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Document 32016D0159

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 524]

    GU L 31 del 6.2.2016, p. 51–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/159/oj

    6.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/51


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/159 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2016

    che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2016) 524]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni riguardo alle misure di emergenza adottate a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi elencati all'articolo 17 di tale regolamento.

    (2)

    Le notifiche ufficiali di focolai di organismi nocivi sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma degli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (2). Le informazioni fornite nella notifica ufficiale costituiscono i dati preliminari relativi ai focolai di organismi nocivi.

    (3)

    Al fine di garantire una sana gestione finanziaria e di disporre rapidamente delle informazioni relative alle misure fitosanitarie adottate dagli Stati membri è opportuno fissare le date entro le quali questi ultimi devono presentare le domande di sovvenzione e le richieste di pagamento e specificare le informazioni che devono essere fornite. Si dovrebbero fornire, in particolare, le prime stime e le previsioni aggiornate delle spese sostenute dagli Stati membri.

    (4)

    Occorre specificare il tasso da applicare per la conversione delle stime finanziarie e delle richieste di pagamento presentate dagli Stati membri che non usano l'euro come valuta nazionale.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Informazioni preliminari sui costi stimati

    Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 652/2014, informazioni preliminari sui focolai dell'organismo nocivo. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.

    Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione.

    La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

    a)

    i costi operativi stimati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 652/2014;

    b)

    i costi stimati dei contratti di servizi con terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 652/2014;

    c)

    i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari e agli operatori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 652/2014;

    d)

    se del caso, una stima degli altri costi essenziali per l'eradicazione dell'organismo nocivo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 652/2014, con debita giustificazione allegata.

    Successivamente alla trasmissione delle informazioni di cui al secondo comma, gli Stati membri trasmettono ogni tre mesi informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma.

    Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, dovrebbero contenere la versione aggiornata dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Richieste di pagamento

    Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento annuale o dalla conferma del completamento dell'eradicazione e/o del contenimento dell'organismo nocivo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore, gli Stati membri presentano alla Commissione:

    a)

    la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato II della presente decisione;

    b)

    una relazione tecnica secondo l'allegato III della presente decisione.

    Articolo 3

    Tasso di conversione

    Laddove gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.

    Articolo 4

    Applicabilità

    La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).


    ALLEGATO I

    A.   ERADICAZIONE

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    B.   CONTENIMENTO

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    C.   ALTRE MISURE

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    ALLEGATO II

    A.   ERADICAZIONE

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    B.   CONTENIMENTO

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    C.   ALTRE MISURE

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    ALLEGATO III

    La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi:

    1.

    La data di inizio e la data di fine dell'attuazione delle misure.

    2.

    Una descrizione delle misure tecniche attuate, con le cifre principali.

    3.

    Mappe epidemiologiche (mappe della zona delimitata, della zona del focolaio ecc.).

    4.

    Informazioni dettagliate in merito al raggiungimento dell'eradicazione, del contenimento o altre misure a seguito dell'applicazione delle misure in questione.

    5.

    I risultati delle indagini epidemiologiche.

    6.

    Altri documenti pertinenti.


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