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Document 32015D0890

Decisione (UE) 2015/890 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari)

GU L 146 del 11.6.2015, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/890/oj

11.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/5


DECISIONE (UE) 2015/890 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.

(3)

L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (4).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 97/618/CE della Commissione (5).

(7)

L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo SEE.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

(9)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).

(5)  Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (4) modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo SEE.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 97 (Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«98.

31997 R 0258: Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), modificato da:

32003 R 1829: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 7 è aggiunto quanto segue:

“Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente ed entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

In caso di disaccordo tra le parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell'accordo.”

99.

32001 R 1852: Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).»

2.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 16 (Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«17.

31997 H 0618: Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE) n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE (*) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

(3)  GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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