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Document 32015D1993
Council Decision (EU) 2015/1993 of 22 October 2015 approving the conclusion, by the European Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and of Kosovo, of the other part
Decisione (UE) 2015/1993 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra
Decisione (UE) 2015/1993 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra
GU L 290 del 6.11.2015, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1993/oj
6.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/14 |
DECISIONE (UE) 2015/1993 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2015
che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (1), dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente il 25 luglio 2014, con la sigla dell'accordo. |
(2) |
L'accordo riguarda anche materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»). |
(3) |
L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità, anche per quanto riguarda le materie disciplinate dal trattato Euratom. |
(4) |
Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta. |
(5) |
L'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. |
(6) |
Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo, né nell'eventuale ricorso alle basi giuridiche necessarie per la conclusione dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte della Comunità, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. |
(7) |
È pertanto opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità, per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo (2).
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e della Comunità sullo status del Kosovo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo.