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Document 32015R0029

Regolamento (UE) 2015/29 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 5 del 9.1.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/29/oj

9.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/29 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 21 novembre 2013 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti il cui titolo è Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti. Le modifiche mirano a semplificare e a chiarire la contabilizzazione dei contributi di dipendenti o terzi collegati ai piani a benefici definiti.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 19 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 febbraio 2015 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti  (1)

(Modifiche allo IAS 19)

I paragrafi 93–94 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 175. Il paragrafo 92 è incluso solo come riferimento.

Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica

92

Alcuni piani a benefici definiti impongono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo 116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni formali del piano (o derivano da un'obbligazione implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel momento in cui vengono conferiti nel piano.

93

I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo relativo alla prestazione di lavoro (se sono collegati al servizio) o incidono sulle rivalutazioni della passività (attività) per un piano a benefici definiti (se non sono collegati al servizio). Un esempio di contributi non collegati al servizio si verifica quando questi sono necessari per ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o da perdite attuariali. Se i contributi versati da dipendenti o da terzi sono collegati al servizio, essi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel modo seguente:

(a)

se l'ammontare dei contributi dipende dal numero di anni di servizio, l'entità deve attribuire i contributi ai periodi di lavoro utilizzando lo stesso criterio di attribuzione richiesto dal paragrafo 70 per quanto concerne i benefici lordi (ossia, utilizzando la formula contributiva del piano oppure in base al criterio a quote costanti); o

(b)

se l'ammontare dei contributi non dipende dal numero di anni di servizio, l'entità può rilevare tali contributi come una riduzione del costo relativo alle prestazioni di lavoro del periodo in cui è stato prestato il servizio collegato. Tra gli esempi di contributi non dipendenti dal numero di anni di servizio rientrano quelli che rappresentano una percentuale fissa della retribuzione del dipendente, un ammontare fisso per tutto il periodo di servizio o che dipendono dall'età del dipendente.

Il paragrafo A1 fornisce una guida operativa in merito.

94

Per quanto concerne i contributi versati da dipendenti o da terzi e che sono attribuiti ai periodi di servizio in conformità al paragrafo 93(a), le variazioni nei contributi comportano:

(a)

un costo delle prestazioni di lavoro correnti e passate (se tali variazioni non sono riportate nelle condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o

(b)

utili e perdite attuariali (se tali variazioni sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano da un'obbligazione implicita).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

175

Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (Modifiche allo IAS 19), pubblicato nel novembre 2013, ha modificato i paragrafi 93–94. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche alle Appendici dello IAS 19 Benefici per i dipendenti

Si aggiunge l'Appendice A.

Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 92-93 e ha la stessa autorità delle altri parti dell'IFRS.

A1

Le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma seguente.

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(1)  «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»


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