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Document 32016D0176

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

    GU L 33 del 10.2.2016, p. 14–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/176/oj

    10.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 33/14


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/176 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2016

    che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), sono state istituite misure antidumping con il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio (2), («l'inchiesta iniziale»). Le misure sono state applicate a tutti i produttori esportatori di acido tartarico originario della RPC ad eccezione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, per la quale è stata applicata un'aliquota di dazio pari a zero.

    (2)

    Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo di appello dell'OMC») (3), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio (4) il produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd è stato escluso dai successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006.

    (3)

    Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame (5). Le risultanti misure in vigore sono un dazio a livello nazionale del 34,9 % e due aliquote individuali del dazio per due singoli produttori esportatori cinesi, rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % (6).

    (4)

    Una precedente inchiesta limitata a Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd era stata aperta il 29 luglio 2011 (7). A seguito del ritiro della denuncia, il procedimento era stato chiuso con decisione della Commissione del 4 giugno 2012 (8) senza l'istituzione di misure.

    1.2.   APERTURA DELL'INCHIESTA

    (5)

    Il 4 dicembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di acido tartarico originario della RPC, limitata a Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd («Bioking» o «il produttore esportatore») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base, e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»).

    (6)

    La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 21 ottobre 2014 da quattro produttori di acido tartarico dell'Unione: Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a. e Distillerie Mazzari S.p.a. («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di acido tartarico dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    (7)

    Dopo l'apertura, il produttore esportatore ha chiesto un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il produttore esportatore affermava che la Commissione, aprendo una nuova inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base contro una sola società, violava il principio generale sancito dall'articolo VI del GATT e dall'articolo 5, paragrafo 8, dell'accordo antidumping dell'OMC (WTO ADA) (10), in quanto le inchieste antidumping dovrebbero essere svolte nei confronti di paesi terzi nel loro insieme. Il produttore esportatore sosteneva in particolare che l'inchiesta attuale aveva l'effetto di un riesame intermedio ed era pertanto in contrasto con la relazione dell'organo di appello dell'OMC menzionata al precedente considerando 2.

    (8)

    Le inchieste di difesa commerciale sono effettivamente svolte nei confronti di paesi terzi nel loro insieme e non nei confronti di singole società. Il presente caso è eccezionalmente aperto nei confronti di una singola società a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e non a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, in conformità alla relazione dell'organo di appello dell'OMC e non in contrasto con essa. Tale relazione chiariva che un produttore esportatore a carico del quale non fossero state accertate nell'inchiesta iniziale pratiche di dumping non potesse essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta, né di successivi riesami delle misure iniziali. Non risulta da questa relazione che tale produttore esportatore e le relative importazioni non possano essere sottoposti a una nuova inchiesta a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping, né che non possano essere istituite misure qualora se ne presentino le condizioni.

    (9)

    La legislazione dell'Unione deve, per quanto possibile, essere interpretata in modo coerente con il diritto internazionale, in particolare quando le disposizioni in questione sono destinate a dare effetto a un accordo internazionale concluso dall'Unione. Dato che l'accordo antidumping dell'OMC, da una parte, permette l'istituzione di misure per contrastare il dumping pregiudizievole, ma dall'altra, secondo l'interpretazione che ne è stata data dall'organo di appello, non permette di sottoporre a riesame le società che l'inchiesta iniziale ha accertato essere estranee a pratiche di dumping, il regolamento di base deve necessariamente essere interpretato nel senso che autorizza l'Unione, in un caso come questo, ad aprire un'inchiesta basata sull'articolo 5 del regolamento di base qualora vi siano elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole.

    (10)

    La giurisprudenza dei giudici dell'Unione conferma in ogni caso che nessuna disposizione del regolamento di base esclude l'apertura di un nuovo procedimento antidumping a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento limitato a una sola società per la quale non sono emerse pratiche di dumping in un altro procedimento, ma per cui sono attualmente presenti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole (11). Le contestazioni del produttore esportatore sono state pertanto respinte.

    1.3.   PARTI INTERESSATE

    (11)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, l'associazione dei produttori dell'Unione, il produttore esportatore e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori indipendenti noti, i fornitori e gli utilizzatori e li ha invitati a partecipare.

    (12)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.4.   PRODUTTORI DEL PAESE DI RIFERIMENTO

    (13)

    La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori di Argentina, Australia, Brasile, Cile e India, invitandoli a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Argentina come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    1.5.   CAMPIONAMENTO

    (14)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    1.5.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (15)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi di vendita più elevati nell'Unione, garantendo nel contempo che entrambi gli Stati membri produttori, l'Italia e la Spagna, fossero rappresentati nel campione. La Commissione si è basata su tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, ad esempio la denuncia, le informazioni ricevute dall'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acqueviti in Italia (Assodistil) e da altri produttori noti dell'Unione che partecipano all'esame della rappresentatività a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il campione provvisorio si componeva di tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 56 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    (16)

    La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

    (17)

    Uno dei produttori dell'Unione, non incluso nel campione provvisorio, ha affermato che il campione non era sufficientemente rappresentativo della situazione dei piccoli produttori dell'Unione e sosteneva di dover essere incluso nel campione finale poiché l'effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping di Bioking aveva inciso principalmente sulle imprese più piccole. L'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acqueviti (Assodistil) ha avanzato la stessa argomentazione.

    (18)

    Tutti i produttori dell'Unione di acido tartarico sono PMI. Aggiungere un piccolo produttore dell'Unione al campione non ne avrebbe essenzialmente modificato la rappresentatività e non avrebbe avuto alcun impatto significativo sugli indicatori di pregiudizio valutati sulla base dei dati del campione. Gli indicatori macroeconomici quali il volume delle vendite (come descritto nel considerando 109) si basano in ogni caso sui dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso, vale a dire di tutti i produttori dell'Unione, compreso il produttore dell'Unione in questione.

    (19)

    Vi erano inoltre altri produttori dell'Unione non inclusi nel campione — tutte PMI — che rappresentavano un volume di vendite più significativo e che erano intenzionate a far parte del campione. Il produttore dell'Unione in questione non ha avanzato altri motivi per cui escludere uno di questi produttori e selezionare invece la sua società.

    (20)

    Non sono state presentate altre osservazioni. Il campione provvisorio è stato quindi confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    1.5.2.   Campionamento degli importatori

    (21)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e selezionare, in caso affermativo, un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (22)

    Dieci società hanno fornito le informazioni richieste, ma solo una di esse era un importatore indipendente/operatore commerciale del prodotto in esame. Le rimanenti nove società sono state considerate utilizzatori e hanno ricevuto i rispettivi questionari.

    (23)

    In considerazione del numero ridotto di importatori indipendenti e operatori commerciali che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    1.6.   MODULI DI RICHIESTA DEL TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO («TEM»).

    (24)

    Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un modulo di richiesta TEM al produttore esportatore della RPC come richiesto.

    1.7.   RISPOSTE AL QUESTIONARIO

    (25)

    La Commissione ha inviato i questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, all'importatore indipendente/operatore commerciale che ha collaborato, a nove utilizzatori, a tredici fornitori, al produttore esportatore della RPC e ai produttori di cinque potenziali paesi di riferimento, vale a dire Argentina, Australia, Brasile, Cile e India. Sono stati inoltre contattati telefonicamente i potenziali produttori degli USA. Questi contatti hanno tuttavia confermato che non vi era alcuna produzione di acido tartarico negli USA.

    (26)

    Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente che ha collaborato, da otto utilizzatori, da quattro fornitori dell'Unione, dal produttore esportatore della RPC e da un produttore in Australia.

    1.8.   VISITE DI VERIFICA

    (27)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

     

    produttori dell'Unione

    Caviro Distillerie S.r.l., Faenza, Italia,

    Comercial Química Sarasa s.l., «Tydsa», Girona, Spagna,

    Distillerie Mazzari S.p.a., Ravenna, Italia.

     

    Importatore indipendente

    RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Germania.

     

    Utilizzatori

    DuPont Nutrition Biosciences ApS, Aarhus, Danimarca,

    VG-Orth GmbH & Co. KG, Stadtoldendorf, Germania.

     

    Produttore esportatore della RPC

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Tangqi industrial park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Cina.

     

    Produttore del paese di riferimento

    Australian Tartaric Products Pty Ltd, Colignan, Victoria, Australia.

    1.9.   PERIODO DELL'INCHIESTA E PERIODO IN ESAME

    (28)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   PRODOTTO IN ESAME

    (29)

    Il prodotto in esame è l'acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) («il prodotto in esame»).

