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Document 32014R1201

Regolamento (UE) n. 1201/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che adegua, con effetto a decorrere dal 1 °luglio 2011 , dal 1 °luglio 2012 e dal 1 °luglio 2013 , l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

GU L 325 del 8.11.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1201/oj

8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1201/2014 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che adegua, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, dal 1o luglio 2012 e dal 1o luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è consentire alle istituzioni dell'Unione di adottare i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in modo da ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico.

(2)

Come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie e al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2013 nella causa C-63/12 (3), Commissione contro Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) n. 422/2014 (4) e (UE) n. 423/2014 (5), che adeguano le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea con effetto dal 1o luglio 2011 e dal 1o luglio 2012. Tali adeguamenti necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013.

(3)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. Tenendo conto di tale valutazione e in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato XII dello statuto, l'aliquota del contributo necessaria per mantenere un equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11 % dal 1o luglio 2011, al 10 % dal 1o luglio 2012 e al 10,9 % dal 1o luglio 2013.

(4)

Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, è pertanto opportuno portare con effetto retroattivo l'aliquota del contributo all'11 % dello stipendio base a partire dal 1o luglio 2011, al 10 % dello stipendio base a partire dal 1o luglio 2012 e al 10,9 % dello stipendio di base a partire dal 1o luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata:

all'11 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011;

al 10 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012;

al 10,9 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(3)  Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.

(4)  Regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 5).

(5)  Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 129 del 30.4.2014, pag. 12).


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