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Document 32016R0262

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

    C/2016/1053

    GU L 50 del 26.2.2016, p. 4–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/262/oj

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/262 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2016

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 30 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «RPC»). La Commissione ha avviato l'indagine sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 da Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S. («il denunciante»). Il denunciante è l'unico produttore di aspartame nell'Unione e rappresenta pertanto la produzione totale di aspartame dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    1.2.   Parti interessate

    (3)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità cinesi, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e i distributori notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

    (4)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (5)

    Nell'ambito dell'apertura dell'inchiesta, nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.3.   Produttori del paese di riferimento

    (6)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Giappone o la Corea del Sud come paese terzo a economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha quindi informato i produttori in Giappone e in Corea del Sud dell'apertura e li ha invitati a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.4.   Campionamento

    (7)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori e importatori del prodotto in esame nell'Unione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

    1.4.1.   Campionamento degli importatori

    (8)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori noti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (9)

    Nessuno degli importatori noti contattati dalla Commissione ha risposto al questionario nell'avviso di apertura per la selezione di un campione. Il campionamento non è stato quindi applicabile nella presente inchiesta.

    (10)

    Due distributori, ossia operatori che acquistano e rivendono aspartame prodotto unicamente dal produttore dell'Unione, si sono manifestati ed hanno risposto al questionario.

    1.4.2.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (11)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (12)

    Sei produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. Su tale base, i tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno accettato di collaborare rappresentano circa il 90 % del totale delle importazioni di aspartame originario della RPC. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

    1.4.3.   Esame individuale

    (13)

    Tre produttori esportatori del paese interessato non inseriti nel campione hanno richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e hanno ricevuto il modulo di richiesta. Nessuno di questi tre produttori esportatori ha tuttavia presentato il modulo di richiesta compilato entro il termine stabilito. La Commissione non ritiene pertanto valide le richieste di esame individuale presentate dai tre produttori esportatori non inseriti nel campione.

    1.5.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (14)

    Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta del TEM ai sei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e che desideravano chiedere un margine di dumping individuale. Due dei sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno presentato un modulo di richiesta del TEM compilato, ma uno di essi ha successivamente ritirato la richiesta.

    1.6.   Risposte al questionario

    (15)

    La Commissione ha inviato questionari al produttore dell'Unione, ai produttori esportatori che hanno collaborato nel paese interessato, a un produttore in Giappone, scelto come paese di riferimento come spiegato nel considerando 45, agli utilizzatori noti e ai due distributori manifestatisi dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.

    (16)

    Sono state ricevute risposte al questionario dai produttori dell'Unione, dai tre produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione, da un produttore in Giappone («il paese di riferimento»), da due distributori e da cinque utilizzatori.

    1.7.   Visite di verifica

    (17)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

    a)

    produttore dell'Unione:

    Hyet Sweet S.A.S. (precedentemente Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S.), Gravelines, Francia;

    b)

    utilizzatori:

    Princes Limited, Liverpool, Regno Unito;

    Wrigley Company Limited, Plymouth, Regno Unito;

    c)

    produttori esportatori del paese interessato:

    gruppo Sinosweet («Sinosweet»):

    Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC, e

    Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC,

    gruppo Niutang («Niutang»):

    Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Jiangsu Province, RPC, e

    Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC,

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC («Changmao»);

    d)

    importatori collegati ai produttori esportatori:

    Niutang UK Co., Ltd., Telford, Shropshire, Regno Unito;

    e)

    produttore nel paese di riferimento

    Ajinomoto Co., Tokyo, Giappone

    1.8.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (18)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (19)

    Il prodotto in esame, quale definito nell'avviso di apertura, è l'aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere, N-Estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico), CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, nonché l'aspartame originario della RPC contenuto in preparati e/o miscele comprendenti anche altri edulcoranti e/o acqua, attualmente classificato con i codici NC ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 ed ex 3824 90 93.

    (20)

    L'aspartame è un ingrediente dolcificante prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni, con un profilo organolettico simile allo zucchero, ma con un maggiore potere dolcificante e un valore calorico notevolmente inferiore. Per questo motivo è principalmente utilizzato come succedaneo dello zucchero dalle industrie che producono bevande analcoliche, prodotti alimentari e latticini.

    (21)

    L'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta preparati e/o miscele contenenti aspartame originario della RPC non sono stati importati nel mercato dell'Unione. La Commissione ha concluso che i preparati e le miscele, non essendo stati importati, non devono essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Questo chiarimento della definizione del prodotto non ha alcuna incidenza sulle conclusioni in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione.

    (22)

    Dovrebbe pertanto essere chiarito che la definizione del prodotto in esame si riferisce unicamente all'aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere, N-Estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico), CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 («il prodotto in esame» o «aspartame»).

    2.2.   Prodotto simile

    (23)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Giappone, paese di riferimento; nonché

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Valore normale

    3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (24)

    Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha cercato di raccogliere le informazioni necessarie chiedendo ai produttori esportatori di compilare il modulo di richiesta del TEM. Un produttore esportatore inserito nel campione ha richiesto il TEM e ha presentato il modulo di richiesta entro il termine stabilito.

    (25)

    La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse presso i locali della società interessata.

    (26)

    La verifica ha dimostrato che il produttore esportatore non soddisfaceva i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e quindi il TEM non poteva essergli concesso; in particolare sono state rilevate carenze per quanto riguarda i criteri 2 e 3.

    (27)

    La Commissione ha comunicato i risultati dettagliati al produttore esportatore interessato, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. La società ha contestato le conclusioni della Commissione e ha fornito osservazioni scritte in merito alla comunicazione. Le principali osservazioni pervenute sono esaminate qui di seguito.

    (28)

    Per quanto riguarda il criterio 2, il produttore esportatore ha ribadito di avere a disposizione una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, conformi alle norme di informativa finanziaria di Hong Kong.

    (29)

    Per quanto riguarda il criterio 3, il produttore esportatore ha affermato che i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali, da sovvenzioni o dall'acquisizione di diritti di utilizzo del terreno dovrebbero essere considerati simili ad una sovvenzione e pertanto non dovrebbero essere valutati nel quadro di un'inchiesta in vista del riconoscimento del TEM.

    (30)

    Il produttore esportatore ha inoltre affermato che l'attuale valutazione dei criteri 2 e 3 è in contrasto con la conclusione delle due inchieste precedenti in cui la società ha richiesto il TEM e in cui si era concluso che i criteri 2 e 3 erano soddisfatti.

    (31)

    La Commissione ricorda che la decisione del TEM è effettuata in modo indipendente per ciascuna inchiesta sulla base delle circostanze specifiche pertinenti per l'inchiesta e facendo riferimento alla prassi vigente. Tutte le inchieste devono essere condotte caso per caso.

    (32)

    Per quanto riguarda la valutazione dei regimi fiscali preferenziali e delle sovvenzioni nell'ambito del criterio 3, la Commissione ritiene che la valutazione ai fini del TEM e l'inchiesta antisovvenzioni abbiano scopi diversi in quanto la valutazione del TEM stabilisce se un'impresa operi in condizioni di economia di mercato, mentre l'inchiesta antisovvenzioni stabilisce se un'impresa benefici di sovvenzioni compensabili. Le due questioni devono essere trattate separatamente, anche perché l'aspetto d'interesse al criterio 3 è se i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e non se un'impresa benefici di sovvenzioni compensabili (3).

    (33)

    Per quanto riguarda il prezzo di cessione dei diritti di utilizzo del terreno, la Commissione ritiene che le osservazioni ricevute non modifichino la conclusione che i diritti di utilizzo del terreno non sono stati ottenuti al valore del prezzo di mercato.

    (34)

    Il produttore esportatore ha inoltre chiesto un'audizione presieduta dal consigliere-auditore. L'audizione si è svolta il 6 gennaio 2016 e la società è stata in grado di esporre tutte le ragioni per cui ritiene di soddisfare i requisiti dei criteri 2 e 3 del TEM.

    (35)

    Dopo l'audizione si è tuttavia ritenuto che il richiedente non sia riuscito a dimostrare di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo e terzo trattino, del regolamento di base. In particolare il richiedente non è riuscito a dimostrare di non essere soggetto a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. L'inchiesta ha infatti rivelato che la società ha beneficiato di regimi fiscali preferenziali, sovvenzioni e un prezzo di cessione dei diritti di utilizzo del terreno preferenziale, e non soddisfaceva perciò i requisiti del criterio 3 di valutazione del TEM.

    (36)

    Data la gravità delle constatazioni relative al criterio 3, in questa fase dell'inchiesta non si ritiene necessario elaborare ulteriormente le carenze riscontrate per il criterio 2.

    (37)

    La Commissione ha informato il produttore esportatore della decisione definitiva relativa al TEM.

    3.1.2.   Scelta del paese di riferimento

    (38)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato per i produttori esportatori ai quali non è riconosciuto il TEM. A tale scopo è stato necessario scegliere un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

    (39)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di selezionare il Giappone o la Corea del Sud come paese di riferimento appropriato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

    (40)

    Sono pervenute osservazioni dalla Camera di commercio internazionale cinese, dalla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici, nonché da produttori esportatori cinesi, che hanno tutti contestato la scelta di utilizzare il Giappone come paese di riferimento, sostenendo che la Corea del Sud è un paese di riferimento più appropriato perché, fra l'altro, il mercato sudcoreano interno è più competitivo di quello giapponese.

    (41)

    Al fine di esaminare tutte le possibilità a disposizione per selezionare un paese di riferimento appropriato, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti, i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, la Camera di commercio internazionale cinese e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici a fornire tutte le informazioni pertinenti relative ad altri potenziali paesi terzi ad economia di mercato diversi da Giappone e Corea del Sud.

    (42)

    In base alle informazioni a disposizione della Commissione, è stato confermato che l'aspartame veniva prodotto in un numero limitato di paesi, vale a dire nella RPC, in Giappone, nella Corea del Sud e nell'Unione.

    (43)

    In base alle osservazioni ricevute, la Commissione ha contattato un produttore noto di aspartame nella Corea del Sud, il quale non ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta.

    (44)

    Un produttore giapponese contattato ha accettato in via provvisoria di collaborare all'inchiesta.

    (45)

    In questa fase la Commissione ha concluso che il Giappone rappresenta un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.1.3.   Valore normale (paese di riferimento)

    (46)

    Le informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato accordato il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (47)

    In primo luogo, la Commissione ha esaminato se, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti in Giappone fosse rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascuno dei produttori esportatori cinesi del campione. Su tale base è stato riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato giapponese.

    (48)

    In secondo luogo, la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, e ha messo a confronto, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite in Giappone con le esportazioni nell'Unione da parte di ciascun produttore esportatore inserito nel campione. Da tale confronto è emerso che tutti i tipi di prodotto erano venduti in quantità rappresentative in Giappone.

    (49)

    La Commissione ha in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se il volume venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, e allorché la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione. Per tutti i tipi di prodotto confrontati è stato possibile stabilire il valore normale in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

    (50)

    La Commissione ha infine individuato i tipi di prodotto esportati nell'Unione dalla RPC e non venduti in Giappone e ha costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per costruire il valore normale per questi tipi, la Commissione ha sommato il costo di produzione medio dei tipi di prodotti più simili fabbricati dal produttore del paese di riferimento a un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e a un profitto corrispondenti agli importi medi ponderati ottenuti dal produttore del paese di riferimento nelle vendite del prodotto simile nel mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

    3.2.   Prezzo all'esportazione

    (51)

    I tre produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori.

