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Document 32015R1831

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

    GU L 266 del 13.10.2015, p. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1831/oj

    13.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 266/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1831 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2015

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 25,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1144/2014 ha abrogato il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (2) stabilendo nuove norme relative alle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione in materia. Per garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico devono essere adottate determinate norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (3), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (4).

    (2)

    Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione dell'origine. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, è possibile indicare l'origine dei prodotti, a determinate condizioni. È opportuno stabilire norme per garantire in particolare che il riferimento all'origine non comprometta il principale messaggio dell'Unione di un programma.

    (3)

    Per evitare qualsiasi rischio di confusione per il pubblico destinatario riguardo alla differenza tra una campagna generica che fa riferimento all'origine e una campagna che si riferisce a specifici prodotti registrati dai regimi di qualità dell'Unione come indicazione geografica protetta, il riferimento all'origine dovrebbe essere limitato alla sola origine nazionale. Tuttavia, tenuto conto dell'elenco dei regimi ammissibili stabilito all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014, per tali regimi specifici dovrebbe essere possibile indicare l'origine in termini diversi dall'origine nazionale. Inoltre, dovrebbe essere possibile indicare un'origine sovranazionale, quale quella nordica, alpina o mediterranea, in quanto corrisponde a un riferimento comune paneuropeo.

    (4)

    Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 è possibile indicare i marchi commerciali dei prodotti durante talune operazioni e a determinate condizioni. L'esposizione di tali marchi dovrebbe essere limitata alle dimostrazioni e degustazioni di prodotti, vale a dire ad attività organizzate specificamente per aumentare le vendite, e al corrispondente materiale informativo e promozionale esposto durante tali attività specifiche. È opportuno stabilire norme per garantire che tutti i marchi commerciali siano ugualmente visibili e che la loro rappresentazione grafica abbia un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione della campagna. Al fine di garantire che rimanga invariata la natura delle azioni non orientata in funzione dei marchi commerciali, dovrebbero essere stabilite norme per garantire che siano esposti svariati marchi commerciali, salvo in circostanze debitamente giustificate, e che la superficie dedicata a tali marchi sia limitata a una percentuale massima dello spazio destinato alla comunicazione.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 1144/2014 autorizza le organizzazioni proponenti a eseguire alcune parti dei rispettivi programmi. È opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.

    (6)

    I programmi semplici dovrebbero essere attuati in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre i programmi multipli dovrebbero essere finanziati in regime di gestione diretta conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Poiché una stessa organizzazione proponente potrebbe avere sia programmi semplici che programmi multipli, le norme di attuazione delle due categorie di programmi dovrebbero differire il meno possibile. A tal fine, i programmi semplici dovrebbero essere assoggettati a norme equivalenti alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti le sovvenzioni che si applicano ai programmi multipli, quali ad esempio l'assenza dell'obbligo di costituire una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

    (7)

    Gli Stati membri sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati dalla Commissione. Occorre stabilire disposizioni relative alla designazione delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Per garantire condizioni uniformi, occorre stabilire le norme relative alla conclusione di contratti per l'attuazione dei programmi semplici selezionati. A tal fine, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli Stati membri un contratto tipo e dovrebbe essere fissato un termine ragionevole per la conclusione dei contratti. Tuttavia, in considerazione dei diversi tipi di azioni che possono essere previste nell'ambito di un programma, occorre introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda la data d'inizio dell'attuazione del programma.

    (8)

    Ai fini della sana gestione finanziaria, le organizzazioni proponenti e gli organismi incaricati dell'esecuzione dovrebbero essere obbligati a conservare i registri e gli altri documenti giustificativi necessari per dimostrare che il programma è stato attuato correttamente e che i costi dichiarati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione.

    (9)

    Gli Stati membri dovrebbero controllare l'attuazione dei programmi semplici conformemente al regolamento (UE) n. 1306/2013. Dovrebbero inoltre essere tenuti ad approvare la selezione dell'organismo di esecuzione prima di concludere il contratto con l'organizzazione proponente interessata e a verificare ogni domanda di pagamento prima di effettuare qualsiasi pagamento. Tranne che per le domande di anticipo, tutte le domande di pagamento dovrebbero comprendere una relazione finanziaria che dichiara e specifica i costi ammissibili sostenuti dall'organizzazione proponente, una relazione sull'esecuzione tecnica del programma nonché una relazione di valutazione per le domande di pagamento del saldo.

