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Document 32015R0943

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 154 del 19.6.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2020; abrogato da 32020R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/943/oj

19.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/943 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2015

relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. In materia di fagioli secchi originari della Nigeria, tale livello accresciuto è previsto dal 1o luglio 2013, per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari.

(3)

I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sui fagioli secchi provenienti dalla Nigeria indicano il persistere di numerosi casi di non conformità con le prescrizioni della legislazione alimentare per quanto riguarda i residui di antiparassitari. Dopo oltre un anno di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti.

(4)

Dal gennaio 2013 al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi sono state trasmesse oltre 50 notifiche riguardanti fagioli secchi originari della Nigeria: quasi tutte segnalavano la presenza della sostanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli largamente superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(5)

Questi risultati dimostrano che l'importazione di tale alimento costituisce un rischio grave per la salute umana e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nell'Unione di fagioli secchi originari della Nigeria fino a quando le autorità nigeriane non potranno fornire garanzie sostanziali di aver messo in atto un sistema di controllo ufficiale adeguato per assicurare che i prodotti in questione siano conformi alle pertinenti prescrizioni della legislazione alimentare.

(6)

In considerazione di tale sospensione, non dovrebbe essere imposto un livello accresciuto di controlli ufficiali sull'importazione di fagioli secchi originari della Nigeria. È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(7)

Per dare alla Nigeria il tempo necessario a fornire una risposta e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, la sospensione delle importazioni di fagioli secchi dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2016.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati al codice NC 0713 39 00.

Articolo 2

L'importazione nell'Unione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 è vietata.

Articolo 3

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è soppressa la seguente voce:

«Fagioli secchi

(Alimenti)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Residui di antiparassitari (2)

50»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


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