    (52)

    Quando i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (53)

    Quando i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un ragionevole margine di profitto.

    3.3.   Confronto

    (54)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica.

    (55)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (56)

    Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, costi del credito, spese bancarie e commissioni. Per quanto riguarda i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento, sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, i costi del credito e i costi di movimentazione.

    (57)

    Un esportatore ha richiesto un adeguamento del suo prezzo di esportazione per tener conto della conversione valutaria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Tale produttore esportatore ha concluso contratti a termine per regolare le operazioni in valuta estera al fine di neutralizzare l'apprezzamento della sua moneta rispetto alle valute normalmente utilizzate per le vendite all'esportazione, cioè euro e dollaro statunitense. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che non vi erano nessi diretti tra i contratti di cambio e i contratti di vendita all'estero. Pertanto la richiesta non è stata accolta.

    (58)

    Un produttore esportatore cinese inserito nel campione ha sostenuto che una serie di fattori avrebbe dovuto essere esaminata al fine di determinare se l'adeguamento fosse giustificato per garantire un confronto equo tra il prezzo all'esportazione degli esportatori cinesi inseriti nel campione e il valore normale stabilito in Giappone. Tali fattori riguardavano lo stadio commerciale, il volume delle vendite, la qualità fisica e le differenze di marchio, nonché le differenze a livello di costi, quali la ricerca e lo sviluppo, le materie prime, i costi fissi e i regimi fiscali.

    (59)

    Per quanto riguarda lo stadio commerciale, non si sono riscontrate differenze rilevanti nella struttura delle vendite o nel tipo di clienti del produttore esportatore richiedente e del produttore del paese di riferimento. Analogamente non sono state riscontrate differenze tra le caratteristiche fisiche del prodotto simile e del prodotto in esame che possano giustificare un adeguamento. L'inchiesta inoltre non ha riscontrato un'incidenza sui prezzi da parte del marchio del produttore del paese di riferimento tale da giustificare un adeguamento. Il produttore esportatore richiedente non ha fornito prove convincenti o elementi decisivi in questo senso.

    (60)

    Per quanto riguarda le affermazioni sui costi, l'inchiesta ha confermato che il produttore del paese di riferimento è passato a un metodo di produzione diverso negli ultimi anni. L'inchiesta non ha tuttavia confermato un aumento significativo dei costi dovuto a un metodo di produzione diverso che giustifichi un adeguamento.

    3.4.   Margini di dumping

    (61)

    A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a comparare per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando da 46 a 50) con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame.

    (62)

    Sulla base di quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

    284,23 %

    Gruppo Sinosweet

    275,91 %

    Gruppo Niutang

    219,17 %

    (63)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

    (64)

    Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 262,93 %.

    (65)

    Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni — quale risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat — dal paese interessato nell'Unione.

    (66)

    Il livello di collaborazione è elevato poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito circa il 90 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione con il più alto margine di dumping.

    (67)

    Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

    284,23 %

    Gruppo Sinosweet

    275,91 %

    Gruppo Niutang

    219,17 %

    Società che hanno collaborato non inserite nel campione

    262,93 %

    Tutte le altre società

    284,23 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (68)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da un produttore dell'Unione, Ajinomoto Sweeteners Europe S.A.S. («ASE»), durante il periodo dell'inchiesta. Il 15 ottobre 2015 ASE è stata acquistata da Hyet Holding B.V. e di conseguenza il nome del produttore dell'Unione è ora Hyet Sweet S.A.S. («Hyet»). Il nuovo proprietario ha confermato il pieno sostegno all'inchiesta in corso. Hyet costituisce quindi l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (69)

    Dal momento che l'industria dell'Unione comprende un solo produttore, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (70)

    Il consumo nell'Unione è stato calcolato sulla base delle vendite del produttore dell'Unione e delle importazioni dalla RPC. Oltre che nell'Unione, nella RPC e in Giappone, l'aspartame è attualmente prodotto solo in Corea del Sud. L'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti si è ritirato dal mercato nel 2014. Sulla base delle informazioni disponibili (4) le importazioni di aspartame nel mercato dell'Unione provenienti da Giappone, Corea o Stati Uniti sono state insignificanti o nulle durante tutto il periodo in esame.

    (71)

    Attualmente l'aspartame è classificato da Eurostat sotto diversi codici NC che comprendono numerosi altri prodotti chimici; per questo motivo i dati Eurostat non sono adatti per la determinazione dei volumi delle importazioni. Per il periodo in esame il denunciante ha fornito statistiche sulle vendite cinesi nell'Unione provenienti da una società di ricerca con sede in Cina, la CCM Information science and technology Co., Ltd («CCM») (5). Queste informazioni sono state verificate consultando la base dati sulle esportazioni cinesi, in cui tuttavia i dati pertinenti non erano disponibili per l'intero periodo in esame. Poiché i dati indicati nelle due basi dati coincidevano per il 2013, il 2014 e il periodo dell'inchiesta, si è deciso di utilizzare i dati relativi all'intero periodo in esame forniti dalla CCM.

    (72)

    Alla luce di quanto sopra, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Consumo totale dell'Unione — Valore indicizzato

    100

    92

    95

    91

    88

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione provenienti da CCM, base dati sulle esportazioni cinesi e risposte verificate dell'industria dell'Unione al questionario

    (73)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 12 %. In base a informazioni sul mercato ottenute dal denunciante e dagli utilizzatori, ciò è dovuto principalmente a preoccupazioni per la salute legate all'aspartame, che hanno indotto alcuni utilizzatori a passare ad altri edulcoranti, quali l'acesulfame potassio («acesulfame K»), la stevia e il sucralosio.

