EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0685

Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES. [notificata con il numero C(2016) 2511] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2511

GU L 117 del 3.5.2016, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/685/oj

3.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/685 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

[notificata con il numero C(2016) 2511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso l'aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque, in Francia, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alla cancellazione dall'elenco della categoria O per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d'ispezione frontaliero e comunicato che la modernizzazione è conclusa e che tale posto d'ispezione frontaliero è adatto per la categoria O con nota (14), specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori. È pertanto possibile aggiungere la categoria O con nota (14) per detto posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell'Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle categorie di prodotti dei posti d'ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l'aeroporto di Madrid e il riconoscimento di un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa. Occorre pertanto modificare le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna e l'Italia.

(5)

In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione, il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria «altri prodotti imballati a temperatura ambiente». È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Lettonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l'aggiunta di un centro d'ispezione ai posti d'ispezione frontalieri rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a Paesi Bassi e Polonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(8)

In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell'Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell'elenco delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:

«Huelva

ES HUV 1

P

 

HC-T(2), NHC-NT(2)(*)»

 

ii)

la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

b)

la parte relativa alla Francia è così modificata:

i)

la voce relativa all'aeroporto di Bordeaux è sostituita dalla seguente:

«Bordeaux

FR BOD 4

A

 

HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHC-T(CH), NHC-NT»

 

ii)

la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:

«Dunkerque

FR DKK 1

P

Route des Amériques

HC(1)(2), NHC(2)»

 

iii)

la voce relativa all'aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

O(14)»

c)

nella parte relativa all'Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto commerciale (*)

HC-T(FR)(*), NHC-NT(*)

 

Sintemar (*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»;

 

d)

nella parte relativa alla Lettonia, dopo la voce per Grebneva è inserita la seguente voce riguardante il porto di Liepaja:

«Liepaja (port)

LV LPX 1

P

 

NHC-NT(2)(4)»

 

e)

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)»

 

f)

nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Danzica è sostituita dalla seguente:

«Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC(2), NHC

 

IC 2

HC(2), NHC(2)

 

IC 3

HC-T(FR)(2)»

 

2)

L'allegato II è così modificato:

a)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante l'unità locale «DK00100 RINGSTED» è sostituita dalla seguente:

«DK00400

KORSØR»

b)

la parte relativa all'Italia è così modificata:

i)

le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono soppresse:

«IT00312

ROMA C

IT00512

ROMA E»

ii)

le voci relative a «ROMA A, B, D, F, G, H» di cui all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00112

ROMA 1

IT00212

ROMA 2

IT00412

ROMA 3

IT00612

ROMA 4

IT00712

ROMA 5

IT00812

ROMA 6»

iii)

le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono soppresse:

«IT00503

COMO

IT02303

CREMONA

IT00703

LECCO

IT02503

LODI

IT03503

MILANO 1

IT02603

MILANO 2

IT01503

VALLECAMONICA SEBINO»

iv)

le voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT02903

ATS DELLA BRIANZA

IT03603

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

IT00103

ATS DELL'INSUBRIA

IT00903

ATS DELLA MONTAGNA

IT02103

ATS DELLA VAL PADANA

IT01203

ATS DI BERGAMO

IT01803

ATS DI BRESCIA

IT03703

ATS DI PAVIA»

v)

le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono soppresse:

«IT01109

EMPOLI

IT00909

GROSSETO

IT00609

LIVORNO

IT00209

LUCCA

IT00109

MASSA CARRARA

IT00309

PISTOIA

IT00409

PRATO

IT00709

SIENA

IT01209

VERSILIA»

vi)

le voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono sostituite dalle seguenti:

«IT01009

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

IT00509

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST

IT00809

AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST»


Top