quasi al massimo delle loro capacità produttive. A capacità inferiore, come nel caso di specie, la fabbricazione di altri prodotti può aumentare senza provocare la diminuzione della produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza. L'aumento della fabbricazione di altri prodotti non incide sulla valutazione del pregiudizio riguardo alle barre di rinforzo ad alta resistenza, di cui alla sezione D. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione avessero deciso attivamente di ridurre la produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza per concentrarsi su altri prodotti. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (82)

    In assenza di altre osservazioni relative all'introduzione e all'effetto delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

    2.   Effetto di altri fattori

    2.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (83)

    Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio materiale sarebbe stato causato dall'inefficienza dell'industria dell'Unione, anziché dalle importazioni dalla Cina. La parte interessata ha asserito che la mancanza di esportazioni verso i paesi terzi e l'esistenza di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Turchia, nonostante i loro prezzi elevati, sono altrettanti segni dell'inefficienza dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha sostenuto che, di conseguenza, l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni dalla Cina non avrebbe aiutato l'industria dell'Unione dal momento che le importazioni dalla Cina sarebbero state sostituite dalle importazioni in provenienza da altri paesi. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

    (84)

    La Commissione osserva che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2012, ossia prima dell'inizio delle importazioni dalla Cina. I volumi delle esportazioni erano già limitati, senza per questo impedire all'industria di realizzare un profitto. Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non può pertanto essere stato causato dall'assenza di esportazioni verso paesi terzi. La Commissione osserva che tale deterioramento ha avuto inizio con la comparsa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

    (85)

    La Commissione fa inoltre notare che, come spiegato nel considerando 105 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Turchia rappresentavano una quota di mercato pari soltanto al 2 % durante il PI e che l'impatto delle importazioni dalla Turchia non è stato quindi tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.

    (86)

    La Commissione non ha riscontrato elementi di prova che dimostrino la presunta inefficienza dell'industria dell'Unione, anzi i costi di produzione di quest'ultima sono stati inferiori ai costi di produzione del paese di riferimento. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (87)

    In assenza di altre osservazioni relative all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio.

    2.2.   Vendite a parti collegate

    (88)

    Una parte interessata ha osservato che il calo complessivo delle vendite a parti non collegate si spiega con un aumento delle vendite di un produttore dell'Unione alle parti collegate a scapito delle parti non collegate. La parte interessata ha sostenuto che il calo delle vendite ad acquirenti indipendenti non è quindi provocato dalle importazioni dalla Cina, bensì dalla decisione di un produttore dell'Unione di effettuare le sue vendite ad acquirenti collegati.

    (89)

    In primo luogo la Commissione osserva che la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione a parti non collegate è avvenuta in un contesto di crescita del consumo dell'Unione, come spiegato nei considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio. Le vendite ad acquirenti collegati non possono spiegare perché i produttori dell'Unione non siano riusciti ad aumentare le proprie vendite seguendo l'aumento del consumo. In secondo luogo l'argomentazione precedente riguardo alle vendite dell'industria dell'Unione alle parti collegate è contraddetta dalla tabella di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio, che indica che le vendite ad acquirenti collegati non sono aumentate, anzi sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del periodo in esame. L'argomentazione circa un presunto aumento delle vendite ad acquirenti collegati a scapito di quelle ad acquirenti indipendenti è infondata e non può pertanto annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.

    (90)

    In assenza di altre osservazioni relative alle vendite alle parti collegate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

    2.3.   Importazioni da paesi terzi

    (91)

    In assenza di osservazioni relative alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio.

    2.4.   Crisi economica

    (92)

    In assenza di osservazioni relative alla crisi economica, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio.

    2.5.   Costi delle principali materie prime

    (93)

    Una parte interessata ha ribadito l'argomentazione di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio, affermando che le ragioni fondamentali del pregiudizio sarebbero le materie prime e i metodi di produzione più costosi per l'industria dell'UE (che utilizza rottami e forni elettrici) rispetto alla Cina (che impiega minerali di ferro e carbone). Essa asserisce che il ragionamento sviluppato nei considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio non ha preso in considerazione i diversi tassi di consumo dei minerali di ferro e dei rottami.

