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Document 32016D0833

Decisione (UE) 2016/833 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

GU L 140 del 27.5.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/833/oj

27.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/12


DECISIONE (UE) 2016/833 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).

(2)

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.

(3)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa lo fa, tra l'altro, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF («RID»). Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE stabilisce che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.

(4)

In occasione della 54a sessione prevista per il 25 maggio 2016, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID»), istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, deve decidere in merito ad alcune modifiche del RID. L'obiettivo di tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore così come della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto di tali merci.

(5)

Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.

(6)

Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.

(7)

La posizione dell'Unione in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basata aull'allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della Convenzione COTIF è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2.   Nel comitato di esperti RID possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato di esperti RID, una volta adottata, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell'Unione

1

OTIF/RID/CE/GTP/2015/2

OTIF/RID/CE/GTP/INF.14

OTIF/RID/CE/GTP/INF.15

Introduzione nel RID di obblighi per i soggetti responsabili della manutenzione

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo l'adozione di un testo modificato

Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/3

Modifica della disposizione speciale TU 16 RID/ADR/ADN capitolo 4.3

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

3

OTIF/RID/CE/GTP/2015/5

Dovere del vettore di informare il macchinista della posizione delle merci pericolose nel treno

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

4

OTIF/RID/CE/GTP/2015/6

Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con il testo relativo ai contenitori flessibili per merci alla rinfusa nel OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

5

OTIF/RID/CE/GTP/2015/7

Definizioni di «pieno carico»/«vagone completo»

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modifiche

6

OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3

Varie modifiche consolidate approvate dal gruppo di lavoro permanente

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modifiche

7

Come sopra

Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente

8

Come sopra

Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UN-ECE — OTIF

Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente

Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta

9

OTIF/RID/CE/GTP/2015/14

Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose a norma del RID 1.8.5; Hamburg-Billwerder, 3 luglio 2013

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente

10

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4

Distanza di sicurezza per i veicoli stradali

Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF

Concorda con le modifiche


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