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Document 32015R0779

Regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

GU L 126 del 21.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/779/oj

21.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/779 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Dati i persistenti ed elevati livelli di disoccupazione giovanile nell'Unione, è stata istituita l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) per fornire sostegno ai giovani non occupati né impegnati in corsi di studio o formazione nelle regioni più colpite. Al fine di contrastare in modo rapido la disoccupazione giovanile, il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) hanno stabilito disposizioni intese a mobilitare più rapidamente le risorse destinate all'IOG compresi, tra l'altro, l'impegno di tutte le risorse nei primi due anni del periodo di programmazione, la possibilità di adottare programmi operativi dedicati all'IOG prima che l'accordo di partenariato di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sia presentato alla Commissione e l'ammissibilità delle spese sostenute per operazioni nell'ambito dell'IOG a decorrere dal 1o settembre 2013.

(2)

I vincoli di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri e la mancanza di finanziamenti disponibili nella fase iniziale del periodo di programmazione hanno causato ritardi significativi nell'attuazione dell'IOG. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 ha stabilito i livelli del prefinanziamento iniziale da versare per garantire agli Stati membri i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'inizio dell'attuazione dei programmi operativi. Tuttavia, nel contesto dell'IOG tali finanziamenti sono considerati insufficienti per effettuare i pagamenti necessari ai beneficiari per l'attuazione delle operazioni.

(3)

Al fine di affrontare i vincoli di bilancio cui sono confrontati gli Stati membri nella fase iniziale del periodo di programmazione e tenuto conto della necessità urgente di affrontare la disoccupazione giovanile, nonché delle caratteristiche specifiche dell'IOG, è opportuno stabilire norme che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di aumentare il livello del prefinanziamento iniziale versato ai programmi operativi sostenuti dall'IOG nel 2015. Per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per effettuare i pagamenti ai beneficiari responsabili dell'attuazione delle operazioni a contrasto della disoccupazione giovanile, è opportuno che nel 2015 sia versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica dell'IOG per i programmi operativi sostenuti dall'iniziativa, al fine di integrare il prefinanziamento erogato conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)

Per garantire che il prefinanziamento iniziale supplementare sia usato per l'attuazione immediata dell'IOG, è opportuno che tale importo sia rimborsato alla Commissione se, entro dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il contributo dell'Unione dall'IOG sotto forma di domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione non ammonta a un livello adeguato.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1304/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1304/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG

1.   Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'IOG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'IOG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30 % il prefinanziamento iniziale dalla dotazione specifica per l'IOG (il “prefinanziamento iniziale supplementare”).

2.   Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'IOG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Qualora entro il 23 maggio 2016 gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50 % del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 18 marzo 2015 (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2015.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).


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