    4.3.   Importazioni dalla RPC

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

    (74)

    L'andamento delle importazioni nell'Unione e della quota di mercato delle importazioni cinesi è stato il seguente:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Volume delle importazioni dalla RPC (6)Valore indicizzato

    100

    96

    93

    95

    88

    Quota di mercato delle importazioni dalla RPC — Valore indicizzato

    100

    105

    98

    105

    100

    (75)

    Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 12 %, tanto quanto il consumo totale dell'Unione, come indicato al considerando 73. La quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta stabile, compresa tra il 50 % e il 70 % del consumo dell'Unione durante il periodo in esame.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

    (76)

    L'andamento del prezzo medio per tonnellata delle importazioni dalla RPC è stato il seguente:

    Tabella 3

    Prezzi cif all'importazione dalla RPC (EUR/tonnellata)

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    MEDIA ponderata dei prezzi all'importazione

    10,6

    11,2

    10,0

    9,1

    9,4

    Valore indicizzato

    100

    105

    94

    86

    88

    Fonte: statistiche fornite dal produttore dell'Unione provenienti da CCM e verificate per il periodo dell'inchiesta con le risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi

    (77)

    I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 12 % durante il periodo in esame.

    4.3.3.   Sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

    (78)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

    a)

    la media ponderata dei prezzi di vendita del produttore dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione per i tipi di prodotto esportati nell'Unione da parte dei produttori esportatori cinesi, adeguati a livello franco fabbrica, con

    b)

    la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione.

    (79)

    Per disporre di una corrispondenza sufficiente tra i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'Unione e dai produttori esportatori cinesi, il numero di controllo del prodotto è stato ridotto per quanto riguarda i parametri relativi al tipo e alle dimensioni degli imballaggi. L'inchiesta ha confermato che il prezzo alla tonnellata non è influenzato in modo significativo da questi due parametri.

    (80)

    La media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione per tipo di prodotto è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha constatato un margine medio di sottoquotazione del 21,1 %.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (81)

    In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (82)

    Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi all'unico produttore dell'Unione.

    4.4.2.   Indicatori di pregiudizio

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (83)

    L'andamento della produzione totale dell'Unione, della capacità produttiva (7) e dell'utilizzo degli impianti nel periodo in esame è stato il seguente:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Volume di produzione — Valore indicizzato

    100

    83

    76

    65

    58

    Capacità produttiva — Valore indicizzato

    100

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti — Valore indicizzato

    105  (8)

    87

    80

    68

    61

    (84)

    Nel periodo in esame il volume della produzione dell'industria dell'Unione è diminuito in modo costante e netto del 42 %. A partire dal 2013 il produttore dell'Unione ha dovuto introdurre due mesi di arresto degli impianti di produzione per ridurre i costi, invece delle normali 3 settimane di fermo per manutenzione su 18 mesi.

    (85)

    La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta invariata nel corso del periodo in esame e, di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è diminuito parallelamente al volume della produzione.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (86)

    L'andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e della sua quota di mercato è stato il seguente:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Volume delle vendite sul mercato dell'Unione — Valore indicizzato

    100

    85

    98

    84

    88

    Quota di mercato

    100

    93

    103

    93

    100

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (87)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito complessivamente del 12 %. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 12 %. Come si può vedere dalle statistiche, il volume delle vendite cinesi è diminuito della stessa percentuale (cfr. il considerando 74), il che significa che i produttori cinesi e il produttore dell'Unione sono stati parimenti interessati (ciascuno per il 12 %) dalla contrazione delle vendite dovuta al calo del consumo dell'Unione.

    (88)

    Di conseguenza anche la quota di mercato del produttore dell'Unione si è mantenuta stabile, tra il 30 % e il 50 %, nel periodo in esame.

    4.4.2.3.   Occupazione

    (89)

    L'andamento di occupazione, produttività e costo del lavoro nel periodo in esame è stato il seguente:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Numero di dipendenti — Valore indicizzato

    100

    102

    98

    94

    93

    Produttività (in tonnellate per dipendente) — Valore indicizzato

    100

    81

    77

    69

    63

    Costo medio del lavoro per dipendente — Valore indicizzato

    100

    98

    96

    101

    102

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (90)

    Dal 2011 alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha ridotto il personale del 7 % e alla luce del brusco calo della produzione descritto nel considerando 84, la produttività è diminuita in totale del 37 %. L'industria dell'Unione ha spiegato che un'ulteriore riduzione del numero di dipendenti è difficile a causa del processo di produzione continuo e delle indennità di licenziamento applicabili. L'industria dell'Unione è riuscita comunque a ridurre il costo totale del lavoro mediante l'arresto forzato della produzione; il costo medio del lavoro per dipendente è così rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame.

    4.4.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (91)

    Come indicato al considerando 67, tutti i margini di dumping erano significativi. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo considerevole sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.

    (92)

    Non sono mai stati istituiti dazi antidumping sull'aspartame originario della RPC. Nel 1991 sono stati istituiti dazi antidumping sull'aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti, che sono scaduti da tempo. La valutazione degli effetti di precedenti pratiche di dumping non è quindi applicabile nel caso di specie.

    4.4.2.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (93)

    La media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita e costo delle merci vendute dall'industria dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Prezzo di vendita medio nell'Unione — Valore indicizzato

    100

    97

    90

    90

    93

    Costo delle merci vendute per tonnellata — Valore indicizzato

    100

    113

    107

    113

    122

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (94)

    Il prezzo medio di vendita del prodotto simile praticato dall'industria dell'Unione è calato del 7 % nel periodo in esame. L'andamento dei prezzi delle materie prime, descritto in dettaglio al considerando 110, spiega in parte questa diminuzione dei prezzi, ma non è l'unica spiegazione, come ulteriormente illustrato nella sezione 5 qui di seguito.