    (94)

    La Commissione ribadisce, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, che i due metodi di produzione sono diversi e utilizzano combinazioni differenti di materie prime e di energia. La parte interessata non ha fornito dati circostanziati sul presunto impatto del metodo di produzione. In base alle informazioni disponibili la Commissione osserva che il peso della materia prima rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione, mentre il costo dell'energia si aggira attorno all'8-10 %. Qualunque risparmio sul prezzo della materia prima grazie a un metodo di produzione alternativo sarebbe almeno in parte controbilanciato da un consumo di energia più elevato. La Commissione conclude pertanto che i prezzi delle due diverse materie prime non sono direttamente comparabili. Ad ogni modo la Commissione osserva che il margine di dumping è stato calcolato in funzione del valore normale in Sud Africa, non in base ai prezzi delle materie prime e dell'energia in Cina. Le argomentazioni fatte valere dalla parte interessata non consentono di dimostrare che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia dovuto al metodo di produzione. La Commissione conclude pertanto che, quand'anche il calo dei prezzi dei minerali di ferro in Cina possa aver avuto un impatto positivo per i produttori esportatori cinesi, il metodo di produzione non può di per sé aver provocato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione né aver annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (95)

    In assenza di altre osservazioni relative ai costi delle principali materie prime, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio.

    2.6.   Concorrenza tra i produttori dell'Unione

    (96)

    Una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono causati dalle importazioni dalla Cina, bensì dall'agguerrita concorrenza tra i produttori dell'Unione, come asseritamente dimostrato dal continuo calo dei prezzi nel periodo successivo al PI, anche in assenza di importazioni dalla Cina.

    (97)

    La Commissione osserva che, secondo quanto riscontrato, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno provocato la sottoquotazione dei prezzi UE durante il PI e ciò ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio e le suddette importazioni. Per quanto riguarda l'evoluzione successiva al PI, la Commissione rileva l'aumento significativo delle giacenze di origine cinese, il che potrebbe nel tempo portare i prezzi a livelli eccessivamente bassi anche in assenza di importazioni immediate. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.

    2.7.   Tasso di cambio USD/GBP

    (98)

    Una parte interessata ha sostenuto che le fluttuazioni del tasso di cambio tra la sterlina (GBP) e il dollaro USA (USD) sarebbero la causa delle importazioni provenienti dalla Cina. L'apprezzamento della sterlina sul dollaro avrebbe reso non competitivo il produttore del Regno Unito e provocato la domanda di importazioni dalla Cina, quotate in USD.

    (99)

    La Commissione rileva che la determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto si basa sulle vendite dei produttori dell'Unione ubicati in Francia, Portogallo e Spagna, mentre il dumping è calcolato sul valore normale in Sud Africa. Tali risultanze non sono influenzate dalle fluttuazioni del tasso di cambio USD/GBP. Il dollaro USA ha inoltre registrato un apprezzamento sulla sterlina tra il 2012 e il PI. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    2.8.   Altri presunti fattori

    (100)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non possono aver causato il pregiudizio ai danni del produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. Ciò sarebbe dimostrato dal tasso di profitto di tale produttore che, confrontato con il profitto medio degli altri produttori dell'Unione, risultava inferiore. Secondo le affermazioni delle parti interessate, il pregiudizio ai danni di tale produttore deve essere stato provocato da un altro fattore di cui la Commissione non aveva tenuto conto: essi non hanno tuttavia specificato una possibile causa alternativa. Le parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non avrebbero dovuto essere inclusi nell'analisi del pregiudizio.

