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Document 32014R1167
Commission Implementing Regulation (EU) No 1167/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 413/2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1167/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1167/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina
GU L 314 del 31.10.2014, p. 17–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (3) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 è così modificato:
(1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015 e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
|
(2) |
L'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg. 3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in appresso “il quantitativo di riferimento”), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4. Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8. I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.» |
(4) |
L'articolo 4 è così modificato:
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(5) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (5) è rispettato. 2. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 3. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione. 4. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione. 5. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. 6. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
7. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 8. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015. (5) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»" |
(6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
(7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.» |
(8) |
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, l'applicabilità del contingente tariffario all'importazione si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo di importazione |
Quantitativo annuo in peso netto (t) |
Dazio applicabile EUR/t |
09.4273 |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus |
Anno 2014 Anno 2015 |
16 000 16 000 |
0 |
09.4274 |
0207 12 |
Carni e frattaglie commestibili, intere, congelate |
Anno 2014 Anno 2015 |
20 000 20 000 |
0 |
(1) Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.»