    (95)

    A causa del significativo calo del volume di produzione, il costo unitario delle merci vendute è aumentato del 22 % durante il periodo in esame.

    4.4.2.6.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

    (96)

    La tabella 8 mostra l'andamento di redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame:

    Tabella 8

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti — Valore indicizzato

    100

    7

    – 11

    – 47

    – 83

    Flusso di cassa — Valore indicizzato

    100

    – 81

    – 17

    – 19

    73

    Investimenti — Valore indicizzato

    100

    101

    140

    79

    79

    Utile sul capitale investito — Valore indicizzato

    -100

    – 575

    – 1 862

    – 1 801

    – 1 513

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (97)

    La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come si evince dalla tabella che precede, la redditività dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Le grandi variazioni di flusso di cassa sono strettamente connesse alle variazioni delle scorte. A causa della difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, anche gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono diminuiti in misura significativa durante il periodo in esame.

    (98)

    L'industria dell'Unione, in linea con i GAAP francesi (9), ha contabilizzato un indebolimento significativo nell'esercizio finanziario 2012 (10). Questo indebolimento è stato basato su una previsione di mercato e ha rappresentato un importo molto significativo. Ai fini della presente inchiesta si è tuttavia deciso di non tener conto di tale contabilizzazione eccezionale per evitare di falsare gli andamenti.

    4.4.2.7.   Scorte

    (99)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Scorte finali — Valore indicizzato

    100

    104

    104

    77

    97

    Scorte finali in percentuale della produzione — Valore indicizzato

    100

    125

    138

    119

    166

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (100)

    Sebbene le scorte finali siano diminuite nel periodo in esame a causa dei più lunghi periodi di arresto degli impianti di produzione intesi a ridurre i costi, come spiegato al considerando 84, il livello delle scorte in percentuale della produzione è aumentato in misura significativa rispetto alla produzione.

    4.4.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (101)

    L'inchiesta ha dimostrato che pressoché tutti gli indicatori economici, ad eccezione della quota di mercato, che è rimasta stabile, hanno subito un deterioramento durante il periodo in esame.

    (102)

    Andamenti negativi importanti sono stati rilevati per i seguenti indicatori economici: volume di produzione, utilizzo degli impianti, volumi delle vendite e prezzi sul mercato dell'Unione, flusso di cassa, investimenti, occupazione e produttività. A causa dell'effetto combinato della diminuzione della produzione, che ha portato a un aumento del costo unitario delle merci vendute, e del calo dei prezzi di vendita, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente durante il periodo in esame. Tutti questi andamenti segnalano una chiara situazione di pregiudizio.

    (103)

    Una parte interessata ha affermato che le industrie farmaceutica e alimentare sono due mercati distinti e che l'industria dell'Unione non subisce alcun pregiudizio per le vendite all'industria farmaceutica; l'inchiesta dovrebbe quindi essere limitata all'aspartame utilizzato nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande. La stessa parte interessata ha inoltre sostenuto che, non essendo in concorrenza con l'industria dell'Unione nel mercato farmaceutico, quest'ultima non può invocare l'esistenza di un pregiudizio per le sue vendite all'industria farmaceutica.

    (104)

    In risposta a tale affermazione, va osservato che l'inchiesta ha mostrato che gli esportatori cinesi sono in grado di produrre tutti i tipi del prodotto in esame, compresi i tipi destinati ai clienti del settore farmaceutico. Per il momento il consumo di aspartame da parte del settore farmaceutico è tuttavia molto limitato e gli esportatori cinesi non sono (ancora) stati in grado di entrare in tale mercato. È importante osservare che senza la maggiore redditività delle vendite farmaceutiche il pregiudizio dell'industria dell'Unione sarebbe stato ancora più pronunciato.

    (105)

    L'inchiesta ha soprattutto confermato che l'aspartame venduto sui mercati farmaceutico e alimentare presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali ed è pertanto considerato un unico prodotto. Per questo motivo l'esclusione dell'aspartame destinato al settore farmaceutico non è giustificata. Le differenze tra i prezzi, dovute principalmente a processi di certificazione e di controllo più rigorosi nonché a disposizioni più severe in materia di produzione, sono prese in considerazione nel numero di controllo del prodotto che distingue l'aspartame destinato al settore farmaceutico da quello destinato al settore alimentare. Questa distinzione garantisce che solo gli stessi tipi di prodotto siano confrontati e presi in considerazione per il calcolo del pregiudizio e del dumping. Per questi motivi l'affermazione di cui sopra è stata respinta.

    (106)

    In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (107)

    In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (108)

    Come indicato al considerando 67, tutti i margini di dumping riscontrati durante il periodo in esame erano significativi. Anche il margine di sottoquotazione per lo stesso periodo era molto elevato, pari al 21,1 %, come già ricordato al considerando 80.

    (109)

    L'inchiesta ha inoltre rivelato che i prezzi cinesi erano già inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel 2011 e sono ulteriormente diminuiti del 12 % durante il periodo in esame. Data la pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i prezzi e a partire dal 2013 non è stata in grado di vendere a prezzi che permettessero di recuperare integralmente i costi sostenuti, in particolare durante il periodo dell'inchiesta.

