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Document 32014R1169

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

    GU L 314 del 31.10.2014, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1169/oj

    31.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1169/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 2014

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2015»;

    2)

    all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Non possono più essere presentate domande di titoli d'importazione:

    a)

    per l'anno 2014, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2014;

    b)

    per l'anno 2015, dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2015.»

    3)

    L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Validità dei titoli d'importazione

    Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del sua rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014 per l'anno 2014 e il 31 dicembre 2015 per l'anno 2015.»

    4)

    L'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativo in tonnellate

    09.4306

    1001 99 (00)

    spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

    Anno 2014

    Anno 2015

    950 000

    950 000

    1101 00 (15-90)

    farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato

    1102 90 (90)

    farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo

    1103 11 (90)

    semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

    1103 20 (60)

    pellet di frumento (grano)

    09.4307

    1003 90 (00)

    orzo non destinato alla semina

    Anno 2014

    Anno 2015

    250 000

    250 000

    1102 90 (10)

    farina di orzo

    ex 1103 20 (25)

    pellet di orzo

    09.4308

    1005 90 (00)

    granturco non destinato alla semina

    Anno 2014

    Anno 2015

    400 000

    400 000»

    1102 20 (10-90)

    farina di granturco

    1103 13 (10-90)

    semole e semolini di granturco

    1103 20 (40)

    pellet di granturco

    1104 23 (40-98)

    cereali lavorati di granturco


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