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Document 32015R2461

Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 342 del 29.12.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0887

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2461/oj

29.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2461 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 209,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) era accompagnato da una dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Conformemente a tale dichiarazione, il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha allineato le norme in materia di revisione contabile esterna e di discarico applicabili agli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (di seguito «gli organismi di PPP») a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ha inoltre esteso agli organismi di PPP la non applicabilità delle disposizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(2)

Poiché il discarico per l'esecuzione del bilancio di ciascun organismo di PPP è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, al direttore dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 (4) della Commissione che si riferiscono agli obblighi in materia di relazioni degli organismi di PPP e alla procedura di discarico dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (5). In particolare, è necessario introdurre l'obbligo per ciascun organismo di PPP di fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull'attuazione del suo programma di lavoro, sul bilancio, sulla tabella dell'organico e sui sistemi di gestione e di controllo interno. Inoltre, la procedura di elaborazione dei conti provvisori e approvazione dei conti definitivi degli organismi di PPP deve essere allineata a quella stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

(3)

In linea con il nuovo obbligo introdotto all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il quale prevede che un revisore esterno indipendente verifichi i conti annuali dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

(4)

Per garantire l'attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6), fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l'organismo di PPP o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

(5)

È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'adozione in tempo utile della regolamentazione finanziaria rivista degli organismi di PPP ai fini della loro entrata in vigore il 1o gennaio 2016 e così garantire l'applicazione effettiva dei nuovi requisiti in materia di revisione contabile esterna alle revisioni dei conti annuali degli organismi di PPP per il 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l'organismo di partenariato pubblico-privato (di seguito “organismo di PPP”) deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»;

2)

all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.»;

3)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Relazione annuale

1.   L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

a)

informazioni riguardanti:

i)

l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, le risorse di bilancio e le risorse umane;

ii)

i sistemi di gestione e controllo interno, compreso un riepilogo del numero e del tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 26 e 28;

iii)

le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;

iv)

i conti e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, fatti salvi gli articoli 39, 41 e 42;

b)

una dichiarazione dell'ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

i)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;

ii)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

iii)

le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.

3.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo.»;

4)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»;

5)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Sovvenzioni

Per quanto riguarda l'attribuzione di sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»;

6)

all'articolo 39, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.»;

7)

l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi

1.   Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso.

Nel caso di cui al primo comma, il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

2.   Entro il 1o giugno che segue l'esercizio chiuso, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile trasmette i conti definitivi e il parere del consiglio di amministrazione al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso. In tale caso il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente capo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

I conti definitivi approvati dell'organismo di PPP sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.

Il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo di PPP comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.»;

8)

l'intestazione del capo 9 è sostituita dalla seguente:

«CAPO 9

REVISIONE CONTABILE ESTERNA, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE»;

9)

gli articoli 46 e 47 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 46

Revisione contabile esterna

1.   Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del consolidamento nei conti definitivi dell'organismo di PPP.

Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel preparare la relazione, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze.

2.   L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 7 e 10.

3.   Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 47

Calendario della procedura di discarico

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno n+2, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. Il direttore informa il consiglio d'amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

2.   Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d'amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.»;

10)

sono inseriti i seguenti articoli 47 bis e 47 ter:

«Articolo 47 bis

La procedura di discarico

1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.

2.   In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, e secondo le modalità previste dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 47 ter

Misure di follow-up

1.   Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.»;

11)

all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.»;

12)

l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Adozione della regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare una nuova regolamentazione finanziaria entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nel campo di applicazione dell'articolo 209 del suddetto regolamento.

2.   Ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che ha già adottato la sua regolamentazione finanziaria conformemente a detto regolamento la rivede in vista della sua entrata in vigore il 1o gennaio 2016.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, del 30.10.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


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