    (10)

    A fini di semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, i periodi di riferimento delle relazioni intermedie e delle corrispondenti domande di pagamento dovrebbero essere fissati a un anno. Inoltre, quando viene chiesto il rimborso di determinati importi dovrebbe esser presentato un certificato relativo ai rendiconti finanziari rilasciato da un revisore abilitato e indipendente. Il certificato dovrebbe fornire agli Stati membri elementi di prova riguardo all'ammissibilità dei costi dichiarati.

    (11)

    Per consentire agli Stati membri di verificare se il materiale prodotto nell'ambito dell'attuazione di un programma è conforme al diritto dell'Unione, come previsto all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, e in particolare che sono state applicate le disposizioni relative al principale messaggio dell'Unione, all'indicazione dell'origine e all'esposizione dei marchi commerciali, occorre stabilire una disposizione secondo cui il materiale utilizzato, compresi gli elementi visivi, deve essere presentato allo Stato membro.

    (12)

    Al fine di mettere a disposizione delle organizzazioni proponenti una riserva di tesoreria, occorre stabilire le modalità di versamento degli anticipi. Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, il versamento dell'anticipo dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una cauzione che dovrebbe essere mantenuta fino al pagamento del saldo, quando viene liquidato l'anticipo. Poiché le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria potrebbero incontrare difficoltà per costituire una cauzione per l'intero importo che può essere anticipato, occorre stabilire una disposizione specifica che consenta loro di ottenere anticipi in due quote.

    (13)

    Ai fini della sana gestione finanziaria, è opportuno stabilire disposizioni secondo cui gli anticipi e i pagamenti intermedi devono rimanere al di sotto della partecipazione finanziaria totale dell'Unione, prevedendo anche un margine di sicurezza.

    (14)

    Alla luce dell'esperienza, occorre precisare il contenuto dei controlli in loco che devono essere svolti dagli Stati membri, in particolare la loro frequenza, l'ambito e il luogo. È pertanto opportuno esigere che ciascun programma debba essere oggetto di un controllo in loco almeno una volta nel corso della sua attuazione. In considerazione del fatto che le attività di informazione e di promozione sono attuate in tempi diversi e spesso sono di durata limitata e del fatto che taluni programmi sono attuati al di fuori dello Stato membro di origine dell'organizzazione proponente o al di fuori dell'Unione, i controlli in loco dovrebbero essere svolti nei locali delle organizzazioni proponenti e, se del caso, dell'organismo di esecuzione.

    (15)

    Il tasso di interesse in caso di pagamenti indebiti dovrebbe essere allineato al corrispondente tasso di interesse applicabile ai programmi multipli.

    (16)

    Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei programmi di informazione e di promozione, occorre stabilire disposizioni che impongono alle organizzazioni proponenti e agli Stati membri il monitoraggio e la valutazione adeguati dei programmi nonché del rendimento globale della politica di promozione.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 per quanto riguarda la visibilità dell'origine e dei marchi commerciali nei programmi semplici e multipli nonché le norme in base alle quali un'organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire alcune parti di un programma semplice.

    Esso stabilisce altresì le norme specifiche per la conclusione dei contratti, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei programmi semplici nonché un sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI COMUNI PER I PROGRAMMI SEMPLICI E PER I PROGRAMMI MULTIPLI

    SEZIONE 1

    Visibilità dell'origine

    Articolo 2

    Condizioni generali relative all'indicazione dell'origine in tutto il materiale informativo e promozionale

    1.   Il messaggio principale del programma è un messaggio dell'Unione e non verte su un'origine specifica.

    2.   Ogni indicazione dell'origine deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:

    a)

    non equivale a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    b)

    non incentiva i consumatori ad acquistare prodotti nazionali esclusivamente in virtù della loro origine e fa riferimento alle proprietà particolari del prodotto piuttosto che alla sola origine; e

    c)

    integra il principale messaggio dell'Unione.

