EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0883

Decisione (UE, Euratom) 2016/883 della Commissione, del 31 maggio 2016, sulle norme di attuazione relative alle misure di sicurezza standard, agli stati di allerta e alla gestione delle situazioni di crisi nella Commissione a norma dell'articolo 21 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 sulla sicurezza nella Commissione

C/2016/3341

GU L 146 del 3.6.2016, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/883/oj

3.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/25


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/883 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

sulle norme di attuazione relative alle misure di sicurezza standard, agli stati di allerta e alla gestione delle situazioni di crisi nella Commissione a norma dell'articolo 21 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 sulla sicurezza nella Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo delle norme di attuazione relative alle misure di sicurezza standard, agli stati di allerta e alla gestione delle situazioni di crisi è offrire adeguati livelli di protezione dell'integrità fisica delle persone, dei locali e delle altre risorse commisurati ai rischi identificati e garantire una sicurezza efficiente e tempestiva.

(2)

Il sistema di stati di allerta per la sicurezza della Commissione, introdotto dalla decisione 2007/65/CE della Commissione (2) deve essere rivisto e semplificato al fine di renderlo più flessibile ed efficace in risposta alle minacce alla sicurezza.

(3)

L'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in quanto organo funzionalmente autonomo dell'Unione richiede una modifica delle attuali norme sugli stati di allerta con riferimento all'obbligo di diligenza nei confronti del personale della Commissione. Il SEAE è responsabile della sicurezza nei locali delle delegazioni dell'Unione europea e del personale che vi lavora.

(4)

La presente decisione è oggetto di una decisione della Commissione volta ad abilitare il membro della Commissione responsabile della sicurezza, nel pieno rispetto del regolamento interno come indicato all'articolo 21 della decisione (UE, Euratom) 2015/443.

(5)

La decisione 2007/65/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE, Euratom) 2015/443, si applica la seguente definizione:

«stato di allerta»: un insieme di misure di sicurezza intese a offrire uno specifico livello di protezione dell'integrità fisica delle persone, dei locali e delle altre risorse della Commissione commisurato alle minacce alla sicurezza.

Articolo 2

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce misure relative agli stati di allerta in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 preliminarmente o in risposta alle minacce e agli incidenti concernenti la sicurezza nella Commissione nonché le misure necessarie alla gestione delle situazioni di crisi.

2.   Nei locali della Commissione si applica un sistema di sicurezza basato su misure di sicurezza standard e tre stati di allerta. Le misure di sicurezza standard e gli stati di allerta sono identificati da codici cromatici: BIANCO corrisponde alle misure di sicurezza standard; GIALLO, ARANCIONE e ROSSO corrispondono a un aumento del livello di minaccia.

3.   La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e in tutti i locali della Commissione situati all'interno o all'esterno dell'Unione europea, subordinatamente alle responsabilità di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Livelli dello stato di allerta

1.   Se nella Commissione non sono state individuate particolari minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse nella Commissione, si applicano le misure di sicurezza standard dello stato di allerta BIANCO. Esse devono essere applicate su base giornaliera e sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato.

2.   In caso di minacce o incidenti concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse che possano pregiudicare la Commissione o il suo funzionamento, si applica lo stato di allerta GIALLO.

3.   In caso di minacce concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, anche se non è stato individuato l'obiettivo o il momento preciso dell'attacco, si applica lo stato di allerta ARANCIONE.

4.   In caso di minacce di attacco imminente concernenti l'integrità fisica delle persone, dei locali o delle altre risorse rivolte specificamente alla Commissione o al suo funzionamento, si applica lo stato di allerta ROSSO.

Articolo 4

Responsabilità

1.   Il membro della Commissione responsabile della sicurezza:

a)

decide, in consultazione con le altre istituzioni europee e le altre entità europee competenti, la variazione del livello dello stato di allerta;

b)

decide, su parere della direzione generale Risorse umane e sicurezza, quali misure specifiche dello stato di allerta devono essere attuate alla luce della situazione di sicurezza contingente e quali misure supplementari devono essere adottate;

c)

informa il presidente e gli altri membri della Commissione di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente articolo.

2.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza:

a)

è responsabile dell'attuazione della presente decisione nei locali della Commissione situati negli Stati membri dell'Unione europea;

b)

assicura, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443, un collegamento esterno in caso di minaccia o incidente concernente l'integrità delle persone, dei locali e delle altre risorse della Commissione;

c)

in caso di emergenza adotta le decisioni stabilite al paragrafo 1, lettere a) e b). Quanto prima possibile dopo aver adottato tali misure, la direzione generale Risorse umane e sicurezza informa il membro della Commissione responsabile della sicurezza delle misure adottate e dei relativi motivi;

d)

monitora costantemente le minacce e i rischi per la sicurezza.

3.   La direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile è responsabile dell'attuazione della presente decisione in tutti i suoi uffici situati nei paesi terzi.

4.   La direzione generale della Comunicazione è responsabile dell'attuazione della presente decisione nelle rappresentanze della Commissione e nelle rappresentanze regionali.

5.   La direzione generale del Centro comune di ricerca è responsabile dell'attuazione della presente decisione nei locali del Centro comune di ricerca della Commissione.

6.   In caso di emergenza le succitate direzioni generali possono adottare misure di sicurezza supplementari in conformità alla presente decisione e alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. La direzione generale Risorse umane e sicurezza è informata senza indugio di tali misure.

Articolo 5

Misure

1.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza adotta e attua le misure di sicurezza in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. La direzione generale Risorse umane e sicurezza predispone e attua un elenco non esaustivo di misure.

2.   Le misure relative allo stato di allerta rispettano rigorosamente la decisione (UE, Euratom) 2015/443. I livelli dello stato di allerta sono definiti in stretta collaborazione con i servizi competenti delle altre istituzioni europee e delle altre entità europee competenti e con gli Stati membri che ospitano i locali della Commissione.

3.   I livelli dello stato di allerta sono espressi nelle aree pubbliche mediante un sistema di segnalazione basato su un codice cromatico che varia a seconda dello stato di allerta.

4.   Le misure di sicurezza per lo stato di allerta BIANCO sono descritte dettagliatamente in una comunicazione di sicurezza nel pieno rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2, della decisione (UE; Euratom) 2015/443.

CAPO 2

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 6

Trasparenza

La presente decisione è portata all'attenzione del personale della Commissione e di tutte le persone cui si applica.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2007/65/CE è abrogata.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(2)  Decisione 2007/65/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure di sicurezza standard e i livelli d'allerta della Commissione e che modifica il proprio regolamento interno per quanto riguarda le procedure operative di gestione delle situazioni di crisi (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 144).


Top