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Document 32015R1719

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1719 della Commissione, del 25 settembre 2015, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2015

    GU L 251 del 26.9.2015, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1719/oj

    26.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1719 DELLA COMMISSIONE

    del 25 settembre 2015

    relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2015

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

    (2)

    Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione.

    (3)

    Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (4)

    Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4116, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

    (5)

    Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 9.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

    (6)

    È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168.

    (7)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2015, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

    a)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 (in kg)

    Stati Uniti

    09.4127

     (1)

     

    Thailandia

    09.4128

     (1)

     

    Australia

    09.4129

     (1)

     

    Altre origini

    09.4130

     (2)

     

    Tutti i paesi

    09.4138

     

    1 673 897

    b)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

    Thailandia

    09.4112

    13,995168 %

    Stati Uniti

    09.4116

     (3)

    India

    09.4117

    25 %

    Pakistan

    09.4118

    38,249497 %

    Altre origini

    09.4119

    16,030270 %

    Tutti i paesi

    09.4166

     (4)

    c)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2015

    Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2015 (in kg)

    Tutti i paesi

    09.4168

    3,483753 %

    0


    (1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

    (3)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

    (4)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


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