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Document 32015R1538

    Regolamento delegato (UE) 2015/1538 della Commissione, del 23 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017 e che modifica i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009 della Commissione

    GU L 242 del 18.9.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1538/oj

    18.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1538 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2015

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione, l'immissione in libera pratica e la prova della raffinazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017 e che modifica i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009 della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 177, paragrafo 2, lettere a), b) ed e) e l'articolo 192, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e ha stabilito norme specifiche per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di assicurare il buon funzionamento del regime di importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali nel nuovo quadro giuridico, è necessario adottare una serie di norme attraverso tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (3) che scadrà il 30 settembre 2015.

    (2)

    Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle importazioni nell'ambito di accordi preferenziali, evitare speculazioni e consentire il regime specifico per l'importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 192 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero continuare ad essere applicati i requisiti previsti per le domande di titoli d'importazione per le importazioni effettuate nel quadro di tali accordi preferenziali.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4) dovrebbe essere applicato ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.

    (4)

    Per evitare operazioni speculative o di «merchandising» di titoli di importazione e per garantire che il richiedente disponga di contatti commerciali con il paese terzo esportatore, le richieste di titoli di importazione dovrebbero essere corredate di un documento di esportazione rilasciato da un'autorità competente del paese terzo esportatore per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda del titolo.

    (5)

    Al fine di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione a norma dell'articolo 192 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia effettivamente raffinato, gli importatori dovrebbero impegnarsi a raffinarlo entro un certo periodo di tempo.

    (6)

    La distinzione tra «zucchero destinato alla raffinazione» e «zucchero non destinato alla raffinazione» non è connessa alla distinzione tra «zucchero bianco» e «zucchero greggio» secondo la definizione di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Pertanto è necessario identificare i codici NC autorizzati per le importazioni relativi a ogni gruppo di titoli di importazione.

    (7)

    Gli Stati membri dovrebbero verificare il rispetto dell'obbligo di raffinare lo zucchero. Qualora il titolare originario del titolo di importazione non sia in grado di fornirne la prova, dovrebbe essere previsto il pagamento di una sanzione. Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore riconosciuto dovrebbe essere coperto da un titolo di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi per i quali non sia possibile fornire tale prova dovrebbero essere oggetto di una sanzione. Da tali sanzioni dovrebbero essere escluse inadempienze di scarsa entità e pertanto si dovrebbe accettare una tolleranza del 5 %. La stessa tolleranza del 5 % dovrebbe essere accettata per lo zucchero destinato alla raffinazione importato nell'ambito di un contingente tariffario in conformità al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (5).

    (8)

    In conformità al punto C, parte I, allegato II, del regolamento (CE) n. 376/2008, è necessario presentare un titolo d'importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 importato a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari.

    (9)

    L'articolo 3, paragrafo 1, lettere e) e h) della decisione 2014/492/UE del Consiglio (6) prevede l'applicazione provvisoria delle concessioni per le importazioni di zucchero provenienti dalla Repubblica di Moldova, previste nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (7).

    (10)

    L'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e i) della decisione 2014/494/UE del Consiglio (8) prevede l'applicazione provvisoria delle concessioni per le importazioni di zucchero provenienti dalla Georgia, previste nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (9).

    (11)

    L'articolo 148 dell'accordo di associazione con la Repubblica di Moldova e l'articolo 27 dell'accordo di associazione con la Georgia introducono un meccanismo antielusione per le importazioni di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari rispettivamente della Repubblica di Moldova e della Georgia. Considerando che le importazioni di alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Repubblica di Moldova e della Georgia sono soggetti al meccanismo antielusione, che rende inutile l'uso di titoli d'importazione e può dare adito a confusione qualora sia consentita la coesistenza dell'obbligo di presentare un titolo d'importazione e del meccanismo antielusione, è opportuno prevedere che non sia richiesto alcun titolo d'importazione per le importazioni preferenziali di tali prodotti del settore dello zucchero.

    (12)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 891/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2015/2016 e 2016/2017, le disposizioni in materia di importazioni dei prodotti del codice NC 1701 di cui al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (10) e al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

    a)

    documenti e impegni da presentare a sostegno delle domande di titoli;

    b)

    immissione in libera pratica;

    c)

    prova della raffinazione e sanzioni.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «peso tal quale», il peso dello zucchero come tale;

    b)

    «raffinazione», l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.

    Articolo 3

    Applicazione del regolamento (CE) n. 376/2008

    Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008.

    Articolo 4

    Requisiti relativi alle domande di titolo di importazione

    1.   Le domande di titolo di importazione devono essere corredate dei seguenti documenti:

    a)

    gli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, in conformità al modello che figura nell'allegato I, per un quantitativo pari a quello menzionato nelle domande di titolo. Gli originali devono essere presentati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri, prima dello sdoganamento delle merci oggetto del titolo d'importazione. I titoli di esportazione possono essere sostituiti da copie autenticate, rilasciate dalle autorità competenti del paese terzo esportatore, della prova di origine di cui all'allegato II, articolo 14, del regolamento (CE) n. 1528/2007 per i paesi di cui all'allegato I di tale regolamento o agli articoli da 67 a 97 undecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12) per i paesi non elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 ma che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 978/2012;

    b)

    si possono presentare copie elettroniche o facsimili di copie dei titoli di esportazione o delle copie autenticate della prova d'origine di cui alla lettera a) in luogo degli originali a sostegno delle domande di titolo d'importazione, a condizione che gli originali siano presentati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri, prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato sulla base di copie elettroniche o di facsimili;

    c)

    per lo zucchero destinato alla raffinazione, l'impegno del richiedente a provvedere alla raffinazione dei quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del relativo titolo di importazione.

    2.   Gli originali dei titoli di esportazione o le copie autenticate della prova di origine di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conservati dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo d'importazione.

    Articolo 5

    Immissione in libera pratica

    I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione «zucchero destinato alla raffinazione» possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

    I titoli di importazione recanti nella casella 20 la menzione «zucchero non destinato alla raffinazione» possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.

    Articolo 6

    Prova della raffinazione e sanzioni

    1.   Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

    Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore.

    2.   Ogni impresa produttrice di zucchero riconosciuta a norma dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando:

    a)

    i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione;

    b)

    i quantitativi di zucchero prodotti nell'Unione, indicando i riferimenti dell'impresa riconosciuta che lo ha prodotto;

    c)

    gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.

    Articolo 7

    Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008

    Il punto C, parte I, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 8

    Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009

    All'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore.»

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14).

    (4)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

    (5)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

    (6)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

    (7)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (8)  Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

    (9)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

    (10)  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Modello di titolo di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a):

    Image


    ALLEGATO II

    Il punto C della parte I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 è sostituito dal seguente:

    «C.   Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1308/2013]

    Codice NC

    Descrizione

    Importo della cauzione

    Periodo di validità

    Quantitativi netti (1)

    1701

    Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari (2)

    20 EUR/t

    fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2

    (—)


    (1)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

    (2)  Ad eccezione delle importazioni di zucchero preferenziale di cui al codice NC 1701 99 10 originarie della Repubblica di Moldova di cui alla decisione 2014/492/UE del Consiglio (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1), e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originarie della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

    (—)

    Titolo o certificato richiesto per qualsiasi quantitativo.»


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