    (110)

    Al fine di analizzare più approfonditamente la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, l'inchiesta ha valutato l'andamento dei prezzi delle principali materie prime. L'aspartame è prodotto miscelando due amminoacidi (L-aspartico e L-fenilalanina) in quantità più o meno uguali. Questi due amminoacidi, nel loro insieme, rappresentano circa il 25 % del costo complessivo di produzione. I prezzi di queste due materie prime sono cambiati durante il periodo in esame rispettivamente di + 3,5 % e – 27 % circa. Ciò significa che l'andamento dei prezzi delle materie prime potrebbe spiegare al massimo solo un 3 % di riduzione dei costi di produzione o dei prezzi dell'aspartame, invece della riduzione del 12 % osservata nel prezzo di vendita delle importazioni cinesi. Ciò conferma le affermazioni dell'industria dell'Unione secondo cui i produttori esportatori cinesi operavano una politica dei prezzi piuttosto aggressiva sul mercato dell'Unione.

    (111)

    L'inchiesta ha inoltre dimostrato che i prodotti cinesi sono massicciamente presenti sul mercato dell'Unione. Benché il volume delle loro esportazioni non sia aumentato durante il periodo in esame, ma abbia seguito la tendenza al ribasso del consumo, la loro quota di mercato è rimasta stabile ed era molto più elevata rispetto a quella dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame.

    (112)

    Data la presenza di ingenti volumi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare o di conservare i propri prezzi per coprire la totalità dei costi di produzione. Al fine di mantenere la clientela e la produzione, l'industria dell'Unione è stata infatti costretta a ridurre ulteriormente i prezzi del 7 % durante il periodo in esame, andando in perdita dal 2013 in poi. Questa riduzione dei prezzi, come spiegato ai considerando da 108 a 110, è stata più significativa di quanto giustificabile dall'andamento dei prezzi delle materie prime.

    (113)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (114)

    Nel periodo in esame il volume e il prezzo medio delle esportazioni dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno avuto l'andamento seguente:

    Tabella 10

    Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    2014

    PI

    Volume delle esportazioni

    Valore indicizzato

    100

    70

    47

    36

    34

    Prezzo medio

    Valore indicizzato

    100

    97

    90

    90

    93

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (115)

    Il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito nettamente del 66 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi medi sono scesi del 7 %. L'inchiesta ha dimostrato che ciò ha avuto un impatto negativo sul volume di produzione (considerando 84) e quindi sul costo delle merci vendute (considerando 94). Si ritiene quindi che anche i cattivi risultati sui mercati d'esportazione abbiano contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (116)

    Il calo dei volumi e dei prezzi delle vendite all'esportazione non era tuttavia di per sé sufficiente a spiegare il livello e l'intensità complessiva del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. È importante sottolineare che l'industria dell'Unione è stata obbligata a continuare a ridurre i prezzi sul mercato dell'Unione nonostante il deterioramento della struttura dei costi a causa della continua e intensa pressione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione, come spiegato nel capitolo 5.1.

    (117)

    L'inchiesta ha inoltre rivelato che durante il periodo dell'inchiesta la quota di produzione esportata è stata sostanzialmente inferiore alla quota di produzione venduta sul mercato dell'Unione.

    (118)

    In base a ciò, si ritiene che la diminuzione dei volumi e dei prezzi delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame non abbia inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.2.   Importazioni da altri paesi

    (119)

    Come già menzionato al considerando 70, l'aspartame è attualmente prodotto solo in Giappone, nella RPC, in Corea del Sud e nell'Unione. Gli Stati Uniti dispongono di un impianto di produzione che ha tuttavia cessato l'attività nel 2014. Sulla base delle informazioni disponibili, anche la Corea del Sud sta riducendo i volumi di produzione. Cosa ancora più importante, le informazioni disponibili indicano (11) che le importazioni nell'Unione da altri produttori, ad eccezione di quelli dalla RPC, sono state assenti o presenti in quantità trascurabili per tutto il periodo in esame.

    (120)

    Per i suddetti motivi si conclude che le importazioni dai paesi terzi non hanno avuto alcuna incidenza sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che quindi non potevano inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.3.   Consumo dell'Unione

    (121)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 12 %. Come mostrato nelle tabelle 2 e 5, la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi e dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame, dato che le due parti sono state parimenti interessate (ciascuna per il 12 %) dalla contrazione del volume delle vendite.

    (122)

    Si ritiene comunque che il calo del consumo dell'Unione non sia stato tanto rilevante quanto le perdite nella produzione e non sia sufficiente a spiegare la portata del pregiudizio subito dal produttore dell'Unione. Si ricorda che i prezzi di vendita sono diminuiti del 7 % e le perdite in termini di volume di produzione hanno portato a un aumento dei costi e a una redditività estremamente negativa nel periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che la riduzione del consumo dell'Unione abbia avuto un impatto negativo sull'industria dell'Unione ma non sia stata tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.4.   Altri fattori invocati dalle parti interessate

    (123)

    Una parte interessata ha affermato che il produttore dell'Unione vende un prodotto di marca mentre i produttori cinesi vendono prodotti non di marca. Secondo tale parte, i prodotti di marca sono più in vista e di conseguenza risentono maggiormente delle campagne mediatiche negative che destano possibili preoccupazioni per la salute: questa sarebbe la ragione del calo delle vendite dell'industria dell'Unione.

    (124)

    Tale affermazione è altamente speculativa e non è sostenuta da prove concrete. L'aspartame è venduto a grandi società operanti principalmente nel settore alimentare e delle bevande e non come prodotto di marca agli utilizzatori finali. L'inchiesta ha confermato che l'aspartame venduto dall'industria dell'Unione e le importazioni cinesi sono completamente identici quanto a caratteristiche fisiche e chimiche e che, una volta completato il processo di certificazione, gli utilizzatori non distinguono tra le due fonti. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (125)

    La stessa parte interessata ha inoltre affermato che i costi dell'industria dell'Unione sono distorti dagli acquisti di una delle materie prime da una società collegata. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che la società collegata ha venduto la materia prima agli stessi prezzi all'industria dell'Unione e alle altre terze parti indipendenti, vale a dire alle normali condizioni di mercato. L'argomentazione secondo cui i costi dell'industria dell'Unione sono falsati non è pertanto confermata dai risultati dell'inchiesta.

    (126)

    Un'altra parte interessata ha contestato il nesso di causalità argomentando che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non ha coinciso con un aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

    (127)

    Come spiegato in dettaglio nei considerando 108 e 113, il pregiudizio è stato determinato dall'effetto combinato della significativa quota di mercato rappresentata dalle importazioni cinesi e dei loro prezzi bassi e in costante calo. L'argomentazione è quindi respinta.

    5.2.5.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (128)

    L'inchiesta ha mostrato che la continua pressione sui prezzi da parte delle importazioni cinesi unita alla loro forte presenza sul mercato dell'Unione ha causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni cinesi, già inferiori, sono diminuiti del 12 % durante il periodo in esame e questo calo potrebbe solo in piccola parte spiegarsi con l'andamento dei prezzi delle materie prime.

    (129)

    Il pregiudizio accertato nel corso della presente inchiesta è evidente e presente nella maggior parte degli indicatori, come descritto al capitolo 4. L'aggressiva e continua pressione sui prezzi esercitata dalla RPC ha costretto l'industria dell'Unione a ridurre i propri prezzi al di sotto del costo di produzione totale e a subire perdite significative, in particolare durante il periodo dell'inchiesta.

    (130)

    La Commissione ha esaminato attentamente gli effetti di tutti i fattori noti che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione e ha concluso che essi non hanno causato alcun pregiudizio (esportazioni di paesi terzi, vendite di prodotti di marca e non di marca, acquisto di materie prime da una parte collegata) o il loro impatto è stato limitato e quindi non poteva inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione (calo del consumo dell'Unione e andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione).

    (131)

    Si è pertanto concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione e che nessun altro fattore ha inficiato tale nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (132)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere contrario all'interesse dell'Unione prendere misure in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (133)

    L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame, in particolare il volume della produzione, il volume delle vendite, i prezzi di vendita e l'occupazione. È stato riscontrato un andamento negativo anche per indicatori relativi ai risultati finanziari, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

    (134)

    In seguito all'istituzione di misure, si prevede che l'industria dell'Unione sarà in grado di incrementare la produzione e il volume delle vendite in un mercato retto da una effettiva concorrenza. I prezzi praticati dagli esportatori cinesi dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione sarà parzialmente liberata dalla forte pressione sui prezzi che essi esercitano attualmente sul mercato dell'Unione.

    (135)

    In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Si dovranno molto probabilmente sopportare ulteriori perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Ciò costringerebbe l'industria dell'Unione ad abbassare ulteriormente i prezzi dell'aspartame e nel medio termine a cessare completamente la produzione, con conseguente perdita di posti di lavoro nell'Unione.

    (136)

    La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e dei distributori

    (137)

    Due distributori che acquistano aspartame esclusivamente dall'industria dell'Unione hanno collaborato all'inchiesta e hanno espresso il proprio sostegno alle misure, poiché dipendono interamente dalla produzione e dalle vendite dell'industria dell'Unione.

    (138)

    Nessuno degli importatori noti ha collaborato all'inchiesta inviando le risposte al questionario o comunicazioni per iscritto. In generale, secondo le informazioni di mercato fornite dall'industria dell'Unione e da una recente inchiesta relativa a un prodotto analogo (12), gli importatori hanno una varietà piuttosto ampia di prodotti, di cui l'aspartame è solo uno. In ogni caso, poiché le misure non vieterebbero le importazioni di aspartame originario della RPC, ma ristabilirebbero solo una concorrenza equa sul mercato dell'Unione, si ritiene che esse non dovrebbero impedire agli importatori di continuare a commercializzare il prodotto in esame sul mercato dell'Unione.

    (139)

    Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene pertanto che l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dei distributori e degli importatori nel mercato dell'Unione.

    6.3.   Interesse degli utilizzatori

    (140)

    La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti di aspartame all'apertura dell'inchiesta. Cinque utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta e fornito risposte al questionario. Questi utilizzatori rappresentano il 5,4 % del consumo dell'Unione. Tre di essi acquistavano aspartame esclusivamente dall'industria dell'Unione e hanno dichiarato di avere una posizione neutrale o favorevole all'istituzione di misure.

    (141)

    I due utilizzatori che acquistavano aspartame dalla RPC hanno acquistato nel complesso meno del 10 % delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta. La verifica dei dati ha stabilito che l'aspartame rappresenta meno del 3 % dei loro costi di produzione e che le due società erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta. L'incidenza delle misure sui loro costi complessivi non dovrebbe superare l'1,5 %.

    (142)

    In base a tali informazioni si è concluso che l'istituzione di dazi antidumping non aumenterebbe in misura significativa i loro costi di produzione complessivi e che, in ogni caso, essi dispongono di un certo margine per assorbire tali costi aggiuntivi.

    (143)

    Uno degli utilizzatori ha sottolineato l'importanza del doppio approvvigionamento, vale a dire la possibilità di approvvigionarsi di aspartame proveniente da fonti alternative. Lo scopo delle misure antidumping non è chiudere il mercato dell'Unione agli importatori di aspartame di origine cinese, ma di ripristinare un'effettiva concorrenza tra i diversi fornitori e operatori presenti in tale mercato. Come già menzionato al considerando 135, non istituire misure rischia di portare alla scomparsa dell'industria dell'Unione e di ridurre quindi ulteriormente il già basso numero di produttori di aspartame nel mondo, rendendo così ancora più difficile il doppio approvvigionamento. La Commissione ha pertanto concluso che le misure non metterebbero a repentaglio l'esigenza del doppio approvvigionamento degli utilizzatori.