    (30)

    L'acido tartarico è utilizzato sia come ingrediente in prodotti finali come il vino e altre bevande, prodotti alimentari e prodotti farmaceutici, sia come additivo per accelerare o rallentare determinati processi chimici, per esempio nei cerotti, dove è usato come agente ritardante.

    (31)

    Il prodotto in esame può essere ottenuto sia dai sottoprodotti della vinificazione, in particolare le fecce di vino, come nel caso di tutti i produttori dell'Unione («acido tartarico naturale») sia mediante sintesi chimica, dal benzene e dall'anidride maleica: quest'ultima costituisce la principale materia prima utilizzata da Bioking («acido tartarico sintetico»).

    2.2.   PRODOTTO SIMILE

    (32)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:

    il prodotto in esame,

    il prodotto fabbricato e venduto dal produttore esportatore sul mercato interno della RPC,

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese di riferimento selezionato, come descritto nei considerando da 63 a 68, e

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (33)

    La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   AFFERMAZIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

    (34)

    Una parte interessata ha affermato che l'acido tartarico sintetico e gli acidi tartarici naturali non sono prodotti simili. Secondo questa parte i due tipi di acido tartarico differiscono in termini di materie prime, processo di fabbricazione, costi di produzione, trattamento normativo, percezione da parte dei consumatori, caratteristiche fisiche e usi finali. Queste differenze non consentivano un confronto equo tra l'acido tartarico sintetico prodotto da Bioking e l'acido tartarico naturale prodotto dall'industria dell'Unione.

    (35)

    La parte ha inoltre affermato che l'acido tartarico sintetico, date le sue caratteristiche distinte, soddisfaceva meglio alcune esigenze degli utilizzatori. L'acido tartarico sintetico è ricavato dall'anidride maleica, la cui disponibilità non è dipendente dalle condizioni climatiche, mentre l'acido tartarico naturale è prodotto dal tartrato di calcio, ottenuto a partire da fecce di vino e di conseguenza la sua disponibilità varia in funzione della qualità della vendemmia, vale a dire delle condizioni climatiche. A causa della sicurezza dell'approvvigionamento e della stabilità dei prezzi la concorrenza tra i due tipi di acido tartarico è stata quindi descritta come limitata.

    (36)

    L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che ai fini dell'inchiesta antidumping i prodotti sono considerati simili quando sono identici o simili sotto tutti gli aspetti o hanno caratteristiche molto somiglianti. Si può tener conto di una serie di fattori, tra cui le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione da parte dei consumatori, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità.

    (37)

    L'inchiesta ha accertato che l'acido tartarico prodotto da Bioking, dal produttore del paese di riferimento e dall'industria dell'Unione hanno una formula chimica identica e condividono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche nonostante la differenza di materie prime, di processi di fabbricazione o di costi di produzione. Tali differenze relative alla produzione non possono incidere sulla somiglianza dei prodotti finali poiché la somiglianza è determinata in base alla formula chimica identica e alle stesse caratteristiche tecniche e fisiche. I prodotti erano inoltre commercializzati in categorie simili, avevano usi finali simili ed erano intercambiabili. Una eccezione si individua nel settore vitivinicolo dell'Unione, dove l'uso di acido tartarico sintetico non è consentito dalle misure di regolamentazione dell'UE (12); l'eccezione non elimina tuttavia le altre pertinenti similarità. Tutti gli altri segmenti di mercato sono in concorrenza aperta e diretta. L'inchiesta ha difatti dimostrato che gli utilizzatori dei settori alimentare, edile e farmaceutico acquistavano acido tartarico sia sintetico che naturale. Le affermazioni erano pertanto in contrasto con quanto appurato dall'inchiesta ed è confermato che i prodotti erano simili.

    (38)

    Va osservato che i prodotti sono stati considerati simili in tutte le precedenti inchieste di cui ai considerando da 1 a 4.

    3.   DUMPING

    3.1.   VALORE NORMALE

    3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (39)

    La Commissione ha valutato la richiesta TEM del produttore esportatore e ha altresì effettuato una verifica in loco presso la sua sede.

    (40)

    La Commissione ha successivamente comunicato le conclusioni relative al TEM al produttore esportatore, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse e ha informato le parti interessate della decisione definitiva relativa al TEM.

    (41)

    L'inchiesta ha stabilito che il produttore esportatore, pur soddisfacendo i requisiti degli altri criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, non ha soddisfatto i requisiti del primo criterio («criterio 1»), in quanto il prezzo sul mercato interno pagato durante il periodo dell'inchiesta per la materia prima di base che rappresenta un mezzo principale di produzione, l'anidride maleica, è stato sistematicamente inferiore ai prezzi internazionali e non rifletteva i valori di mercato. Inoltre i bassi prezzi di acquisto dell'anidride maleica pagati da Bioking corrispondevano al prezzo dell'anidride maleica sul mercato interno cinese, anch'esso sistematicamente inferiore ai prezzi internazionali. La differenza media di prezzo stabilita durante il periodo dell'inchiesta per Bioking è stata del 14 %.

    (42)

    La differenza di prezzo indicata nel precedente considerando 41 risultava dal confronto tra i prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno pagati da Bioking nella RPC durante il periodo dell'inchiesta e i prezzi sul mercato interno praticati in altri mercati. Al fine di effettuare tale confronto tra i prezzi, la Commissione ha innanzitutto determinato la disponibilità di prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno per paese (risultanti da forze di mercato) e i tipi di anidride maleica comparabili nei vari paesi rispetto all'anidride maleica utilizzata da Bioking e all'anidride maleica sul mercato interno della RPC nel suo complesso. La Commissione ha ritenuto che il mercato comparabile dovesse essere nella stessa area geografica per ragioni di costi di trasporto. La Commissione ha pertanto constatato che le caratteristiche del mercato interno di Taiwan, il mercato geograficamente più vicino alla RPC, consentivano di effettuare un valido confronto con i prezzi pagati da Bioking e con i prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno della RPC in generale.

    (43)

    I dati usati per il confronto dei prezzi sul mercato interno nella RPC e nei paesi terzi provenivano da un fornitore indipendente di dati di mercato (13). Il confronto è stato effettuato tra i prezzi di acquisto dell'anidride maleica di Bioking (sulla base di dati di Bioking verificati), il prezzo dell'anidride maleica sul mercato interno cinese (calcolati senza IVA) e il prezzo sul mercato interno di Taiwan (senza IVA) quale riferito dal fornitore indipendente. La Commissione ha inoltre analizzato i dati dei prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno in altri mercati (USA e Unione), e i risultati del confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno della RPC e quelli praticati rispettivamente sul mercato interno degli USA e dell'Unione presentavano una differenza media di prezzo anche notevolmente più elevata rispetto a quella stabilita per Taiwan.

    (44)

    Le differenze tra i prezzi sul mercato interno della Cina e degli altri paesi terzi possono essere spiegate dal fatto che il regime cinese dell'IVA non consente un rimborso totale dell'IVA assolta a monte in caso di esportazione dell'anidride maleica. Questo regime IVA scoraggia quindi le esportazioni di anidride maleica dalla RPC. Secondo il diritto cinese le società esportatrici di anidride maleica dalla RPC devono pagare un'IVA del 17 %, ma solo una parte della relativa IVA assolta a monte viene rimborsata. Nel periodo dell'inchiesta il rimborso era pari al 9 % dell'IVA assolta a monte. La politica perseguita dalla RPC, ad esempio mediante l'istituzione di condizioni IVA sfavorevoli sulle esportazioni di una determinata materia prima (14), provoca quindi in primo luogo un abbassamento dei prezzi all'esportazione (netti) di tale materia prima dalla RPC (in quanto gli esportatori della RPC devono competere sui mercati internazionali con società che generalmente non pagano l'IVA sulle vendite all'esportazione) e, in secondo luogo, rappresenta un incentivo a trasferire le vendite verso il mercato interno, abbassando in questo modo i prezzi sul mercato interno al di sotto dei prezzi internazionali.

    (45)

    L'inchiesta ha inoltre stabilito che l'anidride maleica è prodotta dal benzene o dal butano, che rappresentano il 90 % del costo totale di produzione. È stato rilevato inoltre che le quotazioni dei prezzi dell'anidride maleica nella RPC sono allo stesso livello a prescindere dal fatto che essa sia ottenuta dal benzene o dal butano. Le esportazioni di benzene dalla RPC sono soggette a una tassa sulle esportazioni del 40 % e l'IVA versata non è rimborsabile in caso di esportazione. Si può pertanto ragionevolmente concludere che il mercato del benzene nella RPC ha un impatto indiretto sul mercato dell'anidride maleica prodotta dal butano, come quella utilizzata da Bioking, e contribuisce ulteriormente alla distorsione complessiva del mercato dell'anidride maleica nella RPC.

