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Document 32015R1883

    Regolamento (UE) 2015/1883 della Commissione, del 15 ottobre 2015, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga

    GU L 276 del 21.10.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1883/oj

    21.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/26


    REGOLAMENTO (UE) 2015/1883 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2015

    recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera belga

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    João AGUIAR MACHADO

    Direttore generale degli Affari marittimie e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


    ALLEGATO

    N.

    47/TQ104

    Stato membro

    Belgio

    Stock

    SRX/89-C.

    Specie

    Razze (Rajiformes)

    Zona

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    Data di chiusura

    19.9.2015


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