    6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (144)

    L'istituzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di restare sul mercato e di migliorare in seguito la propria situazione. In caso di mancata istituzione delle misure, vi è un rischio elevato che l'industria dell'Unione debba considerare a medio termine la cessazione delle attività connesse all'aspartame, con un'inevitabile perdita di posti di lavoro. Non sono stati individuati motivi convincenti contro l'istituzione di misure dal punto di vista degli importatori o degli utilizzatori.

    (145)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le misure sulle importazioni di aspartame originario della RPC sono nell'interesse generale dell'Unione e che non esistono validi motivi che impediscano la loro istituzione.

    7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (146)

    Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

    (147)

    Per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (148)

    Il pregiudizio verrebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un utile al lordo delle imposte ragionevolmente conseguibile da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping.

    (149)

    Per questo motivo e in mancanza di altre scelte ragionevoli, la Commissione ha utilizzato la media dei margini di profitto ottenuti nel 2011 e nel 2012, i primi due anni del periodo in esame (nell'intervallo tra il 5 % e il 10 %). È stato scelto questo metodo perché nel 2011 il profitto sulle vendite dell'Unione è stato ottenuto in un contesto di utilizzo elevato degli impianti e quindi di un costo unitario di produzione relativamente basso. Nel 2012 la situazione si è deteriorata a causa della contrazione delle vendite e della produzione, che ha portato a un aumento del costo di produzione unitario, il quale, a sua volta, ha avuto un effetto negativo sulla redditività. Si ritiene che la media dei margini di profitto registrati nel 2011 e nel 2012 corrisponda a quanto l'industria dell'Unione può ottenere in condizioni normali di mercato e di concorrenza effettiva.

    (150)

    Su questa base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione per numero di controllo del prodotto (NCP) sostituendo l'effettiva perdita subita nel periodo dell'inchiesta con il margine di profitto di riferimento sopra descritto.

    (151)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, determinato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con i prezzi medi ponderati non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, in base all'NCP. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata dei valori cif all'importazione. Il margine medio di pregiudizio per ciascun produttore esportatore è stato ottenuto calcolando la somma delle differenze riscontrate a livello di NCP in percentuale del valore totale cif.

    (152)

    Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. i considerando da 63 a 67).

    7.2.   Misure provvisorie

    (153)

    È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di aspartame originario della RPC, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra i due margini.

    (154)

    Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio antidumping provvisorio

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

    284,23 %

    55,40 %

    55,4 %

    Gruppo Sinosweet

    275,91 %

    59,40 %

    59,4 %

    Gruppo Niutang

    219,17 %

    59,13 %

    59,1 %

    Tutte le altre società che hanno collaborato

    262,93 %

    58,86 %

    58,8 %

    Tutte le altre società

    284,23 %

    59,40 %

    59,4 %

    (155)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (156)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (13) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (157)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    8.   DISPOSIZIONI FINALI

    (158)

    Ai fini di una corretta amministrazione, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine preciso.

    (159)

    Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame (N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-metil estere, N-Estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico), CAS RN 22839-47-0, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 (codice TARIC 2924299805).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

    Società

    Dazi antidumping provvisori

    Codice addizionale TARIC

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

    55,4 %

    C067

    Gruppo Sinosweet:

     

    Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC,

     

    e Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC.

    59,4 %

    C068

    Gruppo Niutang:

     

    Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, RPC,

     

    e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC.

    59,1 %

    C069

    Società che hanno collaborato non inserite nel campione

    Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC

    58,8 %

    C070

    Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

    58,8 %

    C071

    Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC

    58,8 %

    C072

    Tutte le altre società

    59,4 %

    C999

    3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

    a)

    chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

    b)

    presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

    c)

    chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese e di aspartame originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele (GU C 177 del 30.5.2015, pag. 6).

    (3)  Si rimanda alla sentenza del Tribunale, dell'11 settembre 2014, nella causa T-443/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd./Consiglio dell'Unione europea.

    (4)  Denuncia, risposte al questionario del produttore dell'Unione, degli utilizzatori e del produttore del paese di riferimento.

    (5)  La CCM Information science and technology Co., Ltd è una società di ricerca che fornisce servizi di informazione sui mercati, esplorazione e ricerca di dati e consulenza. La società offre una base dati, relazioni sui mercati, analisi commerciali, bollettini d'informazione, analisi delle importazioni e delle esportazioni e relazioni di monitoraggio dei prezzi. Si rivolge alle industrie agricola, chimica, alimentare, farmaceutica, grafica e degli imballaggi ed energetica. www.cnchemicals.com

    (6)  Fornendo cifre assolute e l'indicazione della quota di mercato delle importazioni cinesi si rivelerebbero i dati relativi alle vendite dell'unico produttore dell'Unione.

    Fonte: dati forniti dal produttore dell'Unione provenienti da CCM e base dati sulle esportazioni cinesi

    (7)  La capacità produttiva è stata stabilita considerando una produzione continua (sette giorni su sette e 24 ore su 24) con 21 giorni di chiusura per operazioni di manutenzione ogni 18 mesi.

    (8)  Questo eccezionale tasso di utilizzo degli impianti del 105 % è stato ottenuto nel 2011 poiché quell'anno la produzione non è stata interrotta per via dell'elevato volume di vendite (vendite nell'Unione e all'esportazione combinate).

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (9)  Principi contabili generalmente accettati.

    (10)  L'industria dell'Unione prepara i libri contabili in base agli esercizi finanziari. L'esercizio finanziario 2012 indica il periodo da aprile 2012 a marzo 2013.

    (11)  Denuncia, risposte al questionario del produttore dell'Unione, degli utilizzatori e del produttore del paese di riferimento.

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52).

    (13)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


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