    (101)

    In primo luogo la Commissione fa riferimento al considerando 69 del regolamento provvisorio, in cui si chiarisce che anche se il pregiudizio fosse stato definito soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate. In secondo luogo e come spiegato nei precedenti considerando da 55 a 57, i tipi di prodotto importati dalla Cina possono essere sostituiti dal prodotto non corrispondente e possono quindi arrecare un pregiudizio anche al produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. In terzo luogo i profitti dei diversi produttori possono differire a causa delle specifiche strutture dei costi e dei prezzi di ciascun produttore. Infine la parte interessata non ha suggerito alcuna causa alternativa del pregiudizio che possa annullare il nesso di causalità. Per le suddette ragioni, l'argomentazione deve essere respinta.

    2.9.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (102)

    In sintesi la Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie è in grado di modificare le conclusioni provvisorie che hanno stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

    (103)

    In base alla suddetta analisi, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è stato concluso che le importazioni in dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio materiale all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    F.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (104)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

    1.   Considerazioni generali

    (105)

    In assenza di osservazioni relative alle considerazioni generali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

    2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (106)

    In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 124 del regolamento provvisorio.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (107)

    Varie parti interessate hanno espresso preoccupazioni quanto alla disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti, sottolineando che le importazioni sono necessarie per soddisfare la domanda in quanto la capacità interna è di gran lunga inferiore al consumo. Secondo tali parti interessate gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a procurarsi il prodotto in esame nel caso in cui le importazioni dalla Cina perdano competitività in seguito all'istituzione delle misure. Esse hanno sostenuto che non sono disponibili fonti alternative perché il produttore dell'Unione ubicato nel Regno Unito privilegia i suoi utilizzatori collegati, il che limita la disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti e potrebbe costringerli ad uscire dal mercato. A sua volta ciò provocherà distorsioni della concorrenza sul mercato a valle, mettendo a repentaglio gran parte dei posti di lavoro attualmente esistenti presso gli utilizzatori indipendenti. Le parti interessate hanno sottolineato che il numero di posti di lavoro a rischio nell'industria a valle è più elevato che nell'industria dell'Unione interessata dal prodotto in esame.

    (108)

    La Commissione osserva che lo scopo delle misure antidumping non è chiudere il mercato agli esportatori che praticano il dumping, bensì eliminare gli effetti di distorsione degli scambi dovuti alle pratiche di dumping pregiudizievoli e ripristinare un'effettiva concorrenza sul mercato. Gli utilizzatori avrebbero la possibilità di continuare ad acquistare barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della Cina, una volta eliminata la discriminazione basata sul prezzo. Inoltre, come indicato al considerando 132 del regolamento provvisorio, l'Unione dispone di una capacità inutilizzata significativa, in particolare grazie ai produttori ubicati al di fuori del Regno Unito, i quali non hanno utilizzatori collegati. La Commissione ritiene che non siano state avanzate argomentazioni atte a dimostrare che gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a rifornirsi da tali produttori dell'Unione. Ne consegue che gli utilizzatori indipendenti potranno continuare a competere sul mercato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (109)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che le misure non sono nell'interesse dell'Unione perché gli utilizzatori andrebbero in perdita qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina venissero istituite. Tuttavia le parti interessate non hanno addotto argomentazioni sui motivi per cui gli utilizzatori non potrebbero rivolgersi alle fonti alternative di approvvigionamento sopra illustrate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (110)

    In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 136 del regolamento provvisorio.

    4.   Interesse degli importatori

    (111)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sugli importatori, i quali non sarebbero in grado di trasferire sui loro acquirenti gli aumenti dei prezzi e rischierebbero così di operare in perdita. Considerando i loro limitati margini di profitto, essi correrebbero il rischio di cessare l'attività.

    (112)

    La Commissione tuttavia rileva che la produzione nazionale nel Regno Unito non è sufficiente a coprire l'intero consumo, determinando in tal modo la necessità costante di importazioni. Gli importatori saranno in grado di proseguire la loro attività importando da altre fonti di approvvigionamento e anche dalla Cina a prezzi non pregiudizievoli in seguito all'istituzione dei dazi. È quindi improbabile che gli importatori subiscano effetti negativi di rilievo in conseguenza delle misure.

