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Document 32015D1889

    Decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol

    GU L 276 del 21.10.2015, p. 60–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1889/oj

    21.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/60


    DECISIONE (UE) 2015/1889 DEL CONSIGLIO

    dell'8 ottobre 2015

    relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) («statuto del personale Europol»), in particolare l'articolo 37, paragrafo 3, dell'appendice 6,

    visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta presentata dal consiglio di amministrazione di Europol, sentito il consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol («fondo»),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2) («decisione Europol»), ha sostituito, a decorrere dalla data della sua applicazione, vale a dire il 1o dicembre 2010, l'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (3).

    (2)

    La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol.

    (3)

    L'articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («statuto del personale»).

    (4)

    La decisione Europol prevede altresì che lo statuto del personale si applica al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1o gennaio 2010.

    (5)

    La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi della convenzione Europol e in vigore alla data del 1o gennaio 2010, sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol.

    (6)

    La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale assunto in base a un contratto in vigore al 1o gennaio 2010 deve essere offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Un'ampia maggioranza dei membri del personale si è avvalsa di tale possibilità.

    (7)

    Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano a essere assunti a norma dello statuto del personale Europol e, pertanto, i loro contributi da versare al fondo pensioni di Europol ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante dal gennaio 2010. I contributi sono definitivamente terminati alla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro cui si applicava lo statuto del personale Europol il 31 dicembre 2014.

    (8)

    A tutt'oggi, il fondo ha già versato un'ampia maggioranza delle prestazioni pensionistiche e delle indennità una tantum concesse ai partecipanti in base allo statuto del personale Europol. Le sue restanti passività in materia di pensioni sono limitate esclusivamente al pagamento mensile delle prestazioni a un numero molto limitato e in costante diminuzione di pensionati ed ex agenti, o al versamento a tali soggetti di un'indennità una tantum.

    (9)

    Le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione e possono essere determinate utilizzando consulenze attuariali.

    (10)

    Gli attivi al momento disponibili nel fondo superano il capitale necessario per far fronte alle sue passività.

    (11)

    Il fondo pensioni di Europol, istituito a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, con l'obiettivo principale di gestire i contributi pensionistici di Europol e dei partecipanti del fondo ed erogare le pensioni o le indennità una tantum concesse ai partecipanti del fondo in base allo statuto del personale Europol. Il fondo ha assolto il suo compito di fondo pensioni provvisorio e indipendente.

    (12)

    Alla luce della riduzione dell'attività del fondo e della sua attuale situazione finanziaria, gli accordi amministrativi in vigore per il fondo dovrebbero essere semplificati, adeguando il modo in cui le prestazioni derivanti dal regime pensionistico dello statuto del personale Europol sono finanziate ed erogate.

    (13)

    Di conseguenza, è opportuno sciogliere il fondo e affidare le sue rimanenti attività a Europol, che dovrebbe essere incaricato di erogare i pagamenti delle prestazioni previste dal regime pensionistico nell'ambito dello statuto del personale Europol.

    (14)

    Gli attivi del fondo dovrebbero essere trasferiti a Europol nella misura in cui occorrono per far fronte alle passività a esso trasferite. I fondi trasferiti dal fondo a Europol ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal regime pensionistico dello statuto del personale Europol devono essere accantonati a tale scopo.

    (15)

    Spetta al Consiglio adottare disposizioni per la liquidazione di eventuali attivi residui del fondo, che devono essere utilizzati per scopi il più possibile in linea con l'obiettivo del fondo stesso.

    (16)

    L'obiettivo generale del fondo era di fornire ai dipendenti di Europol e ai loro beneficiari una fonte di reddito stabile al momento del pensionamento, limitando nel contempo i costi delle pensioni dei membri del personale per i bilanci degli Stati membri. Pertanto, la ridistribuzione di eventuali attivi residui del fondo fra i suoi contributori originari è l'opzione maggiormente in linea con l'obiettivo del fondo.

    (17)

    Il consiglio di amministrazione di Europol, previa consultazione del consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol, ha convenuto all'unanimità di proporre al Consiglio lo scioglimento del fondo e la ridistribuzione della riserva generale a ciascuno dei contributori al pro rata dei rispettivi contributi, conformemente all'articolo 13 delle norme relative al fondo pensioni di Europol,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Scioglimento del fondo pensioni di Europol e trasferimento di attività

    Il fondo pensioni indipendente istituito dall'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, ai sensi dell'articolo 37 dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, è sciolto.

    L'attività residua del fondo è trasferita automaticamente a Europol il 1o gennaio 2016.

    Articolo 2

    Successione giuridica

    Europol è considerato il successore giuridico del fondo per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dal fondo, e i crediti del fondo nei confronti di terzi.

    La presente decisione non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi dal fondo.

    Articolo 3

    Azioni di preparazione in vista del trasferimento

    Prima della data di applicazione della presente decisione, gli attivi che sono investiti dal fondo sono liquidati e depositati su un conto bancario intestato al fondo.

