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Document 32015D1016
Council Decision (EU) 2015/1016 of 23 June 2015 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione (UE) 2015/1016 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione (UE) 2015/1016 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 162 del 27.6.2015, p. 100–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/100 |
DECISIONE (UE) 2015/1016 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dello stesso. |
(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
(4) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale» e «Attuazione e sviluppo del mercato interno». |
(5) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014. |
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente paragrafo: «10. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:
|
2. |
Ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi da 5 a 9» sono sostituite da «paragrafi da 5 a 10». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]