    (113)

    In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio.

    5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (114)

    In sintesi nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina. Eventuali effetti negativi per gli utilizzatori indipendenti vengono attenuati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Inoltre, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi, in particolare per l'industria dell'Unione, sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio.

    G.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

    (115)

    Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto, in seguito a una richiesta del denunciante, la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

    (116)

    La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 19 dicembre 2015 e la data dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, ossia il 29 gennaio 2016.

    (117)

    Come indicato nel considerando 10, è stata ottenuta la cooperazione di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tre importatori indipendenti. Le loro importazioni hanno rappresentato il 70 % di tutte le importazioni dalla Cina durante il PI e il 79 % di tutte le importazioni dalla Cina nel periodo successivo al PI, ossia dall'aprile 2015 al gennaio 2016.

    (118)

    Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in opposizione ad una riscossione retroattiva dei dazi. L'industria dell'Unione, al contrario, ha chiesto l'applicazione retroattiva.

    (119)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».

    (120)

    La Commissione osserva che, dopo la registrazione, le importazioni dalla Cina si sono interrotte, ad eccezione di una spedizione di circa 10 000 tonnellate entrata nell'Unione dopo la registrazione. La verifica da parte delle autorità doganali nazionali, a seguito di una richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, non ha rivelato la presenza di altre dichiarazioni nell'ambito del codice TARIC pertinente: le statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione appaiono pertanto attendibili. La Commissione osserva di conseguenza che la registrazione è bastata a bloccare quasi completamente le importazioni e ad evitare così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione conclude che, con ogni probabilità, la spedizione non dovrebbe pertanto compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi.

    1.   Conclusioni relative alla retroattività

    (121)

    Su tale base la Commissione ritiene che una delle condizioni giuridiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non è soddisfatta e che pertanto non dovrebbero essere riscossi dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.

    H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

    (122)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, sostenendo che tale livello (+ 1,65 %) era insufficiente e non rappresentativo di quel tipo di industria in assenza di importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe selezionare un tasso di profitto più elevato e ha proposto una serie di metodi alternativi per determinare il tasso di profitto pertinente. Come indicato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha anche presentato dati sui livelli storici di redditività risalenti al periodo precedente quello in esame e ha suggerito, quale possibile alternativa, di utilizzare il 2008 come anno di riferimento più adatto. Infine, come spiegato anche nel considerando 61, la verifica dei dati riveduti sui costi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame ha indotto altresì a modificare i dati sulla redditività.

    (123)

    La Commissione osserva che i dati sulla redditività relativi specificamente al prodotto in esame costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività di altri prodotti in acciaio o del settore in generale, su cui si basavano alcuni dei metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Tali metodi sono stati pertanto respinti.

    (124)

    Inoltre la Commissione osserva che i dati sulla redditività per il periodo in esame, qualora sia disponibile un anno con condizioni normali di concorrenza, costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività risalenti al periodo precedente quello in esame, su cui si basavano alcuni altri metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Per le ragioni esposte nei considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato che l'anno 2012 illustrava gli utili che avrebbero potuto essere realizzati dall'industria dell'Unione in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. I metodi basati sui dati risalenti agli anni precedenti il periodo in esame sono stati pertanto respinti.

    (125)

    La Commissione osserva che il livello degli utili stabilito in via provvisoria nel considerando 147 del regolamento provvisorio era in linea con i ricavi e i costi dell'anno 2012, presentati dall'industria dell'Unione e verificati dalla Commissione nella fase provvisoria.

    (126)

    Come spiegato nel considerando 61, i dati riveduti presentati e verificati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie hanno portato a modificare il livello di taluni indicatori riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito. I dati riveduti sono stati applicati in modo coerente per l'intero periodo in esame. Come si può leggere nelle tabelle di cui ai considerando da 66 a 68, i costi e i profitti sono stati di conseguenza leggermente modificati per tutti gli anni in esame. In particolare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti realizzate nell'esercizio 2012 è passata a + 4,8 %, mentre nella fase provvisoria la redditività era pari all'1,65 %. La modifica apportata alla redditività è dovuta al fatto che i costi riveduti erano inferiori, dando luogo così a un profitto maggiore.