    3.   Il principale messaggio dell'Unione del programma non è oscurato da materiale relativo all'origine del prodotto, come ad esempio immagini, colori, simboli o musica. L'indicazione dell'origine figura in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione.

    4.   L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale è limitata al materiale visivo. Nessuna indicazione dell'origine è data nel materiale audio.

    Articolo 3

    Indicazione specifica dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014

    1.   L'indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è limitata all'origine nazionale, vale a dire al nome dello Stato membro, o a una comune origine sovranazionale. L'indicazione dell'origine può essere esplicita o implicita.

    2.   Devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 e va tenuto conto del risalto del testo o del simbolo, ivi comprese le immagini e la presentazione generale, che si riferisce all'origine rispetto al testo o al simbolo che si riferisce al principale messaggio dell'Unione del programma.

    Articolo 4

    Indicazione dell'origine sul materiale informativo e promozionale concernente i regimi ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

    1.   Le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono riportare il nome delle regioni ultraperiferiche nei relativi simboli grafici, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione (7), e nei relativi materiali visivi, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le azioni di informazione e di promozione che citano i regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 la cui denominazione rimanda all'origine possono indicare tale origine specifica, purché soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    SEZIONE 2

    Visibilità dei marchi commerciali

    Articolo 5

    Condizioni generali

    1.   Per marchi commerciali di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1144/2014 si intendono i marchi definiti agli articoli 4 e 66 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (8) o all'articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    2.   I marchi commerciali dei prodotti promossi delle organizzazioni proponenti sono visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni.

    Si applicano le definizioni seguenti:

    a)   «dimostrazioni»: tutti i mezzi atti a illustrare i meriti di un prodotto o di un regime a un potenziale cliente al fine di incoraggiare l'acquisto del prodotto durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e su siti Internet;

    b)   «degustazioni»: ogni attività in cui un prodotto può essere assaggiato da un potenziale cliente durante fiere o manifestazioni rivolte alle aziende e nei punti vendita.

    3.   I marchi commerciali possono altresì essere visibili sul materiale informativo e promozionale esposto o distribuito durante le dimostrazioni e degustazioni.

    4.   Le organizzazioni proponenti che espongono marchi commerciali devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a)

    specificano nella domanda relativa al programma i motivi per cui l'indicazione dei marchi commerciali è necessaria per realizzare gli obiettivi della campagna e confermano che l'esposizione di tali marchi è limitata alle dimostrazioni e degustazioni;

    b)

    conservano gli elementi atti a dimostrare che tutti i membri dell'organizzazione proponente interessata hanno avuto pari opportunità di esporre i rispettivi marchi commerciali;

    c)

    provvedono affinché:

    i)

    i marchi commerciali siano esposti insieme in modo ugualmente visibile, in uno spazio distinto da quello dedicato al principale messaggio dell'Unione;

    ii)

    l'esposizione dei marchi commerciali non indebolisca il principale messaggio dell'Unione;

    iii)

    il principale messaggio dell'Unione non sia oscurato dall'esposizione di materiale dotato di marchio commerciale, come ad esempio immagini, colori, simboli;

    iv)

    l'esposizione dei marchi commerciali sia limitata al materiale visivo, escludendo gadget e mascotte, in un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell'Unione. Nessuna indicazione dei marchi commerciali è data nel materiale audio.

    Articolo 6

    Condizioni specifiche

    1.   Durante le dimostrazioni e degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto:

    a)

    insieme in un banner collocato sul pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente. Il banner non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dello stand o supporto equivalente; oppure

    b)

    singolarmente, collocando ciascun marchio commerciale in espositori distinti e identici, in modo neutro e identico, sul pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente. In tal caso l'esposizione del nome del marchio commerciale non può superare il 5 % della superficie totale del pannello frontale del banco dell'espositore o supporto equivalente.