    (46)

    Dall'inchiesta è infine emerso che alcuni produttori di anidride maleica nella RPC erano di proprietà statale e che sul mercato cinese sussisteva una notevole sovraccapacità. Si può ragionevolmente concludere che il persistere della sovraccapacità è legato al regime di protezione delle imprese statali, che impedisce ai normali meccanismi di mercato quali il consolidamento e le chiusure di gestire tali sovraccapacità.

    (47)

    Alla luce di quanto esposto, il mercato interno cinese dell'anidride maleica è considerato complessivamente distorto.

    (48)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore ha sostenuto che il confronto dei prezzi dell'anidride maleica di cui ai considerando da 41 a 44 era basato sui prezzi praticati sul mercato interno e pertanto inadeguato. Il produttore esportatore suggeriva invece di confrontare i prezzi praticati sul mercato interno cinese con i prezzi all'esportazione dei mercati dei paesi terzi. Il produttore esportatore ha fornito un confronto alternativo tra i prezzi internazionali all'esportazione e i prezzi praticati sul mercato interno cinese. Il produttore esportatore affermava inoltre che il confronto tra i suoi prezzi di acquisto e i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti sulla base delle statistiche doganali statunitensi avrebbe dimostrato che i suoi prezzi di acquisto erano sistematicamente superiori ai prezzi all'esportazione degli Stati Uniti verso vari mercati dei paesi terzi. Il produttore esportatore sosteneva inoltre che il costo della materia prima per l'anidride maleica (prezzo del butano) a Taiwan era superiore a quello nella RPC o negli Stati Uniti e che per questo motivo il confronto con prezzi di Taiwan era inadeguato.

    (49)

    I confronti alternativi dei prezzi internazionali all'esportazione forniti dal produttore esportatore erano inadeguati. Come spiegato nel considerando 42, i prezzi comparabili sul mercato interno con condizioni di consegna simili sono stati considerati una base di confronto adeguata. Va inoltre osservato che Bioking non ha presentato alcun motivo per giustificare la sua tesi secondo cui l'uso dei prezzi praticati sul mercato interno per il confronto non sarebbe stato di per sé adeguato. Come spiegato sempre nel considerando 42, l'inchiesta ha anche concluso che, a causa delle spese di trasporto, il mercato geograficamente più vicino poteva essere la base di confronto più ragionevole. Sono state pertanto respinte le affermazioni secondo cui Taiwan non costituiva una base di confronto adeguata o che un'altra base di confronto, come i dati sui prezzi all'esportazione forniti da Bioking o le statistiche doganali statunitensi, sarebbe stata più adeguata.

    (50)

    Il produttore esportatore ha inoltre affermato che l'eventuale impatto sul prezzo all'esportazione (netto) e, di conseguenza, sul prezzo dell'anidride maleica praticato sul mercato interno cinese a causa del regime IVA descritto nel considerando 44 è stato sovrastimato e sarebbe solo minimo. L'affermazione non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova oggettivi. In ogni caso, sulla base delle informazioni disponibili nel corso dell'inchiesta e come dimostrato anche dalle differenze di prezzo illustrate nei considerando da 41 a 44, la differenza sarebbe significativa e superiore a quella indicata dal produttore esportatore. L'affermazione è stata pertanto respinta.

    (51)

    Il produttore esportatore ha inoltre affermato che il rischio di distorsioni della concorrenza attraverso l'ingerenza dello Stato per quanto riguarda i prezzi del benzene sarebbe irrilevante, poiché il butano sta diventando il principale elemento determinante il prezzo di mercato e dovrebbe sostituire progressivamente sul mercato l'anidride maleica derivante dal benzene. Come spiegato nel precedente considerando 45, i prezzi all'esportazione dell'anidride maleica dalla RPC sono allo stesso livello a prescindere dal fatto che essa sia ottenuta dal benzene o dal butano. Ciò indica che il mercato del benzene nella RPC ha un impatto indiretto sull'anidride maleica prodotta dal butano, come quella utilizzata da Bioking, e contribuisce ulteriormente alla distorsione complessiva del mercato dell'anidride maleica. In ogni caso la constatazione che i costi di Bioking per i principali mezzi di produzione sostanzialmente non riflettono i valori di mercato è stata stabilita sulla base dei dati forniti dal produttore esportatore. Il produttore esportatore infine non ha supportato la sua affermazione con elementi di prova in merito alle presunte sistematiche differenze rilevanti a tale riguardo. L'affermazione è stata pertanto respinta.

    (52)

    Il produttore esportatore ha anche affermato che la protezione di cui godono le imprese statali che producono anidride maleica, come confermato dall'inchiesta della Commissione sul TEM e spiegato nelle informazioni sul TEM divulgate al produttore esportatore, non avrebbe avuto alcuna importanza, poiché il produttore esportatore in questione acquistava anidride maleica soprattutto da fornitori privati. Per quanto concerne questa affermazione è stato considerato che anche se i fornitori erano soprattutto privati, essi potevano comunque essere soggetti alla pressione sui prezzi esercitata dalla elevata sovraccapacità e dalla protezione di cui godono le imprese statali che producono anidride maleica. Bioking non ha inoltre dimostrato il contrario. In ogni caso il confronto tra i prezzi di acquisto di Bioking con i prezzi internazionali ha dimostrato che i prezzi di Bioking erano effettivamente distorti e la distorsione corrispondeva a quella complessiva sul mercato cinese. L'affermazione è stata pertanto respinta.

    (53)

    Il produttore esportatore ha affermato che la determinazione del mancato rispetto del criterio 1 a causa del regime cinese di rimborso dell'IVA sarebbe incompatibile con le norme GATT/OMC, dal momento che tali norme autorizzano diversi sistemi di rimborso dell'IVA e non li ritengono distorsivi dei prezzi di mercato. Lo confermerebbe il fatto che la RPC non ha assunto alcun particolare impegno in merito al sistema di rimborso dell'IVA nel protocollo di adesione all'OMC. Il produttore esportatore ha infine affermato che in nessuna delle inchieste precedenti il TEM era stato respinto a causa del sistema cinese di rimborso dell'IVA e che pertanto esso non poteva costituire motivo di rifiuto del TEM nella presente inchiesta.

    (54)

    Indipendentemente dal fatto che le norme GATT/OMC autorizzino vari sistemi di rimborso dell'IVA, nel presente caso si è constatato che il regime cinese dell'IVA manteneva di fatto bassi i prezzi (netti) all'esportazione cinesi e scoraggiava le esportazioni di anidride maleica dalla RPC. Come descritto nel precedente considerando 43, è stato stabilito che di conseguenza anche i prezzi praticati sul mercato interno cinese venivano mantenuti bassi, fenomeno che ha creato una distorsione del mercato. Le affermazioni sono state pertanto respinte.

    (55)

    Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il TEM non è stato respinto in alcuna delle inchieste precedenti a causa del regime cinese di rimborso dell'IVA, si ricorda che in una precedente inchiesta (15) l'assenza del rimborso dell'IVA è stata un argomento a sostegno di una valutazione negativa del TEM. L'affermazione è stata pertanto respinta.

    (56)

    L'attuale inchiesta ha stabilito che i prezzi dell'anidride maleica pagati da Bioking, così come i prezzi in generale nella RPC, non rispecchiavano i valori di mercato, in quanto erano sistematicamente inferiori ai prezzi internazionali. Il regime cinese di rimborso dell'IVA è stato valutato quale motivo alla base della distorsione. Per ciascuna inchiesta la decisione in merito al TEM viene presa in modo indipendente, sulla base delle circostanze specifiche pertinenti per l'inchiesta in questione. La presente inchiesta ha dimostrato che il criterio 1 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non era soddisfatto a causa di particolari circostanze, come spiegato precedentemente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (57)

    Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, i denuncianti hanno ribadito che era discutibile che gli investimenti del produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta, compresi i diritti di utilizzo dei terreni, potessero essere stati finanziati esclusivamente mediante gli utili non distribuiti della società, dato soprattutto che la società aveva anche distribuito dividendi nell'esercizio 2013. I denuncianti hanno affermato inoltre che gli utili non distribuiti possono essere stati acquisiti grazie a precedenti aliquote fiscali preferenziali nell'ambito del programma cinese per la promozione delle industrie ad alta tecnologia. Queste affermazioni relative al secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non sono state tuttavia corroborate da alcun elemento di prova e sono state pertanto respinte.