    (127)

    La Commissione ha constatato che i profitti realizzati nell'anno 2012 rispecchiavano gli utili che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di pratiche di dumping. Per stabilire il margine di pregiudizio nella fase definitiva è stato pertanto applicato quale profitto di riferimento il livello riveduto dei profitti realizzati nel 2012. Di conseguenza nel considerando 147 del regolamento provvisorio la cifra «1,65 %» dovrebbe essere sostituita dalla cifra «4,8 %».

    (128)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione ha osservato che i margini di profitto di altri prodotti e per altri periodi non dovrebbero essere esclusi quali possibili alternative per stabilire il profitto normale. L'industria dell'Unione ha sottolineato il ruolo della Commissione che consiste nell'effettuare una valutazione dei fatti al fine di determinare il margine di profitto più accurato in ogni situazione. Per quanto riguarda il caso in esame, l'industria dell'Unione ha sostenuto che il 2012 non è stato un anno caratterizzato da condizioni di concorrenza normali a causa degli elevati prezzi dei rottami, della fiacchezza della domanda e della liquidazione di un produttore del Regno Unito che ha provocato l'arrivo di un volume supplementare di forniture sul mercato. Sarebbe stato pertanto più opportuno utilizzare invece i margini di profitto di altri prodotti e/o per altri periodi.

    (129)

    La Commissione afferma di avere specificamente analizzato la situazione del mercato nel corso del periodo in esame alla luce delle argomentazioni avanzate dall'industria dell'Unione, nella fase provvisoria, a proposito dei prezzi dei rottami, della domanda e della liquidazione di un produttore. Come spiegato nel considerando 148 del regolamento provvisorio, tali circostanze hanno indotto la Commissione a ritenere che l'anno 2011 non fosse un periodo di condizioni di mercato normali. Per contro, la Commissione non ritiene che questi fattori giustifichino l'esclusione dell'anno 2012. Per quanto riguarda i prezzi dei rottami, essi hanno registrato un picco agli inizi del 2011 per poi continuare a scendere durante il 2012, come indicato nel considerando 81 del regolamento provvisorio. Per quanto concerne la pretesa fiacchezza della domanda, il consumo è aumentato del 9 % dal 2011 al 2012, come indicato nel considerando 7 del regolamento provvisorio. Per quanto poi riguarda la liquidazione di un produttore, il mercato è risultato particolarmente perturbato durante l'anno 2011, mentre la liquidazione è stata completata all'inizio del 2012.

    (130)

    Per questi motivi la Commissione respinge l'argomentazione del denunciante e ribadisce la conclusione secondo cui il 2012 è stato un periodo di condizioni di mercato normali. Poiché un anno di condizioni di concorrenza normali si è verificato nel periodo dell'inchiesta, non è necessario basare la determinazione del profitto normale su altri periodi o altri prodotti.

    (131)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha messo in dubbio il fatto che i prezzi di riferimento dell'industria dell'Unione fossero stati calcolati correttamente; in particolare ha sollevato la questione se la Commissione avesse calcolato il profitto effettivo e il profitto di riferimento separatamente per ciascun NCP (numero di controllo del prodotto) o se avesse applicato gli stessi margini di profitto a tutti gli NCP.

    (132)

    In risposta al quesito la Commissione conferma di aver applicato il metodo standard: il prezzo unitario di riferimento è stato calcolato aggiungendo il profitto di riferimento di cui sopra ai costi individuali di produzione per ciascun NCP. Il profitto effettivamente realizzato era invece diverso per ciascun NCP e corrispondeva alla differenza tra il prezzo di vendita medio e i costi medi per ciascun NCP. Si ritiene pertanto di aver risposto al quesito sollevato dalla parte interessata.