    2.   Per i siti Internet, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in uno dei due modi seguenti:

    a)

    in un banner collocato nella parte inferiore della pagina Internet, che non può superare il 5 % della superficie totale della pagina stessa, in cui ciascun marchio commerciale deve avere dimensioni inferiori all'emblema dell'Unione che fa riferimento al cofinanziamento dell'Unione;

    b)

    su una pagina Internet dedicata, distinta dalla pagina iniziale, in modo neutro e identico per ciascun marchio commerciale.

    3.   Per il materiale stampato distribuito durante le dimostrazioni o degustazioni, i marchi commerciali possono essere esposti soltanto insieme, in un banner a piè di pagina che non può superare il 5 % della superficie totale di tale pagina.

    Articolo 7

    Numero di marchi commerciali da esporre

    1.   Sono esposti almeno cinque marchi commerciali.

    2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere esposti meno di cinque marchi commerciali purché siano soddisfatte le due condizioni seguenti:

    a)

    per il prodotto o regime oggetto del programma i marchi commerciali dello Stato membro di origine dell'organizzazione proponente sono in numero inferiore;

    b)

    per motivi debitamente giustificati non è stato possibile organizzare un programma multiprodotto o multipaese che consenta di esporre un numero superiore di marchi commerciali.

    3.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 deve essere debitamente giustificato dall'organizzazione proponente e corroborato da tutti i documenti necessari, tra cui la prova che l'organizzazione proponente si è rivolta ad altre organizzazioni proponenti per proporre loro di stabilire insieme un programma multiprodotto o multipaese e i motivi per cui tale programma non è stato realizzato.

    4.   Qualora siano esposti meno di cinque marchi commerciali, si applicano le norme stabilite dall'articolo 6 e la superficie assegnata a tali marchi è ridotta in proporzione.

    Articolo 8

    Indicazione dei regimi ammissibili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 che sono registrati come marchi

    Se il programma riguarda un regime di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, gli articoli 5, 6 e 7 non si applicano ai nomi e ai simboli grafici dei regimi registrati come marchi.

    CAPO III

    GESTIONE DEI PROGRAMMI SEMPLICI

    SEZIONE 1

    Attuazione e finanziamento dei programmi

    Articolo 9

    Designazione delle autorità competenti

    Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

    Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

    La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni nei modi appropriati.

    Articolo 10

    Conclusione dei contratti

    1.   Non appena la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, essa trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati.

    2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l'esito della loro domanda.

    3.   Gli Stati membri concludono contratti per l'attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica dell'atto della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014 purché gli organismi incaricati dell'esecuzione di cui all'articolo 13 dello stesso regolamento siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

    4.   La data d'inizio dell'attuazione del programma è il primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto. Tuttavia, la data d'inizio può essere rinviata fino a un massimo di sei mesi, in particolare per tener conto del carattere stagionale del prodotto oggetto del programma o della partecipazione a una specifica manifestazione o fiera.

    5.   Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

    6.   Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per conformarsi al diritto nazionale, ma solo nella misura in cui non contravvenga alla normativa dell'Unione.

    Articolo 11

    Attuazione dei programmi da parte delle organizzazioni proponenti

    Un'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e di promozione; e

    b)

    l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.

    Articolo 12

    Obblighi in materia di informazione e registrazione

    1.   Le organizzazioni proponenti mantengono aggiornate le informazioni e informano lo Stato membro interessato di eventi e circostanze che possano incidere in modo significativo sull'attuazione del programma o sugli interessi finanziari dell'Unione.

    2.   Le organizzazioni proponenti e gli organismi di esecuzione conservano i registri e gli altri documenti giustificativi che comprovano la corretta attuazione del programma e i costi dichiarati ammissibili, in particolare:

    a)

    per i costi reali: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti i costi dichiarati, come ad esempio contratti, subappalti, fatture e scritture contabili. Le prassi abituali di contabilità analitica e le procedure di controllo interno devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, gli importi riportati nella contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi.

    Per quanto riguarda i costi per il personale, l'organizzazione proponente e gli organismi di esecuzione tengono registri comprovanti il numero di ore dichiarate. In assenza di registri attendibili delle ore di lavoro dedicate all'azione, lo Stato membro può accettare prove alternative del numero di ore dichiarate, se ritiene che offrano un adeguato livello di affidabilità.

