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Document 32015R1349

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1349 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 208 del 5.8.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1349/oj

5.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1349 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono rispettare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Sud Africa figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno, carni di ratiti, uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici.

(4)

A seguito di focolai di HPAI del sottotipo H5N2 sul territorio del Sud Africa nell'aprile 2011, le importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, di uova da cova e pulcini di un giorno di ratiti, nonché di carni di ratiti sono state vietate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (3).

(5)

In relazione all'evolversi della situazione sanitaria sono stati inoltre adottati i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 991/2011 (4) e (UE) n. 110/2012 (5).

(6)

In attesa che il Sud Africa possa dichiarare indenne dalla HPAI l'intero territorio nazionale, le importazioni di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in aziende di ratiti registrate e chiuse sono state autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014 della Commissione (6) e ulteriormente adattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2014 della Commissione (7).

(7)

Il 2 marzo 2015 il Sud Africa ha presentato informazioni in merito alla situazione relativa alla HPAI dichiarando il suo intero territorio indenne da tale malattia, e ha richiesto l'autorizzazione a riprendere le esportazioni di carni di ratiti nell'Unione.

(8)

Tali informazioni sono state valutate dai servizi della Commissione i quali, sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Sud Africa, hanno concluso che le importazioni di carni di ratiti dovrebbero essere nuovamente autorizzate per l'intero territorio del Sud Africa.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione, del 5 ottobre 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 37 del 10.2.2012, pag. 50).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o loro territori (GU L 54 del 22.2.2014, pag. 2).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all'influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l'importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d'allevamento e uova (GU L 273 del 13.9.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie complementari

Termine finale (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«ZA — Sud Africa

ZA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

P2

9.4.2011

 

 

 

HER

III

P2

9.4.2011

 

 

 

RAT

VII

H

9.4.2011

25.8.2015

 

 

 


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