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Document 32015D0260

    Decisione (PESC) 2015/260 del Consiglio, del 17 febbraio 2015 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

    GU L 43 del 18.2.2015, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/260/oj

    18.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/29


    DECISIONE (PESC) 2015/260 DEL CONSIGLIO

    del 17 febbraio 2015

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia.

    (2)

    Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE è stato prorogato dalla decisione 2014/385/PESC del Consiglio (2) e scade il 28 febbraio 2015.

    (3)

    Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 24 mesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia:

    a)

    rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;

    b)

    potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;

    c)

    migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

    a)

    contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

    b)

    contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;

    c)

    rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

    d)

    contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nel campo della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

    3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2015 al 29 febbraio 2016 è pari a 788 000 EUR.

    2.   L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE è deciso dal Consiglio.

    3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

    4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

    4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

    Articolo 7

    Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

    L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

    Articolo 8

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

    Articolo 9

    Sicurezza

    Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e in funzione della situazione della sicurezza nel paese interessato, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

    b)

    provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;

    c)

    assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 10

    Relazioni

    L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

    Articolo 11

    Coordinamento

    1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. L'RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

    2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.

    3.   L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

    Articolo 12

    Riesame

    L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. REIRS


    (1)  Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

    (2)  Decisione 2014/385/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 66).

    (3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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