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Document 32015D1016

    Decisione (UE) 2015/1016 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 162 del 27.6.2015, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1016/oj

    27.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/100


    DECISIONE (UE) 2015/1016 DEL CONSIGLIO

    del 23 giugno 2015

    relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dello stesso.

    (3)

    Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

    (4)

    È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale» e «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

    (5)

    Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014.

    (6)

    La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKĒVIČS


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015

    del

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

    (2)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente paragrafo:

    «10.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:

    Linea di bilancio 02.03.01: “Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale”,

    Linea di bilancio 12.02.01: “Attuazione e sviluppo del mercato interno”.»;

    2.

    Ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi da 5 a 9» sono sostituite da «paragrafi da 5 a 10».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del Comitato misto SEE


    (1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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