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Document 32016D0298

Decisione (UE) 2016/298 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

GU L 57 del 3.3.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/298/oj

3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/4


DECISIONE (UE) 2016/298 DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(2)

Nella decisione n. 4/2014 (3) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate stabilite dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.

(3)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.

(4)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».

(5)

La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, della decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) («regolamento finanziario del CSI») e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.

(6)

La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI (4) («regime del personale del CSI») o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.

(7)

L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento necessiatano di essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormanet efficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata dal'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del CSI è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono acconsentire a modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

(3)  Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).

(4)  Decisione n. 9/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE del 27 luglio 2005 relativa al regime del personale del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del

relativa all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, («accordo di partenariato ACP-UE»), stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.

(2)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».

(3)

Lo statuto e il regolamento interno del centro per lo sviluppo delle imprese, adottati con decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE (3) («statuto del CSI»), e decisione n. 5/2014 del comitato degli ambasciatori ACP-UE (regolamento finanziario del CSI) (4) prevedono le necessarie garanzie in termini di informazione del comitato degli ambasciatori ACP-UE e di vigilanza da parte del comitato stesso.

(4)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(5)

Nella decisione n. 4/2014 (5) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate fissate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.

(6)

La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.

(7)

La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI (6) o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.

(8)

L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, così come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento, necessiatano di essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormanet efficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il comitato degli ambasciatori ACP-UE esprime parere favorevole riguardo alla deroga all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI, con effetto immediato.

2.   In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, il CSI è autorizzato a nominare una società di revisione per un periodo di quattro anni che copre gli esercizi dal 2013 al 2016. La società di revisione sarà selezionata secondo le procedure di appalto previste dal regolamento finanziario del CSI.

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI, sarà avviata una revisione pluriennale per gli esercizi non ancora sottoposti a revisione e sarà presentata una relazione finale unica al consiglio di amministrazione del CSI.

Articolo 2

Il comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI a derogare al regolamento finanziario e al regime del personale del CSI e/o a modificarli in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI. Il consiglio di amministrazione del CSI informa immediatamente il comitato degli ambasciatori ACP-UE di qualsiasi decisione in tal senso relativa alla deroga e/o alla modifica del regolamento del CSI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a …, il

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

(3)  GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

(4)  Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52).

(5)  GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.

(6)  GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.


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