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Document 32015D0904

    Decisione (UE) 2015/904 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

    GU L 148 del 13.6.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/904/oj

    Related international agreement

    13.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/1


    DECISIONE (UE) 2015/904 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2014

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione («protocollo»).

    (2)

    I negoziati si sono conclusi.

    (3)

    L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica algerina democratica e popolare di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma dei suoi programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

    (4)

    È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 4

    La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. L. GALLETTI


    (1)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

    (2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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