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Document 32015D1068

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione, del 1° luglio 2015, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2015) 4437] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 174 del 3.7.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1068/oj

    3.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/30


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1068 DELLA COMMISSIONE

    del 1o luglio 2015

    che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

    [notificata con il numero C(2015) 4437]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 2002/994/CE della Commissione (2) si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali.

    (2)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a vietare le importazioni di tali prodotti. L'articolo 2, paragrafo 2, prevede due deroghe a tale divieto.

    (3)

    Secondo la prima deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato a tale decisione in conformità con le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.

    (4)

    Secondo la seconda deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato di tale decisione che siano inoltre accompagnati da una dichiarazione apposita dell'autorità cinese competente attestante che i prodotti in questione non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale.

    (5)

    L'esistenza di due elenchi di prodotti ha creato incertezze nell'applicazione della decisione 2002/994/CE, in quanto alcune sostanze, come gli additivi per i mangimi e per i prodotti alimentari, gli integratori alimentari e le materie prime per mangimi non sono state incluse nell'elenco. Le autorità cinesi hanno chiesto l'aggiunta di altre sostanze nella parte I; la Commissione ha inoltre ritenuto che le ragioni che hanno condotto all'adozione della decisione 2002/994/CE non fossero applicabili agli additivi per i mangimi e per i prodotti alimentari, gli integratori alimentari e le materie prime per mangimi, poiché questi prodotti sono altamente raffinati.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/994/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte I dell'allegato alla decisione 2002/994/CE è sostituita dal testo seguente:

    «PARTE I

    Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3:

    prodotti della pesca, ad eccezione:

    dei prodotti dell'acquacoltura,

    dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

    dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;

    gelatina;

    alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    sostanze da impiegare come additivi alimentari quali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    sostanze da impiegare come integratori alimentari o quali ingredienti per tali integratori quali disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    solfato di condroitina e glucosamina considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (6);

    L-cisteina ed L-cistina considerate additivi per mangimi quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2)  Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154).


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