    (58)

    I denuncianti hanno anche affermato che il produttore esportatore non rispettava le norme internazionali in materia di contabilità, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base, poiché non aveva registrato l'aumento e/o la riduzione di valore di un'operazione di scambio di attività per cui un diritto di utilizzo dei terreni precedentemente acquisito era stato scambiato con uno più adatto. La valutazione di un'attività acquisita in un'operazione di scambio di attività al valore contabile dell'attività ceduta (invece che al valore equo) è tuttavia un trattamento contabile riconosciuto anche dalle norme internazionali in materia di contabilità. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (59)

    I denuncianti hanno inoltre affermato che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base non sarebbe soddisfatto poiché i conti del produttore esportatore erano stati redatti e sottoposti a revisione secondo le norme cinesi in materia di contabilità, che sarebbero diverse dalle norme internazionali imposte dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, nonostante il riferimento legislativo soltanto alle norme cinesi in materia di contabilità, i principi contabili applicati dal produttore esportatore erano conformi alle norme internazionali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (60)

    I denuncianti hanno infine affermato che la Commissione non avrebbe dovuto valutare il prezzo pagato per i diritti di utilizzo dei terreni in base ai prezzi di riferimento nella RPC, ma in base ai prezzi dei terreni in paesi terzi come Taiwan, Indonesia e India. I denuncianti hanno inoltre affermato che i prezzi pagati per i diritti di utilizzo dei terreni avrebbero potuto essere inferiori ai prezzi di economia di mercato. L'affermazione secondo cui i diritti di utilizzo dei terreni erano inferiori ai prezzi di mercato non era tuttavia suffragata da elementi di prova né era coerente con le conclusioni dell'inchiesta che, al contrario, ha constatato che i prezzi erano in linea con i prezzi di mercato ragionevoli prevalenti nella RPC e anche con una relazione di valutazione indipendente. Per quanto riguarda infine l'affermazione dei denuncianti secondo cui i diritti di utilizzo dei terreni si sarebbero dovuti valutare sulla base dei prezzi di paesi terzi, si rammenta che la valutazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base può, ma non necessariamente deve, essere basata sui prezzi di paesi terzi. In ogni caso i denuncianti non hanno avanzato alcuna ragione per dubitare dell'adeguatezza dell'uso della relazione di valutazione indipendente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (61)

    Alla luce delle considerazioni suddette e di quelle già fornite nel documento specifico per il produttore esportatore, non è stato possibile concedere il TEM al produttore esportatore nella presente inchiesta.

    3.1.2.   Paese di riferimento

    (62)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato per i produttori esportatori ai quali non è concesso il TEM. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

    (63)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Argentina come paese di riferimento adeguato e invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

    (64)

    La Commissione ha preso contatto con le autorità di cinque potenziali paesi di riferimento (Argentina, Australia, Brasile, Cile e India). I contatti con i potenziali produttori degli USA hanno tuttavia confermato che in tale paese non vi era alcuna produzione di acido tartarico. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha chiesto informazioni a 26 potenziali produttori del prodotto simile in Argentina, Australia, Brasile, Cile e India.

    (65)

    Solo un produttore in Australia ha risposto e fornito alla Commissione le informazioni richieste.

    (66)

    L'inchiesta ha stabilito che la produzione interna in Australia è in concorrenza con le importazioni di acido tartarico almeno dalla RPC. Non erano in vigore dazi per le importazioni di acido tartarico. Come indicato nei considerando 36 e 37, l'acido tartarico prodotto dall'unico produttore australiano che ha collaborato è risultato simile al prodotto fabbricato ed esportato dalla RPC anche se il processo di produzione è diverso. Sulla base delle informazioni disponibili il mercato interno australiano è stato quindi considerato adeguato ai fini della determinazione del valore normale.

    (67)

    Il produttore esportatore ha affermato che i prezzi all'esportazione dell'acido tartarico di Argentina, Australia e USA sono nettamente inferiori ai prezzi all'esportazione di Bioking e quindi l'uso di tali prezzi confermerebbe l'assenza di pratiche di dumping. L'affermazione è irrilevante, in quanto un paese di riferimento non viene selezionato in base al livello dei suoi prezzi all'esportazione. Inoltre solo un produttore da un potenziale paese di riferimento ha fornito la collaborazione necessaria. Il produttore esportatore ha inoltre presentato osservazioni per quanto riguarda la definizione del prodotto che sono affrontate nei precedenti considerando da 34 a 38.

    (68)

    In considerazione del fatto che un solo produttore in un potenziale paese di riferimento ha collaborato e dato che l'Australia è considerata un mercato di riferimento adeguato, la Commissione ha selezionato l'Australia come paese di riferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.1.3.   Valore normale

    (69)

    Nell'ultimo riesame intermedio delle misure in vigore applicabili alla RPC ad esclusione di Bioking (16) l'Argentina era stata selezionata quale paese di riferimento. Il valore normale era basato su un valore costruito che rifletteva le differenze oggettive nel metodo di produzione tra l'Argentina e la RPC, che aveva dimostrato di incidere significativamente sui prezzi e sui costi. Anche nel caso in oggetto si rileva una differenza nel metodo di produzione tra l'Australia e la RPC. L'inchiesta non ha evidenziato circostanze che giustificassero un approccio diverso da quello seguito nel quadro del riesame intermedio. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione a tale proposito. Si è pertanto ritenuto che il valore normale debba essere basato su un valore normale costruito in Australia che rifletta le differenze oggettive nel metodo di produzione tra l'Australia e la RPC.

    (70)

    A tal fine la Commissione ha utilizzato il prezzo dell'anidride maleica quale constatato a Taiwan ai fini della determinazione del TEM (cfr. il considerando 42) come punto di partenza per il calcolo dei costi di produzione. Un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto è stato determinato sulla base dei dati effettivi del produttore del paese di riferimento.

    (71)

    L'unico produttore australiano che ha collaborato produceva e vendeva un solo tipo di prodotto che era identico a uno dei tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione dal produttore esportatore. La Commissione ha utilizzato il valore normale costruito del tipo di acido tartarico prodotto e venduto in Australia come corrispondente a tutti i tipi di acido tartarico venduti ed esportati da Bioking nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'approccio è stato ritenuto adatto in questo caso in quanto il processo di produzione di tutti i tipi di acido tartarico venduti ed esportati da Bioking nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era essenzialmente lo stesso e poiché l'esame del processo di produzione ha dimostrato che non vi era praticamente alcuna differenza nei rispettivi costi di produzione.

    3.1.4.   Prezzo all'esportazione

    (72)

    Il produttore esportatore ha esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi basato sul prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.1.5.   Confronto

    (73)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

    (74)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per l'IVA all'esportazione non rimborsabile, la movimentazione, il carico, il trasporto e i costi accessori, il nolo e l'assicurazione marittimi, i costi di credito, l'imballaggio, le spese di garanzia e le spese bancarie.

    (75)

    Per quanto riguarda l'adeguamento per l'IVA all'esportazione non rimborsabile, è emerso che sul mercato interno cinese veniva rimborsato un livello inferiore di IVA per le vendite all'esportazione rispetto a quanto rimborsato per le vendite sul mercato interno. Su tale base il valore normale in Australia è stato determinato aggiungendo l'aliquota IVA non rimborsabile applicabile alle vendite all'esportazione dalla RPC.

    3.1.6.   Osservazioni delle parti interessate relative al dumping a seguito della divulgazione delle conclusioni

    (76)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive sono pervenute osservazioni relative al dumping da parte del produttore esportatore e dei denuncianti.

    (77)

    Il produttore esportatore ha ribadito la sua precedente affermazione secondo cui Bioking dovrebbe vedersi concesso il TEM.

    (78)

    In primo luogo egli ha sostenuto nuovamente che la scelta di Taiwan ai fini del confronto con i prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno cinese non è opportuna in quanto i prezzi dell'anidride maleica a Taiwan sono troppo elevati rispetto ad altri paesi terzi. Come tuttavia indicato nei considerando 42 e 43, Taiwan è considerata la scelta più appropriata e, come spiegato nel considerando 43, i mercati alternativi esaminati dalla Commissione mostrano differenze di prezzo anche più elevate rispetto a quella di Taiwan. In assenza di fondati motivi per rigettare Taiwan e in mancanza di una pertinente proposta di alternativa migliore, l'affermazione è stata respinta.

    (79)

    Bioking ha sostenuto inoltre che la vicinanza geografica non può essere un fattore decisivo nella scelta del mercato comparabile e che i dati possono essere distorti dall'intervento diretto o indiretto del governo. Bioking non ha però fornito alcuna prova a sostegno di un presunto intervento del governo taiwanese e l'affermazione è dunque respinta.

    (80)

    In secondo luogo essa ha ribadito la sua argomentazione a favore dell'uso dei prezzi all'esportazione dell'anidride maleica anziché dei prezzi praticati sul mercato interno, senza offrire argomentazioni diverse rispetto a quelle già esaminate nei considerando 48 e 49. L'affermazione è stata pertanto respinta.

