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Document 32015D0215

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/215 del Consiglio, del 10 febbraio 2015 , relativa all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativamente al sistema d'informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    GU L 36 del 12.2.2015, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/215/oj

    12.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/8


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/215 DEL CONSIGLIO

    del 10 febbraio 2015

    relativa all'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativamente al sistema d'informazione Schengen nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,

    considerando che:

    (1)

    Con la decisione 2000/365/CE, il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a partecipare a parti dell'acquis di Schengen.

    (2)

    A seguito delle notifiche del Regno Unito con cui questo dichiarava di volersi avvalere delle possibilità di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la decisione 2000/365/CE è stata modificata dalla decisione 2014/857/UE del Consiglio (2).

    (3)

    In conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea («protocollo Schengen»), allegato al TUE e al TFUE, la decisione 2000/365/CE stabilisce all'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della stessa, che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), nonché altre disposizioni pertinenti relative al sistema d'informazione Schengen (SIS) adottate a partire dal 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione, per mezzo di una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio deliberando all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

    (4)

    Nel novembre 2012, il Regno Unito ha espresso l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: il SIS e le relative norme in materia di protezione dei dati.

    (5)

    Nel luglio 2013, è stato trasmesso un questionario al Regno Unito, le cui risposte sono state messe agli atti. Successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito in conformità delle procedure applicabili in materia di protezione dei dati.

    (6)

    Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati, dalle risposte al questionario e dalla visita effettuata nell'ottobre 2013 è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale, di infrastruttura e di materiale disponibile erano stati soddisfatti.

    (7)

    Di conseguenza, il Consiglio è stato in grado di concludere, in data 3 marzo 2014, che sono stati riuniti i presupposti per l'attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano la protezione dei dati, così consentendo che tali disposizioni e il loro successivo sviluppo abbiano effetto per il Regno Unito.

    (8)

    Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare provvisoriamente le parti dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS, a decorrere dal 13 febbraio 2015.

    (9)

    Entro sei mesi dalla data dell'applicazione provvisoria di dette parti dell'acquis di Schengen dovrebbero essere effettuate nel Regno Unito visite di valutazione del funzionamento del SIS al fine di verificarne il corretto funzionamento nonché la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI (3).

    (10)

    In conformità dell'articolo 23, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (4), la decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 (5) («decisione del 16 settembre 1998») continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2016 per quanto riguarda le procedure di valutazione del Regno Unito ai fini di detta valutazione.

    (11)

    In considerazione dei risultati di tale valutazione, l'applicazione definitiva delle parti pertinenti del SIS per il Regno Unito dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione 2000/365/CE, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo Schengen.

    (12)

    Con la presente decisione dovrebbero pertanto essere messe provvisoriamente in applicazione le parti dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS. Sulla base del positivo completamento di dette valutazioni, il Consiglio dovrebbe, entro il 31 ottobre 2015, esaminare la situazione al fine dell'adozione di una decisione di esecuzione che stabilisca la data per la loro messa in applicazione definitiva.

    (13)

    Conformemente all'articolo 2 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (6), il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) è stato consultato, in conformità dell'articolo 4 del suddetto accordo, in merito alla preparazione della presente decisione.

    (14)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

    (15)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono alla protezione dei dati, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia a decorrere dal 13 febbraio 2015.

    2.   Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia in via provvisoria e alle condizioni specificate nel presente articolo, a decorrere dal 13 febbraio 2015.

    3.   A decorrere dal 1o marzo 2015, le segnalazioni SIS definite nei capi V (segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione), VI (segnalazione di persone scomparse), VII (segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario), VIII (segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) e IX (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale) della decisione 2007/533/GAI, nonché informazioni supplementari e dati complementari ai sensi del relativo articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione del Regno Unito in conformità della suddetta decisione.

    4.   A decorrere dal 13 aprile 2015 il Regno Unito inserisce i dati nel SIS e utilizza i dati SIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità della decisione 2007/533/GAI.

    Articolo 2

    1.   Entro sei mesi dalla data dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS, sono realizzate visite di valutazione nel Regno Unito in conformità delle procedure pertinenti previste dalla decisione del 16 settembre 1998, per verificare il corretto funzionamento del SIS e la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI.

    2.   In conformità delle disposizioni pertinenti della decisione del 16 settembre 1998, la relazione su tali visite di valutazione è presentata al Consiglio.

    3.   Previo positivo completamento di tali valutazioni, entro il 31 ottobre 2015, il Consiglio esamina la situazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione 2000/365/CE, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo Schengen, al fine di adottare una decisione di esecuzione che fissi la data per l'applicazione definitiva da parte del Regno Unito delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKĒVIČS


    (1)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

    (2)  Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

    (3)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

    (5)  Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138).

    (6)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

    (7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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