    Per le persone che lavorano esclusivamente per il programma non è necessario registrare le ore, ma è richiesta una dichiarazione firmata attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione;

    b)

    per i costi a tasso fisso: idonei registri e altri documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi sulla base dei quali è calcolato il tasso fisso.

    Articolo 13

    Anticipi

    1.   Entro 30 giorni dalla data alla quale è stato firmato il contratto di cui all'articolo 10, l'organizzazione proponente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (10).

    3.   L'anticipo non può eccedere il 20 % della partecipazione finanziaria massima dell'Unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    4.   Lo Stato membro versa l'anticipo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della cauzione di cui al paragrafo 2, oppure entro 30 giorni dalla data del decimo giorno precedente la data d'inizio dell'attuazione del programma, se questa data è posteriore.

    5.   L'anticipo è liquidato al pagamento del saldo.

    6.   In deroga ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo, le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1144/2014 possono presentare domanda di anticipo in due quote. I richiedenti che scelgono di avvalersi di tale opzione presentano domanda per la prima quota dell'anticipo entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La domanda per la quota rimanente dell'anticipo può essere presentata solo dopo la liquidazione della prima quota.

    Articolo 14

    Domanda di pagamenti intermedi

    1.   Fatta eccezione per l'ultimo anno di attuazione del programma, le domande di pagamento intermedio della partecipazione finanziaria dell'Unione sono presentate dall'organizzazione proponente agli Stati membri entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'attuazione di un anno del programma.

    2.   Le domande riguardano i costi ammissibili sostenuti durante l'anno in questione e sono corredate di una relazione intermedia comprendente una relazione finanziaria periodica e una relazione tecnica periodica.

    3.   La relazione finanziaria periodica di cui al paragrafo 2 comprende:

    a)

    il rendiconto finanziario di ciascuna organizzazione proponente che riporta i costi ammissibili inclusi nel programma, corredato di una dichiarazione attestante che:

    le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere,

    i costi dichiarati sono ammissibili a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829,

    i costi possono essere suffragati da idonei registri e documenti giustificativi che verranno prodotti su richiesta o nell'ambito dei controlli previsti dal presente regolamento;

    b)

    il certificato relativo ai rendiconti finanziari, redatto per l'organizzazione proponente interessata da un revisore dei conti esterno autorizzato, nel caso in cui la partecipazione finanziaria dell'Unione ai costi reali del programma sia pari o superiore a 750 000 EUR, e l'importo della partecipazione finanziaria dell'Unione ai costi reali chiesta a titolo di pagamento intermedio sia pari o superiore a 325 000 EUR. Il certificato comprova l'ammissibilità dei costi proposti a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento;

    c)

    copia delle pertinenti fatture e dei documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi, nei casi in cui non è richiesto il certificato di cui alla lettera b).

    4.   La relazione tecnica periodica di cui al paragrafo 2 comprende:

    a)

    copia di tutto il materiale e degli elementi visivi utilizzati che non sono già stati trasmessi allo Stato membro;

    b)

    la descrizione delle attività svolte nel periodo cui si riferisce il pagamento intermedio, che si avvale degli indicatori di realizzazione e di risultato del programma di cui all'articolo 22; e

    c)

    la giustificazione delle eventuali differenze tra le attività previste dal programma e le relative realizzazioni e risultati previsti e quanto effettivamente svolto o conseguito.

    Articolo 15

    Domanda di pagamento del saldo

    1.   La domanda di pagamento del saldo è presentata dall'organizzazione proponente allo Stato membro entro 90 giorni dalla data di conclusione del programma oggetto del contratto di cui all'articolo 10.

    2.   La domanda è considerata ricevibile se è corredata della relazione intermedia finale, della relazione finale e di uno studio di valutazione dei risultati delle azioni di promozione e di informazione.

    3.   La relazione intermedia finale di cui al paragrafo 2 riguarda l'ultimo anno di attuazione del programma. Nei loro rendiconti finanziari le organizzazioni proponenti certificano che tutte le entrate sono state dichiarate.

