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Document 32016D1073

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3984

GU L 178 del 2.7.2016, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1073/oj

2.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1073 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2016

relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa i requisiti di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America (USA) siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come mercati designati per contratti alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

I mercati designati per contratti sono borse di commercio che operano sotto la vigilanza regolamentare della commissione per le negoziazioni dei future su materie prime, la Commodity Futures Trading Commission (di seguito «CFTC»), ai sensi della sezione 5 della legge sulle borse delle materie prime, la Commodity Exchange Act (di seguito «CEA»), 7 USC 7. I requisiti giuridicamente vincolanti per i mercati designati per contratti autorizzati negli USA sono contenuti nella CEA che, insieme ai regolamenti della CFTC, determina il quadro giuridico per il funzionamento di tali mercati. La parte 38 dei regolamenti della CFTC precisa i requisiti per operare come borsa di commercio e stabilisce 23 principi fondamentali (core principles) che devono essere rispettati dai mercati designati per contratti nella fase iniziale e su base continuativa. I regolamenti prevedono che i mercati designati per contratti gestiscano un sistema di negoziazione, che nel quadro della CEA, indica un sistema multilaterale nell'ambito del quale i partecipanti possono eseguire operazioni in base a regole non discrezionali. I mercati designati per contratti devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. Inoltre i regolamenti della CFTC prevedono per i mercati designati per contratti requisiti organizzativi per quanto riguarda la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, gli accordi di negoziazione, di compensazione e di regolamento, le regole per la quotazione e il controllo della conformità. Ai sensi del principio fondamentale 2 [17 CFR § 38.150 (2015)], la borsa di commercio deve stabilire, monitorare e far rispettare le regole interne del mercato designato per contratti, comprese quelle che vietano le pratiche commerciali abusive al suo interno. A tal fine essa deve essere in grado di individuare e indagare chiunque violi una qualsiasi regola interna del mercato designato per contratti e di applicare sanzioni adeguate.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati designati per contratti autorizzati negli USA previsti dal quadro giuridico per il funzionamento di tali mercati conseguono risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti ambiti: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso al mercato designato per contratti, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di derivati alla negoziazione, sospensione e ritiro di derivati dalla negoziazione, controllo della conformità e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

A sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Poiché nei mercati designati per contratti le azioni non sono negoziate né ammesse alla negoziazione, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per i mercati designati per contratti stabiliti negli USA conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

I mercati designati per contratti operano sotto la vigilanza della CFTC. L'obiettivo principale del programma di conformità della CFTC è quello di valutare il rispetto da parte dei mercati designati per contratti delle disposizioni applicabili della CEA, compresi i 23 principi fondamentali e i regolamenti della CFTC che li attuano. A tal fine la CFTC verifica il rispetto da parte dei mercati designati per contratti dei principi fondamentali e dei regolamenti relativi alla vigilanza delle contrattazioni e del mercato, alla tenuta delle registrazioni delle operazioni e ai programmi disciplinari per i mercati designati per contratti. Nell'ambito del programma di vigilanza del mercato, la CFTC controlla gli operatori per garantirne la conformità alle disposizioni contenute nei propri regolamenti e nella CEA. A tal fine il programma di vigilanza controlla l'attività di negoziazione nei mercati designati per contratti, le posizioni sui future, le operazioni di swap e le posizioni su swap per individuare e prevenire le pratiche di mercato abusive e garantire la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. Inoltre, il programma di verifica del mercato riesamina tutte le comunicazioni alla CFTC (filing)sulle regole del mercato designato per contratti, mentre il programma di verifica dei prodotti riesamina le comunicazioni su termini e condizioni dei prodotti del mercato designato per contratti; entrambi i programmi riesaminano le comunicazioni per garantire il rispetto della CEA e dei regolamenti della CFTC.

(9)

La CFTC ha anche responsabilità in materia di applicazione della normativa. A norma della sezione 6b della CEA, essa può ingiungere la cessazione di determinate attività e imporre sanzioni civili o penali laddove sia accertata la violazione da parte di un mercato designato per contratti della CEA o dei regolamenti della CFTC. A norma della sezione 6c(a) della CEA, la CFTC può promuovere un'azione davanti a un tribunale federale degli USA contro qualsiasi organismo registrato o altra persona che violi le disposizioni della CEA o le pertinenti norme, regolamenti e ordinanze della CFTC. I mercati designati per contratti hanno determinate responsabilità in materia di vigilanza e sono tenuti a verificare e imporre il rispetto delle proprie regole interne. Nell'ambito dei «poteri di emergenza» [CEA § 8a(9)], la CFTC è autorizzata a ordinare a un mercato designato per contratti di adottare le misure che essa ritenga necessarie per mantenere o ripristinare una corretta negoziazione o liquidazione di un determinato contratto derivato. I mercati designati per contratti sono inoltre tenuti a dotarsi di dispositivi e risorse per l'effettiva applicazione delle loro regole interne.

(10)

Pertanto è opportuno concludere che i mercati designati per contratti sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive negli USA su base continuativa.

(11)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda i mercati designati per contratti autorizzati negli USA.

(12)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti, relativi ai mercati designati per contratti, applicabili negli USA al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione della disposizioni legislative e di vigilanza per i mercati designati per contratti e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai mercati designati per contratti negli USA non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse di commercio designate dalla Commodity Futures Trading Commission come mercati per contratti negli Stati Uniti d'America che figurano nell'allegato sono equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1:

a)

Cantor Futures Exchange, L.P.

b)

CBOE Futures Exchange, LLC

c)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

d)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

e)

Commodity Exchange, Inc.

f)

ELX Futures, L.P.

g)

Eris Exchange, LLC

h)

ICE Futures U.S., Inc.

i)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

j)

New York Mercantile Exchange, Inc.

k)

Nodal Exchange, LLC

l)

North American Derivatives Exchange, Inc.

m)

OneChicago LLC

n)

TrueEX LLC

o)

NASDAQ Futures, Inc.


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