    (81)

    In terzo luogo è stato nuovamente sostenuto che l'impatto dell'IVA così come calcolato dalla Commissione è stato sovrastimato e che se fosse stato calcolato in maniera diversa la differenza di prezzo tra i prezzi dell'anidride maleica sul mercato interno cinese e taiwanese sarebbe insignificante. In mancanza di nuove argomentazioni circostanziate, tuttavia, la spiegazione illustrata nel considerando 50 è ancora valida e l'obiezione è stata di conseguenza respinta.

    (82)

    In quarto luogo è stata messa ancora una volta in discussione la distorsione dei prezzi del benzene dovuta all'ingerenza dello Stato. Poiché non sono stati offerti nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati nei considerando da 50 a 52 questa obiezione è stata respinta.

    (83)

    Infine, per quanto riguarda la richiesta di TEM, il produttore esportatore ha ribadito che il regime cinese di rimborso dell'IVA era conforme al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, senza fornire nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati nei considerando da 53 a 55. L'obiezione è stata pertanto respinta e la Commissione ha ribadito la propria conclusione, illustrata nel considerando 61, secondo cui al produttore esportatore non è stato possibile concedere il TEM nella presente inchiesta.

    (84)

    La stessa parte ha ribadito ancora una volta la sua osservazione che il prezzo dell'anidride maleica a Taiwan non è appropriato per la determinazione del valore normale costruito e che il prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti al Messico avrebbe costituito una base migliore. Come già discusso nel precedente considerando 49, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base più comparabile, vale a dire confrontando i prezzi applicati sul mercato interno con condizioni di consegna simili su mercati simili e geograficamente più vicini. L'esportatore non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione in base alla quale i prezzi delle esportazioni dagli USA verso il Messico costituirebbero una base migliore per un confronto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (85)

    I denuncianti hanno presentato osservazioni riguardo alla presunta capacità di espansione di Bioking dopo il periodo dell'inchiesta. Va notato in primo luogo che gli sviluppi relativi al periodo successivo a quello dell'inchiesta non sono normalmente presi in considerazione. Dal momento inoltre che durante il periodo dell'inchiesta il nuovo impianto di produzione destinato a sostituire l'attuale stabilimento era in corso di costruzione, non erano disponibili dati sulla capacità complessiva di Bioking dopo il suo completamento. Tale affermazione non ha potuto quindi essere presa in considerazione ed è stata respinta.

    (86)

    I denuncianti hanno anche contestato la metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping di Hangzhou Bioking, che è quella che era stata applicata nell'ultimo riesame intermedio e prevedeva una costruzione del valore normale anziché l'uso dei prezzi reali. Essi hanno inoltre affermato che se si fossero utilizzati i prezzi reali del produttore del paese di riferimento si sarebbe potuto prevedere di rilevare un'aliquota del dazio di dumping ancora più elevata per Hangzhou Bioking. Come illustrato nel considerando 69, l'inchiesta non ha evidenziato circostanze che giustificassero un approccio diverso da quello seguito nel quadro del riesame intermedio, né le parti interessate hanno presentato alcuna osservazione a tale proposito. È pertanto confermato che il valore normale debba essere basato su un valore normale costruito in Australia che rifletta le differenze oggettive nei metodi di produzione tra l'Australia e la RPC.

    3.1.7.   Margine di dumping

    (87)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione con le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (88)

    Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

    42,8 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

    (89)

    Come indicato nel precedente considerando 1, durante il periodo in esame erano in vigore dazi antidumping per le importazioni di acido tartarico originario della RPC, ad eccezione delle importazioni di Bioking che erano soggette a un dazio pari a zero. Le misure in vigore sono state confermate l'ultima volta a seguito di un riesame in previsione della scadenza nel 2012, come menzionato nel precedente considerando 3. Dal riesame in previsione della scadenza è emerso che le misure in vigore mettevano largamente al riparo l'industria dell'Unione dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping e si è concluso che vi era un rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure dovessero scadere.

    (90)

    L'inchiesta attuale riguarda solo le importazioni oggetto di dumping di Bioking e il loro volume ed effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione. Gli effetti di tali importazioni tuttavia sono stati valutati anche nel contesto degli effetti delle misure in vigore che proteggono l'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal resto della RPC.

    (91)

    Poiché era oggetto del presente procedimento un solo produttore esportatore, è stato necessario presentare tutti i dati relativi ad informazioni sensibili sotto forma di indici per motivi di riservatezza.

    4.2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE E DELLA PRODUZIONE DELL'UNIONE

    (92)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, non vi sono altri produttori del prodotto in esame nell'Unione. Questi nove produttori costituiscono pertanto «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (93)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 23 000 tonnellate. La Commissione ha definito la produzione totale dell'Unione sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, confrontate con le informazioni raccolte durante le verifiche in loco presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (94)

    Come indicato ai considerando da 15 a 20, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 56 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    4.3.   CONSUMO DELL'UNIONE

    (95)

    La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base: i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ottenuto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e dalla denuncia per i produttori dell'Unione rimanenti (dati reali dei denuncianti e stime per gli altri produttori dell'Unione); ii) del volume totale delle importazioni dalla RPC sulla base della banca dati cinese sulle esportazioni e del produttore esportatore interessato; e iii) del volume delle importazioni dagli altri paesi terzi secondo i dati di Eurostat.

    (96)

    Nel presente caso non è stato possibile basare con attendibilità il totale delle importazioni dalla RPC sui dati di Eurostat in base ai quali, per ciascun anno del periodo in esame, i volumi dichiarati dal produttore esportatore interessato erano nettamente superiori al totale delle importazioni dalla RPC. Non è stato pertanto possibile utilizzare i dati registrati da Eurostat per la RPC. Il volume indicato dal produttore esportatore interessato era invece conforme al volume riportato nella banca dati cinese sulle esportazioni.

    (97)

    Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione (kg)

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Consumo totale dell'Unione

    29 112 425

    30 780 763

    30 053 279

    25 853 923

    Indice

    100

    106

    103

    89

    Fonte: denuncia, dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e del produttore esportatore, banca dati cinese sulle esportazioni, Eurostat.

    (98)

    Il consumo dell'Unione è diminuito dell'11 % nel periodo in esame. È dapprima aumentato del 6 % tra il 2011 e il 2012 e poi diminuito del 3 % nel 2013 e del 14 % nel periodo dell'inchiesta.

    4.4.   IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DI BIOKING

    4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping di Bioking

    (99)

    La Commissione ha stabilito il volume totale delle importazioni oggetto di dumping di Bioking in base a dati propri.

    (100)

    Le importazioni di Bioking nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle importazioni (indice)

    100

    115

    136

    125

    Quota di mercato (indice)

    100

    108

    132

    141

    Fonte: dati del produttore esportatore.

    (101)

    I volumi delle importazioni oggetto di dumping di Bioking del prodotto in esame nell'Unione sono aumentati del 25 % nel periodo in esame: sono cresciuti del 36 % dal 2011 al 2013 e poi diminuiti dell'11 % dal 2013 alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (102)

    L'aumento del volume delle importazioni si è tradotto in un aumento sostanziale, del 41 %, della quota di mercato di Bioking durante il periodo in esame.

    4.4.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping di Bioking e sottoquotazione dei prezzi

    (103)

    La Commissione ha determinato i prezzi medi delle importazioni di Bioking sulla base di dati propri dividendo il valore totale delle importazioni per il volume totale di tali importazioni.

    (104)

    Il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping di Bioking nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi all'importazione (EUR/kg)

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Prezzo medio all'importazione (Bioking)

    Indice

    100

    124

    143

    135

    Fonte: dati del produttore esportatore.

    (105)

    Il prezzo medio all'importazione di Bioking del prodotto in esame è aumentato del 35 % nel periodo in esame. È dapprima cresciuto del 43 % tra il 2011 e il 2013 e poi diminuito dell'8 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

    (106)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni di Bioking, per tipo di prodotto, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

    (107)

    Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato del 10,3 % per le importazioni oggetto di dumping di Bioking sul mercato dell'Unione.

    4.5.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    4.5.1.   Osservazioni di carattere generale

    (108)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (109)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia, nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, nella banca dati cinese sulle esportazioni e dei dati di Eurostat. I dati sugli indicatori macroeconomici si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati sugli indicatori microeconomici si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (110)

    Gli indicatori macroeconomici analizzati sono: produzione, capacità di produzione, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici analizzati sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.5.2.   Indicatori macroeconomici

    4.5.2.1.   Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

    (111)

    Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità di produzione e tasso di utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume di produzione (kg)

    27 290 291

    25 626 300

    22 837 500

    22 808 454

    Indice

    100

    94

    84

    84

    Capacità di produzione (kg)

    37 464 000

    37 482 000

    37 464 000

    37 464 000

    Indice

    100

    100

    100

    100

    Tasso di utilizzo degli impianti

    73 %

    68 %

    61 %

    61 %

    Indice

    100

    94

    84

    84

    Fonte: denuncia, dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (112)

    Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito del 16 %: è sceso del 6 % tra il 2011 e il 2012 e di un ulteriore 10 % nel 2013 ed è poi rimasto stabile dal 2013 al periodo dell'inchiesta.

    (113)

    La capacità di produzione è stata stimata dividendo il volume di produzione totale per il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Su questa base la capacità di produzione dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame.

    (114)

    Il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione è diminuito di 12 punti percentuali nel corso del periodo in esame. La riduzione del tasso di utilizzo degli impianti ha rispecchiato gli effetti negativi del calo della produzione. Su tale base è probabile che l'industria dell'Unione avrà difficoltà a coprire i suoi costi fissi nel lungo periodo.

    4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (115)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle vendite

    Indice

    100

    103

    79

    70

    Quota di mercato

    Indice

    100

    97

    76

    79

    Fonte: denuncia, dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (116)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 30 % nell'arco dell'intero periodo in esame: è aumentato del 3 % tra il 2011 e il 2012 e poi diminuito del 33 % tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Questo andamento negativo è stato in linea con la diminuzione dei consumi come indicato nel considerando 97, ma è stato notevolmente più marcato.

    (117)

    La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è di conseguenza ridotta durante il periodo in esame ed è diminuita complessivamente del 21 %. Nello stesso periodo le importazioni di Bioking sono aumentate del 25 % in termini di volume e la corrispondente quota di mercato è cresciuta del 41 %, come descritto nei precedenti considerando 101 e 102.

    4.5.2.3.   Crescita

    (118)

    Il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta. Malgrado ciò, il volume delle importazioni oggetto di dumping di Bioking è aumentato e si è tradotto in una maggiore quota di mercato nel corso dello stesso periodo. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha quindi perso una parte importante della sua quota di mercato, mentre le importazioni in questione hanno ampliato notevolmente la loro quota di mercato a fronte di un calo del consumo nel mercato dell'Unione. Allo stesso tempo il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito più del consumo.

    4.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (119)

    L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Numero di addetti

    178

    173

    185

    184

    Indice

    100

    97

    104

    104

    Produttività (kg/addetto)

    153 367

    147 785

    123 598

    123 793

    Indice

    100

    96

    81

    81

    Fonte: denuncia, dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (120)

    Il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione è stato piuttosto stabile durante il periodo in esame: è diminuito del 3 % tra il 2011 e il 2012 e poi aumentato del 7 % tra il 2012 e il 2013, rimanendo stabile fino alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (121)

    La produttività, misurata in termini di produzione in kg per addetto, è notevolmente diminuita a causa di un calo dei livelli di produzione e di un tasso di occupazione piuttosto stabile. Complessivamente la produttività è diminuita del 19 % durante il periodo in esame.

    4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (122)

    Il margine di dumping determinato nel considerando 88 era superiore al livello de minimis. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni del produttore esportatore interessato.

    (123)

    Bioking non risulta avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale durante la quale le è stato concesso il TEM, il che ha portato all'applicazione di un'aliquota di dazio pari a zero, come spiegato al considerando 1. In assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte di Bioking, una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping è pertinente solo nella misura in cui si riferisce alle pratiche di dumping di altri produttori esportatori cinesi, nei cui confronti le misure sono state estese e modificate mediante diversi riesami, come illustrato al considerando 3. Queste misure sono attualmente in vigore, come spiegato in dettaglio nel considerando 3.

    4.5.3.   Indicatori microeconomici

    4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (124)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Prezzo unitario medio di vendita

    Indice

    100

    149

    175

    119

    Costo unitario di produzione

    Indice

    100

    141

    165

    109

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (125)

    Il prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 75 % tra il 2011 e il 2013 e poi diminuito del 56 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping di Bioking hanno seguito un andamento simile a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, come illustrato al precedente considerando 105.

    (126)

    La disponibilità della materia prima, il tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta il 60 % circa dei costi totali di fabbricazione dell'acido tartarico per l'industria dell'Unione, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli nell'Unione hanno pertanto un effetto sull'offerta complessiva di tartrato di calcio, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Va osservato che il 2012 e il 2013 non sono stati anni favorevoli per la vendemmia nell'Unione, il che ha comportato un aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi di vendita dopo il periodo di produzione del vino (trattandosi di un prodotto stagionale, gli effetti si concretizzano solo vari mesi dopo il periodo della vendemmia). Per contro, poiché il periodo dell'inchiesta è stato un anno positivo per la vendemmia nell'Unione, i prezzi medi annui di vendita nel periodo dell'inchiesta erano inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente.

    (127)

    L'aumento del prezzo medio unitario di vendita (del 19 % nel corso del periodo in esame) è stato più marcato rispetto all'aumento del costo di produzione durante lo stesso periodo (incremento del 9 %).

    4.5.3.2.   Costo del lavoro

    (128)

    Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    41 048

    41 418

    40 542

    40 914

    Indice

    100

    101

    99

    100

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (129)

    Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è rimasto stabile. L'aumento generale del costo del lavoro (4,6 %) (17) e il tasso di inflazione (4,7 %) (18) nell'Unione durante lo stesso periodo non hanno avuto effetti sui costi medi del lavoro.

    4.5.3.3.   Scorte

    (130)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Scorte finali (kg)

    438 640

    285 995

    674 065

    633 550

    Indice

    100

    65

    154

    144

    Scorte finali in percentuale della produzione

    3 %

    2 %

    5 %

    5 %

    Indice

    100

    68

    181

    169

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (131)

    Le scorte finali sono aumentate del 44 % nel periodo in esame: sono diminuite del 35 % tra il 2011 e il 2012 e poi aumentate notevolmente dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (132)

    Il livello delle scorte ha rappresentato il 3 % dei volumi di produzione del 2011 dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre alla fine del periodo dell'inchiesta era salito al 5 %.

    4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (133)

    Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

    2

    8

    8

    10

    Indice

    100

    310

    327

    430

    Flusso di cassa (EUR)

    1 267 809

    4 185 410

    4 316 300

    2 481 985

    Indice

    100

    330

    340

    196

    Investimenti (EUR)

    539 710

    474 594

    409 323

    500 659

    Indice

    100

    88

    76

    93

    Utile sul capitale investito

    16 %

    80 %

    72 %

    47 %

    Indice

    100

    508

    456

    300

    Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (134)

    La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame la redditività delle vendite del prodotto simile effettuate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è aumentata di 8 punti percentuali.

    (135)

    L'inchiesta ha dimostrato che la redditività dell'industria dell'Unione dipende in parte da elementi esterni, quali le condizioni climatiche. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che la redditività è aumentata sensibilmente durante il periodo in esame, fino a raggiungere il 10 % durante il periodo dell'inchiesta e superare quindi il profitto di riferimento dell'8 % di questa industria.

    (136)

    Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è aumentato durante il periodo in esame: l'andamento del flusso di cassa netto è cresciuto tra il 2011 e il 2013 e poi diminuito durante il periodo dell'inchiesta.

    (137)

    Gli investimenti nella produzione del prodotto simile realizzati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diminuiti del 7 % durante il periodo in esame: sono aumentati del 24 % tra il 2011 e il 2013 e poi diminuiti del 22 % nel periodo dell'inchiesta.

    (138)

    L'utile sul capitale investito, che è il profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è aumentato tra il 2011 e il 2012 e poi diminuito dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta.

    (139)

    Non sono emersi elementi secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe avuto difficoltà a ottenere capitale, principalmente perché i produttori inclusi nel campione erano per la maggior parte società integrate.

    4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (140)

    Gli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Queste tendenze non hanno tuttavia avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria complessiva dell'industria dell'Unione. Al contrario, la redditività dell'industria dell'Unione ha mostrato un costante andamento positivo durante l'intero periodo in esame e addirittura superato il profitto di riferimento durante il periodo dell'inchiesta. Altri indicatori finanziari inoltre, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, sono aumentati durante il periodo in esame. L'industria dell'Unione è inoltre riuscita ad aumentare l'occupazione, anche se non in misura molto significativa.

