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Document 32015D0668

Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2595] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2595

GU L 110 del 29.4.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/668/oj

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/668 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 2595]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento concesso in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento sia, in seno all'organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del predetto regolamento. In caso contrario, la Commissione adotta una decisione di modifica del riconoscimento.

(2)

La decisione n. 2007/421/CE della Commissione (2) si riferisce agli organismi riconosciuti dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (3), prevedendo che il direttore generale per l'energia e i trasporti pubblichi, entro il 1o luglio di ogni anno, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti a norma della direttiva 94/57/CE.

(3)

L'elenco più aggiornato delle organizzazioni riconosciute sulla base della direttiva 94/57/CE è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) nel 2007.

(4)

I riconoscimenti del Lloyd's Register of Shipping (LR), del Registro navale coreano (KR), del Nippon kaiji kyokai (NK) e del Registro Italiano Navale (RINA) sono stati concessi a norma della direttiva 94/57/CE.

(5)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi che il 17 giugno 2009 avevano ottenuto il riconoscimento in conformità alla direttiva 94/57/CE conservano il loro riconoscimento.

(6)

Nel caso del Korean Register of Shipping (KR), il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto è stato ridenominato «KR (Korean Register)».

(7)

Nel caso del Nippon kaiji kyokai (NK), il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ha cambiato il suo status giuridico a norma della legislazione giapponese da «foundation» («fondazione») a «general incorporated foundation». In quanto tale, il nome completo del soggetto al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento è «Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)».

(8)

Nel caso del Lloyd's Register of Shipping (LR), l'organismo riconosciuto originariamente è stato dapprima ridenominato Lloyd's Register e successivamente Lloyd's Register Group Limited a seguito della sua conversione da società registrata a norma dell'Industrial & Provident Societies Act del Regno Unito del 1965, modificato, a società registrata a norma del Companies Act del Regno Unito del 2006. In quanto tale, la nuova denominazione del soggetto al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento è «Lloyd's Register Group LTD (LR)».

(9)

Nel caso del Registro Italiano Navale (RINA), tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009 sono state trasferite dal Registro Italiano Navale a RINA SpA, società interamente controllata da RINA, e successivamente alla società Rina Services SpA, che è una società interamente controllata da RINA S.p.A. Di conseguenza «Rina Services S.p.A.» è il pertinente soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto e al quale dovrebbe essere concesso il riconoscimento.

(10)

Le modifiche dell'identità dei pertinenti soggetti giuridici capogruppo citati non incidono sulla capacità delle rispettive organizzazioni di soddisfare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 391/2009.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Korean Register of Shipping (KR) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «KR (Korean Register)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 2

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Lloyd's Register of Shipping (LR) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «Lloyd's Register Group LTD (LR)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 3

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Nippon Kaiji Kyokai (NK) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, il «Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 4

Il titolare del riconoscimento concesso in precedenza al Registro Italiano Navale (RINA) è, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la «RINA Services S.p.A.», soggetto giuridico capogruppo dell'insieme di soggetti giuridici che compongono l'organismo riconosciuto ai fini del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  Decisione della Commissione 2007/421/CE, del 14 giugno 2007, recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 18).

(3)  Direttiva del Consiglio 94/57/CE, del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

(4)  GU C 135 del 19.6.2007, pag. 4.

(5)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).


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