    (133)

    Infine, come spiegato nei considerando da 40 a 49, il confronto dei prezzi tra le importazioni dalla Cina e i produttori dell'Unione è stato adeguato al livello delle merci sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ne consegue che anche il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è stato modificato per rispecchiare il confronto dei prezzi al livello dei prodotti sbarcati in un porto del Regno Unito o d'Irlanda, e ciò ha provocato l'aumento del margine di pregiudizio.

    (134)

    Una parte interessata ha sottolineato che i livelli dei margini di pregiudizio e di dumping dei produttori esportatori cinesi sembrano essere contraddittori, in quanto i produttori con margini di dumping più elevati registrano margini di pregiudizio inferiori.

    (135)

    La Commissione fa rilevare che il valore normale si basa sul paese di riferimento ed è quindi lo stesso per tutti i produttori esportatori cinesi. Si potrebbe effettivamente supporre che una riduzione dei prezzi all'esportazione cif possa comportare un margine di dumping più elevato e, successivamente, anche un margine di vendita sottocosto maggiore. Tuttavia le esportazioni verso l'Unione di un produttore esportatore cinese (il gruppo Xicheng) sono state effettuate tramite società commerciali indipendenti ubicate in Cina. I prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del margine di dumping sono stati stabiliti in base ai prezzi fatturati alle società commerciali indipendenti, mentre i prezzi cif utilizzati per il calcolo del margine di pregiudizio sono stati determinati in base ai prezzi corrisposti dai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. I prezzi cif erano superiori ai prezzi all'esportazione di almeno il 20 % e questa differenza tra canali di vendita ha avuto per effetto di aumentare la differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio del produttore esportatore in questione.

    (136)

    Considerando la modifica nel profitto di riferimento di cui al considerando 121 e in mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le altre conclusioni di cui ai considerando da 144 a 151 del regolamento provvisorio.

    2.   Misure definitive

    (137)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio a norma della regola del dazio inferiore. La Commissione osserva che, quand'anche le argomentazioni delle parti interessate in relazione al margine di dumping fossero state accolte, esse non avrebbero di conseguenza alterato il livello delle misure.

    (138)

    Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

    Società

    Margine di pregiudizio (%)

    Margine di dumping (%)

    Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

    Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

    Jiangyin

    18,4

    62,1

    18,4

    Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

    Jiangyin

    18,4

    62,1

    18,4

    Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

    Zhangjiagang

    22,5

    48,1

    22,5

    Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

    Zhangjiagang

    22,5

    48,1

    22,5

    Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

    Zhangjiagang

    22,5

    48,1

    22,5

    Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

    Zhangjiagang

    22,5

    48,1

    22,5

    Tutte le altre società

    22,5

    62,1

    22,5

    (139)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione di queste società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da queste società e quindi dai soggetti giuridici specificamente menzionati. Il prodotto in esame importato, fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, con indicazione della loro ragione sociale e dell'indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (140)

    Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (8), corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

    (141)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società con dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (142)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

    3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

    (143)

    Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

    (144)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 e 7228308910) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso, sono:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

    18,4

    C060

    Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

    18,4

    C061

    Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

    22,5

    C062

    Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

    22,5

    C063

    Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

    22,5

    C064

    Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

    22,5

    C065

    Tutte le altre società

    22,5

    C999

    3.   L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione sono riscossi in via definitiva.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

    (3)  GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

    (4)  Regolamento (UE) 2015/2386 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111).

    (5)  Dal momento che il calcolo del valore normale si basa sui dati di una sola società in Sud Africa, la cifra esatta non può essere rivelata.

    (6)  Relazione del gruppo di esperti DS337, del 16 novembre 2007, Comunità europee — Misure antidumping alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia (WT/DS337/R).

    (7)  Causa C-26/96, Rotexchemie, sentenza del 29 maggio 1997, EU:C:1997:261, punto 16.

    (8)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.


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