    (141)

    Come già menzionato al considerando 1, durante il periodo in esame erano già in vigore dazi antidumping sulle importazioni di acido tartarico dalla RPC, ad eccezione di quelle di Bioking. Tali dazi hanno ampiamente messo al riparo l'industria dell'Unione dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e hanno pertanto avuto un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, fatto che è stato tenuto in considerazione nell'inchiesta attuale. In questo caso specifico tuttavia l'industria dell'Unione è parsa riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, e malgrado il relativo aumento delle importazioni e della quota di mercato del produttore esportatore interessato, ha registrato elevati margini di profitto durante il periodo dell'inchiesta. In tali circostanze, nonostante la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato dell'industria dell'Unione, e pur riconoscendo che le importazioni oggetto di dumping di Bioking hanno inciso in una certa misura negativamente sull'industria dell'Unione, l'inchiesta non ha confermato che quest'ultima abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Ciò si basa soprattutto sul fatto che tutti gli indicatori finanziari hanno mostrato un andamento positivo e che l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi in misura maggiore rispetto ai costi di produzione, nonostante i prezzi delle importazioni oggetto di dumping di Bioking, che avevano determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione.

    (142)

    Su questa base si è concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole.

    4.5.5.   Osservazioni delle parti interessate a seguito della divulgazione delle conclusioni

    (143)

    Le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha erroneamente attribuito maggior peso ad alcuni indicatori di pregiudizio (vale a dire la redditività) a scapito di altri di pari rilevanza. È stato affermato che l'analisi del pregiudizio di un'industria esclusivamente composta da PMI, come è il caso dell'industria dell'acido tartarico dell'Unione, avrebbe dovuto essere oggetto di particolare attenzione.

    (144)

    La Commissione ha effettuato la sua analisi del pregiudizio sulla base delle informazioni disponibili, tra cui le risposte verificate delle tre società incluse nel campione, che avevano ricevuto questionari appositamente concepiti per le PMI. In tale contesto va sottolineato che la Commissione ha effettuato una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione non dando rilievo ad alcuno di essi rispetto agli altri, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (145)

    È stato sostenuto che il margine di dumping di Bioking del 42,8 %, superiore al dazio residuo del 34,9 % attualmente in vigore per tutti i produttori cinesi e alle aliquote individuali del dazio del 13,1 % e dell'8,3 % applicabili alle altre due società, si sarebbe dovuto interpretare come arrecante un pregiudizio notevole, soprattutto dato il costante aumento dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato. Si è inoltre affermato che Bioking godeva di un'«ingiustificata esenzione» dal campo di applicazione delle misure antidumping attualmente in vigore a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.

    (146)

    Il margine di dumping di un produttore esportatore non è di per sé un indicatore economico determinante di pregiudizio. Il fatto che le importazioni siano oggetto di dumping non implica difatti necessariamente che esse comportino un pregiudizio ai danni dell'industria interna. Tale margine rappresenta soltanto un veicolo con il quale un produttore esportatore può raggiungere una maggiore penetrazione sul mercato (aumento della quota di mercato e del volume delle importazioni). La Commissione ha inoltre rilevato che le importazioni di Bioking nell'Unione sono state escluse dal campo di applicazione delle misure attuali mediante un atto dell'Unione giuridicamente valido, il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012. Per tali motivi l'argomentazione è stata respinta.

    (147)

    Le stesse parti interessate hanno evidenziato il fatto che, mentre l'industria dell'Unione vedeva diminuire le sue vendite e la sua quota di mercato nell'Unione rispettivamente del 30 % e del 21 %, nello stesso periodo di tempo Bioking è stata in grado di aumentare i suoi volumi di vendite oggetto di dumping del 25 % e la sua quota di mercato del 41 %, chiaro segno di un pregiudizio notevole.

    (148)

    L'inchiesta ha in effetti evidenziato un aumento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni effettuate da Bioking. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è tuttavia mantenuta a un livello relativamente elevato nel periodo in esame. La quota di mercato e i volumi di importazione non sono però gli unici elementi che sono stati analizzati al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia o non abbia subito un pregiudizio notevole. Come osservato nel precedente considerando 144, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione, non dando rilievo ad alcuno di essi rispetto agli altri. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (149)

    È stato inoltre sostenuto che il calo del volume di produzione (16 % nel corso del periodo in esame) e del tasso di utilizzo degli impianti (16 % nel periodo in esame) inciderebbe sulla redditività e renderebbe l'intera industria dell'Unione insostenibile nel lungo periodo, data la sua incapacità a coprire i costi fissi, scenario esaminato dalla Commissione al considerando 114. Le parti interessate hanno sostenuto inoltre che, grazie a una politica di prezzi aggressivamente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, Bioking di fatto sfruttava la sua posizione di leader del mercato, escludendo l'industria dell'Unione da settori chiave quali l'edilizia, gli additivi alimentari o gli emulsionanti. Esse hanno inoltre affermato che il loro rifiuto di porsi in competizione aggressiva sui prezzi rispetto alle importazioni oggetto di dumping di Bioking e la loro scelta di vendere un prodotto di qualità superiore ai clienti disposti a pagare un supplemento per la qualità rappresentavano una legittima strategia di difesa. Al tempo stesso tali parti hanno sottolineato che, data la sovraccapacità di Bioking, questa strategia non poteva essere sostenibile nel lungo periodo poiché è prevedibile che le importazioni cinesi oggetto di dumping inondino il mercato a un ritmo crescente, soffocando le opportunità commerciali anche del più redditizio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (150)

    L'inchiesta ha confermato che Bioking ha aumentato la propria quota di mercato e determinato la sottoquotazione dei prezzi, portando alla riduzione del volume di produzione e del tasso di utilizzo degli impianti, nonché alla perdita di importanti clienti in determinati settori industriali per l'industria dell'Unione. Come è stato tuttavia riconosciuto dagli stessi denuncianti, questa situazione è scaturita dalla decisione commerciale ben precisa dell'industria dell'Unione di privilegiare un aumento dei margini di profitto a scapito della quota di mercato. Ciò non può essere interpretato come indicatore di pregiudizio notevole. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (151)

    I denuncianti hanno inoltre sostenuto che il tasso di redditività, così come calcolato dalla Commissione, non mostrava l'effettivo andamento dei livelli di profitto reale dell'industria dell'Unione, in quanto non tutte le società incluse nel campione sono state in grado di registrare un risultato positivo. Queste parti interessate hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il tasso di redditività sostenendo che i livelli di redditività stabiliti dalla Commissione per svolgere l'analisi del pregiudizio erano manifestamente falsati dalla presenza nel campione di un produttore dell'Unione relativamente grande, in grado di realizzare economie di scala rispetto a società più piccole incluse nel campione.

    (152)

    Va osservato che la situazione dell'industria dell'Unione viene analizzata nella sua globalità e pertanto i microindicatori relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso. La composizione del campione definitivo non è stata contestata dai denuncianti e, come già spiegato al considerando 20, il campione è ritenuto dalla Commissione rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione. All'udienza tenutasi il 13 gennaio 2016 i denuncianti hanno ribadito le loro preoccupazioni in merito alla rappresentatività del campione, senza però corroborarle ulteriormente. In ogni caso i produttori dell'Unione inclusi nel campione non possono essere analizzati isolatamente, né è possibile che a una società sia attribuito un peso diverso rispetto alle altre società incluse nel campione in considerazione del fatto che tutta l'industria dell'Unione è costituita da PMI (cfr. il precedente considerando 18). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (153)

    È stato inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto rilevare la diminuzione della redditività a partire dalla fine del periodo dell'inchiesta di riesame nell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Tra il 2010 e il 2011 è stato registrato una forte calo di redditività che non è stato preso in considerazione. Si è sottolineato inoltre che è proprio nel 2011 che Bioking ha aumentato la sua penetrazione sul mercato aumentando i volumi delle importazioni di circa il 33 %.

    (154)

    Si ricorda che per esaminare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio la Commissione analizza di norma un periodo di tre anni precedente il periodo dell'inchiesta. Tale periodo è fissato all'inizio dell'inchiesta e serve a raccogliere i dati economici che sono soggetti a verifica. Nel caso di specie, come spiegato al considerando 28, il periodo scelto dalla Commissione per l'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio inizia il 1o gennaio 2011 e termina il 30 settembre 2014, e l'utilizzo di tale periodo non è mai stato contestato dai denuncianti in alcun momento nel corso dell'inchiesta. L'anno 2010 non rientra pertanto nell'ambito di applicazione temporale della presente inchiesta, e l'utilizzo selettivo di tale anno per alcuni indicatori di pregiudizio selezionati dai denuncianti sarebbe discriminatorio e non obiettivo. L'inchiesta in ogni caso non ha potuto stabilire una chiara correlazione tra l'andamento dei margini di redditività dell'industria dell'Unione e quello della quota di mercato di Bioking durante il periodo in esame. La Commissione osserva infine che le società incluse nel campione non avevano costi di ristrutturazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (155)

    Si è sostenuto che è in gioco la capacità dell'industria dell'Unione di investire nel futuro, poiché il calo dei volumi di produzione e del tasso di utilizzo degli impianti si tradurrà a lungo termine nell'incapacità dell'industria dell'Unione di coprire i suoi costi fissi. Gli attuali livelli di redditività sono pertanto destinati a crollare.