    Dopo aver consultato un attuario abilitato indipendente, il consiglio di amministrazione del fondo redige una relazione attestante lo stato patrimoniale di chiusura del fondo stesso («relazione conclusiva»). La relazione conclusiva comprende una valutazione attuariale dettagliata delle passività in materia di pensioni trasferite a Europol in base ai parametri derivanti dalle disposizioni dello statuto del personale Europol, alla natura delle restanti passività in materia di pensioni, nonché alle ipotesi attuariali di cui all'allegato della presente decisione. La relazione conclusiva fissa l'importo della copertura finanziaria necessaria per assolvere tali passività, tenendo debitamente conto del margine di errore risultante dall'entità della popolazione interessata.

    La relazione conclusiva è trasmessa al consiglio di amministrazione di Europol e controllata dalla Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 43 e all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol.

    Articolo 4

    Ripartizione delle attività del fondo

    1.   È trasferita a Europol una parte degli attivi del fondo corrispondente all'importo necessario a coprire le passività in materia di pensioni trasferite a Europol, come approvato dal consiglio di amministrazione di Europol sulla base della relazione conclusiva. Tali attivi sono accantonati per lo scopo specifico di erogare prestazioni pensionistiche ai sensi dell'articolo 5.

    2.   Dopo l'esaurimento di tutte le passività in materia di pensioni, il saldo della quota di attivi di cui al paragrafo 1 è integrato nelle altre entrate del bilancio Europol.

    3.   La differenza tra il totale degli attivi del fondo e l'importo di cui al paragrafo 1 è ripartita nel modo seguente:

    a)

    due terzi di tale differenza sono rimborsati a Europol. Europol determina la parte di tale importo che deve essere considerata come:

    i)

    un saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol, da restituire agli Stati membri in applicazione dei principi sui quali si fonda l'articolo 58, paragrafo 5, della decisione Europol;

    ii)

    un saldo delle sovvenzioni versate a Europol a carico del bilancio generale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 della decisione Europol;

    b)

    un terzo della differenza è trasferito a Europol e destinato allo scopo specifico di essere distribuito agli ex partecipanti attivi del fondo o, se i partecipanti sono deceduti, ai loro eredi legittimi, in proporzione all'importo totale dei rispettivi contributi versati al fondo durante il periodo in cui sono stati in servizio a norma dello statuto del personale Europol.

    Se non in servizio presso Europol, i potenziali beneficiari di un pagamento a norma del presente punto comunicano a Europol i loro dati di contatto, una prova d'identità e, se del caso, una prova della loro qualità di erede, entro un periodo di due anni successivo alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Europol non ha alcun obbligo di ricercare attivamente gli ex partecipanti attivi del fondo i cui dati di contatto comunicatigli non sono più validi, né gli eredi di ex partecipanti attivi defunti.

    Le spese sostenute da Europol ai fini della distribuzione sono coperte dall'importo di cui al paragrafo 1.

    Il resto di tale parte degli attivi al netto dei pagamenti versati ai beneficiari riconosciuti è integrato nelle altre entrate del bilancio Europol.

    Articolo 5

    Pagamento delle prestazioni pensionistiche concesse sulla base dello statuto del personale Europol

    Le prestazioni a beneficio dei singoli derivanti dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 78 dello statuto del personale Europol sono poste carico del bilancio Europol e sono versate da Europol a partire dalle entrate accantonate di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    Eventuali spese accessorie connesse al pagamento delle citate prestazioni sono a carico di Europol e sono erogate a partire dalle medesime entrate accantonate.

    A eccezione delle passività coperte dai contratti di riassicurazione sottoscritti da Europol, quest'ultimo copre eventuali ammanchi qualora le entrate accantonate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non siano sufficienti a far fronte alle passività del fondo.

    Articolo 6

    Consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol

    I membri del consiglio di amministrazione del fondo restano in servizio fino a quando il consiglio ha approvato l'ultima relazione annuale e la relazione conclusiva è stata controllata dalla Corte dei conti europea.

    Dopo la scadenza delle loro funzioni, la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione è limitata ai casi di negligenza e irregolarità gravi nell'adempimento dei loro compiti durante l'attività di servizio.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

    (2)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

    (3)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

    (4)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


    ALLEGATO

    IPOTESI ATTUARIALI

    Tasso di sconto reale

    Conformemente agli orientamenti emessi dalla De Nederlandsche Bank

    Valore attuariale dei diritti dei pensionati differiti e dei partecipanti che non hanno diritto al pagamento di una pensione

    Valore attuariale dell'opzione (pagamento di una pensione, trasferimento di diritti, pagamento di un'indennità di fine rapporto) che ha il maggiore costo per il fondo pensione o per Europol

    Tavola di mortalità (persone sane)

    Tavole elaborate dall'atto del Consiglio, del 20 dicembre 2012 (1), in vigore al 1o gennaio 2016

    Tavola di mortalità (invalidi)

    Tavole per le persone sane + un'aggiunta di 3 anni

    Tasso di invalidità

    Percentuale di beneficiari della pensione di invalidità tra il numero totale di partecipanti rimanenti

    Tasso di matrimonio al momento della cessazione dal servizio

    Basata sulla situazione reale

    Differenza di età tra i coniugi

    Basata sulla situazione reale

    Costi amministrativi futuri da aggiungere al valore attuariale dei diritti

    Da calcolare sulla base dei prevedibili costi amministrativi necessari per il pagamento dei diritti restanti e la ridistribuzione dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione.


    (1)  Atto del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce le tavole di mortalità di cui agli articoli 6 e 35 dell'appendice 6 dello statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol.


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