    4.   La relazione finale di cui al paragrafo 2 comprende:

    a)

    la relazione finanziaria finale contenente il riepilogo finanziario finale, redatto dall'organizzazione proponente, che consolida i rendiconti finanziari per tutti i pagamenti intermedi e riporta tutte le spese sostenute;

    b)

    la relazione tecnica contenente:

    i)

    una panoramica delle attività svolte e le realizzazioni e i risultati del programma sulla base degli indicatori di cui all'articolo 22; e

    ii)

    una sintesi destinata alla pubblicazione.

    5.   Lo studio di valutazione dei risultati delle azioni di promozione e di informazione di cui al paragrafo 2 è realizzato da un organismo esterno indipendente. Tale organismo utilizza gli indicatori di cui all'articolo 22.

    Articolo 16

    Versamenti da parte dello Stato membro

    1.   I pagamenti intermedi e gli anticipi di cui agli articoli 13 e 14 non superano complessivamente il 90 % della partecipazione finanziaria totale dell'Unione di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    2.   Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 14 e 15 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento purché siano stati effettuati tutti i controlli in conformità del presente regolamento.

    3.   Ove risultino necessari ulteriori controlli amministrativi o in loco in conformità degli articoli 19 e 20, lo Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 2 mediante notifica all'organizzazione proponente.

    Articolo 17

    Rigetto dei costi non ammissibili e recupero dei pagamenti indebiti

    1.   All'atto del pagamento intermedio e del pagamento del saldo o successivamente a tali versamenti, gli Stati membri rifiutano i costi che risultano non ammissibili, in particolare a seguito dei controlli previsti dal presente regolamento.

    2.   L'organizzazione proponente rimborsa il pagamento indebito a norma del capo III, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (11).

    Si applica il tasso di interesse stabilito all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12).

    SEZIONE 2

    Controllo dell'attuazione dei programmi e comunicazioni degli Stati membri

    Articolo 18

    Controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione

    Prima della firma del contratto di cui all'articolo 10, gli Stati membri verificano che gli organismi di esecuzione siano stati selezionati secondo la procedura competitiva di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

    Articolo 19

    Controlli amministrativi sui programmi semplici

    1.   Nel corso dei controlli amministrativi gli Stati membri verificano sistematicamente le domande di pagamento, in particolare le relazioni che corredano le domande e l'ammissibilità dei costi a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

    2.   Gli Stati membri richiedono ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli, in particolare quando:

    a)

    le relazioni richieste non sono state presentate o non sono complete;

    b)

    la verifica amministrativa del certificato relativo ai rendiconti finanziari non fornisce sufficienti elementi di prova in merito all'ammissibilità dei costi a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento; oppure

    c)

    sussistono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari.

    Articolo 20

    Controlli in loco sui programmi semplici

    1.   Gli Stati membri selezionano le domande di pagamento da controllare in base a un'analisi del rischio.

    La selezione è effettuata in modo tale da garantire che ogni programma semplice venga sottoposto a controlli in loco nel corso della sua attuazione almeno una volta nel periodo intercorrente tra il primo pagamento intermedio e il pagamento del saldo.

    2.   I controlli in loco consistono in controlli tecnici e contabili nei locali dell'organizzazione proponente e, se del caso, dell'organismo di esecuzione. Gli Stati membri verificano quanto segue:

    a)

    che le informazioni e i documenti presentati siano esatti;

    b)

    che i costi siano stati dichiarati a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento;

    c)

    che tutte le obbligazioni previste dal contratto di cui all'articolo 10 siano state adempiute;

    d)

    che siano state rispettate le disposizioni degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

    Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (13), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

    I controlli in loco possono essere limitati a un campione corrispondente ad almeno il 30 % dei costi ammissibili. Tale campione deve essere affidabile e rappresentativo.

    Ove si riscontri un'inosservanza, lo Stato membro controlla tutti i documenti relativi ai costi dichiarati, oppure vengono estrapolati i risultati del campione.

    3.   Lo Stato membro redige una relazione su ciascun controllo in loco. Tale relazione specifica chiaramente l'ambito e i risultati dei controlli svolti.

    Articolo 21

    Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici

    1.   Per quanto riguarda tutti i pagamenti effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti al precedente anno civile e concernenti:

    a)

    l'esecuzione finanziaria e gli indicatori di realizzazione di cui all'articolo 22;

    b)

    l'impatto dei programmi valutato sulla scorta del sistema di indicatori di cui all'articolo 22;

    c)

    i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli articoli 19 e 20.

    2.   Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati messe a disposizione dalla Commissione.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    Sistema di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione

    1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione fondato su un sistema di indicatori. Tale sistema è composto dalle seguenti tre serie di indicatori di rendimento: indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.

    a)

    Gli indicatori di realizzazione misurano il grado di attuazione delle attività previste in ciascun programma.

    b)

    Gli indicatori di risultato misurano gli effetti diretti e immediati delle attività.

    c)

    Gli indicatori di impatto misurano i benefici al di là degli effetti immediati.

    2.   Ciascuna proposta di programma di informazione e di promozione presentata alla Commissione dall'organizzazione proponente specifica quali indicatori di ciascuna serie di indicatori di rendimento verranno utilizzati per valutare l'impatto del programma. L'organizzazione proponente si avvale, se pertinenti, degli indicatori figuranti nell'allegato, oppure può utilizzare altri indicatori se è in grado di dimostrare che sono più appropriati vista la natura del programma in questione.

    Articolo 23

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o dicembre 2015 alle proposte di programmi presentate a decorrere dal 1o dicembre 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

    (2)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta Ufficiale).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (7)  Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 3).

    (8)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

    (9)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

    (10)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

    (12)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).


    ALLEGATO

    Elenco di indicatori per la valutazione d'impatto dei programmi di informazione e di promozione di cui all'articolo 22

    Il sistema di indicatori relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni proponenti nell'ambito dei programmi di informazione e di promozione non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono intervenire e incidere sulle realizzazioni, sui risultati e sull'impatto di un programma operativo. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono al successo o all'insuccesso dell'attuazione del programma.

    1.

    Gli indicatori di realizzazione comprendono ad esempio:

    numero di manifestazioni organizzate,

    numero di spot televisivi/radiofonici mandati in onda ovvero di annunci stampati o pubblicati online,

    numero di comunicati stampa,

    dimensioni del gruppo destinatario di attività specifiche (ad esempio, numero di operatori cui sono state indirizzate mail promozionali),

    numero di abbonati a bollettini elettronici.

    2.

    Gli indicatori di risultato comprendono ad esempio:

    numero di operatori/esperti/importatori/consumatori che hanno partecipato a manifestazioni (seminari, workshop, degustazioni ecc.),

    numero di operatori/esperti/importatori/consumatori raggiunti da uno spot televisivo/radiofonico ovvero da un annuncio stampato o online,

    numero di operatori/esperti/importatori/consumatori che hanno partecipato a manifestazioni e si sono messi in contatto con l'organizzazione di produttori/con i produttori,

    numero di articoli non a pagamento pubblicati sulla stampa nel periodo oggetto della relazione sulla campagna di informazione,

    numero di visitatori del sito web o di «mi piace» sulla loro pagina Facebook,

    valore della copertura mediale.

    3.

    Gli indicatori di impatto comprendono ad esempio:

    andamento delle vendite del settore nell'anno successivo alle campagne di promozione nella regione in cui si sono svolte rispetto all'anno precedente e rispetto all'andamento generale delle vendite sul mercato in questione,

    andamento dei consumi del prodotto in tale paese,

    valore e volume delle esportazioni dell'Unione del prodotto promosso,

    variazione della quota di mercato dei prodotti dell'Unione,

    andamento del prezzo medio di vendita del prodotto esportato nel paese in cui si sono svolte le campagne,

    variazione del livello di riconoscimento dei loghi dei regimi di qualità dell'Unione,

    variazione di immagine dei prodotti di qualità dell'Unione,

    aumento della consapevolezza dei valori intrinsechi/altri meriti dei prodotti agricoli dell'Unione, come indicato nell'elenco dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014,

    aumento della fiducia dei consumatori a seguito dell'attuazione del programma,

    rendimento dell'investimento (ROI).


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