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Document 32015D0268

    Decisione (UE) 2015/268 del Consiglio, del 17 dicembre 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

    GU L 47 del 20.2.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/268/oj

    Related international agreement

    20.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/1


    DECISIONE (UE) 2015/268 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2014

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione («protocollo»).

    (2)

    I negoziati si sono conclusi.

    (3)

    L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

    (4)

    Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 4

    La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che dev'essere versato. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. L. GALLETTI


    (1)  GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

    (2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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