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Document 32014R1166
Commission Implementing Regulation (EU) No 1166/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 412/2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, egg products and albumins originating in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina
GU L 314 del 31.10.2014, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 (2), in particolare l'articolo 9, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (4) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Periodo contingentale 1. I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015. 2. Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:
|
2) |
il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014» ; |
3) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio. 4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 7. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione. 8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine. 9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.» ; |
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015 In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.» ; |
6) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
2. Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014. 3. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» ; |
7) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato. 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
3. Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.» ; |
8) |
l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).
(5) Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione |
Periodo di importazione |
Quantitativo in tonnellate |
Dazio applicabile EUR/t |
09.4275 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99 |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana |
Anno 2014 |
1 500 (espresso in equivalente uova in guscio) |
0 |
Anno 2015 |
1 500 (espresso in equivalente uova in guscio) |
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09.4276 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |
Anno 2014 |
3 000 (espresso in peso netto) |
0» |
Anno 2015 |
3 000 (espresso in peso netto) |