    (156)

    L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti durante il periodo in esame. Anche se il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 7 % nel periodo in esame, il calo dovrebbe essere valutato in relazione al processo di produzione di acido tartarico, che è piuttosto lineare e non comporta necessariamente investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (157)

    È stato inoltre affermato che l'aumento dei flussi di cassa si sarebbe dovuto analizzare a partire dal 2010 invece che dal 2011, in quanto il 2011 ha evidenziato un flusso di cassa a un livello molto basso. Secondo le parti interessate, se la Commissione avesse considerato il 2010 come punto di partenza avrebbe rilevato che l'industria dell'Unione aveva un'eccedenza di cassa di 6,8 milioni di EUR. È stato inoltre sostenuto che il flusso di cassa si è deteriorato in modo significativo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, con un calo del 43 % in un breve lasso di tempo. La Commissione avrebbe inoltre dovuto esaminare più approfonditamente l'effetto distorsivo della società più forte inclusa nel campione, soprattutto in considerazione del fatto che per due delle società incluse nel campione il flusso di cassa è rimasto a livelli critici tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta.

    (158)

    Come già spiegato nel precedente considerando 154, la situazione dell'industria dell'Unione è generalmente valutata nell'arco di un periodo di tre anni precedente il periodo dell'inchiesta, e l'anno 2010 non rientra nell'ambito di applicazione temporale della presente inchiesta. L'inchiesta ha evidenziato che i margini di profitto realizzati dall'industria dell'Unione erano sufficienti per produrre un flusso di cassa nel periodo in esame. Il flusso di cassa è stato al suo livello più alto nel 2012 e 2013 e nel complesso è aumentato notevolmente nel periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (159)

    Si è affermato che l'andamento del flusso di cassa e quello dell'utile sul capitale investito si discostavano dall'andamento della redditività, il che dimostra l'importanza del volume delle vendite nella valutazione della redditività e del buono stato complessivo di un'industria. Si è affermato che la Commissione aveva erroneamente dichiarato che tutti gli indicatori finanziari avevano evidenziato un andamento positivo, dal momento che i livelli di investimento avevano subito un netto calo tra il 2011 e il 2013 (24 %) e un calo complessivo del 7 % nel periodo in esame.

    (160)

    Redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito sono indicatori economici diversi e possono non seguire necessariamente lo stesso andamento. In ogni caso questi tre indicatori, pur mostrando tendenze diverse, hanno tutti registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, forte indicatore di assenza di pregiudizio dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

    (161)

    Le parti interessate hanno sottolineato che la conclusione relativa alla ripresa dell'industria dell'Unione dagli effetti di precedenti pratiche di dumping contraddiceva la conclusione dell'ultimo riesame in previsione della scadenza, nella quale la Commissione aveva descritto l'industria dell'Unione come in una situazione ancora di vulnerabilità. È stato affermato che la maggior parte degli indicatori che erano stati utilizzati nel riesame in previsione della scadenza per dimostrare la fragilità dell'industria dell'Unione avevano subito un ulteriore deterioramento nel corso del periodo in esame. Le parti interessate hanno contestato inoltre l'approccio della Commissione secondo cui una ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping è pertinente solo nella misura in cui si riferisce alle pratiche di dumping di altri produttori esportatori cinesi, nei cui confronti le misure sono state estese e modificate mediante diversi riesami. Si è affermato che non vi era alcuna base giuridica nel regolamento di base che consentisse alla Commissione di operare tali distinzioni.

    (162)

    Il fatto che la situazione dell'industria dell'Unione fosse considerata ancora vulnerabile nel precedente riesame in previsione della scadenza non ha alcuna incidenza sulla conclusione dell'inchiesta attuale. Come è stato infatti confermato dall'inchiesta, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione ha continuato a migliorare nel corso del periodo in esame generando elevati livelli di redditività nel 2012, nel 2013 e nel periodo dell'inchiesta. La Commissione conferma inoltre l'approccio descritto nel considerando 123 relativo all'analisi della ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Questo fattore non inciderebbe comunque sulla conclusione generale della Commissione in merito all'assenza di pregiudizio notevole nelle circostanze specifiche del presente caso.

    (163)

    Per quanto riguarda i livelli dell'occupazione dell'industria dell'Unione le parti interessate hanno chiesto alla Commissione di ricontrollare i dati relativi all'occupazione. Le stesse parti interessate hanno inoltre criticato la Commissione per aver omesso di riconoscere che i licenziamenti erano stati effettuati prima dell'inizio del periodo in esame.

    (164)

    La Commissione conferma le cifre sull'occupazione riportate nel precedente considerando 119, che sono state verificate durante l'inchiesta. Quanto al fatto che fossero stati effettuati licenziamenti prima del periodo in esame, va osservato che ciò esula dell'ambito di applicazione temporale della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (165)

    Le parti hanno infine espresso le loro preoccupazioni per quanto riguarda la notevole sovraccapacità di produzione di Bioking, sottolineando che la totale mancanza di considerazione della domanda dell'Unione può solo portare alla distruzione completa dell'industria dell'acido tartarico dell'Unione nel breve termine, indipendentemente dal suo tasso di redditività. All'udienza tenutasi il 13 gennaio 2016 tali parti hanno ribadito che le informazioni relative al periodo successivo al periodo dell'inchiesta erano pertinenti per una corretta valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, in particolare della sua redditività.

    (166)

    In base alle informazioni raccolte e verificate nel corso dell'inchiesta non è stato possibile stabilire se la capacità di produzione di Bioking aumenterà nel futuro prossimo o se i nuovi impianti in costruzione sostituiranno quelli vecchi già esistenti. Le informazioni fornite dai denuncianti nelle loro osservazioni sul documento di divulgazione generale non forniscono elementi di prova specifici al riguardo. Come indicato inoltre nel considerando 85, gli sviluppi relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono normalmente presi in considerazione e, in ogni caso, non possono più essere verificati in questa fase avanzata dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (167)

    Poiché si è riscontrato che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole non è stato necessario esaminare il nesso di causalità.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (168)

    Poiché si è riscontrato che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole non è stato necessario esaminare l'interesse dell'Unione.

    7.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (169)

    Alla luce delle conclusioni relative all'assenza di pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del regolamento di base il procedimento dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure.

    (170)

    Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni finali e dell'intenzione di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

    (171)

    Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, attualmente classificato al codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).

    (3)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1), Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3), Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1).

    (6)  Il TEM è stato rifiutato a tutti i produttori della RPC nel riesame intermedio (ad esclusione di Bioking, che non faceva parte di tale riesame) pubblicato nel luglio 2012. Il rifiuto era basato su distorsioni a livello di materie prime. I margini individuali di queste società sono di conseguenza il risultato di un trattamento individuale.

    (7)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU C 223 del 29.7.2011, pag. 11).

    (8)  Decisione della Commissione 2012/289/UE, del 4 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 43).

    (9)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU C 434 del 4.12.2014, pag. 9).

    (10)  Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

    (11)  Sentenza del tribunale 18 settembre 2012 nella causa T-156/11 Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contro Consiglio.

    (12)  Regolamento (CE) n. 2244/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione dell'acido tartarico nei prodotti vitivinicoli (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 27).

    (13)  Tecnon Orbichem: http://www.orbichem.com/.

    (14)  Documento di lavoro Trade policy and industrial policy in China: What motivates public authorities to apply restrictions on exports? http://www.cepii.fr/CEPII/en/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=7886. Questo documento di lavoro suggerisce che vi siano, oltre agli obiettivi dichiarati ufficialmente come la promozione di produzioni altamente tecnologiche o la protezione dell'ambiente, anche altri obiettivi come il sovvenzionamento dei settori a valle.

    (15)  Cfr. il considerando 18 del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.

    (16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.

    (17)  Eurostat: indice del costo del lavoro UE-28, dati annuali (NACE Rev. 2) — tasso di variazione annuale medio cumulato (%) dal 2011 al 2014.

    (18)  Eurostat: IPCA UE-28 — tasso di inflazione — tasso di variazione annuale medio cumulato (%) dal 2011 al 2014.


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