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Document 32014R1166

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

GU L 314 del 31.10.2014, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1166/oj

31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2014 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 (2), in particolare l'articolo 9, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (4) ha disposto l'apertura e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014.

(3)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) principalmente allo scopo di prorogare al 31 dicembre 2015 l'applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 e di stabilire i quantitativi dei contingenti per il 2015. Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Periodo contingentale

1.   I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

2.   Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.»

;

2)

il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

3)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il nome “Ucraina” come paese d'origine e una crocetta nella casella “sì”;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

5.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

6.   La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

7.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

9.   I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

10.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.»

;

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014»

;

b)

al paragrafo 1 la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;

5)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Validità dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.»

;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

b)

entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione “nulla”, che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.»

;

7)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione “nulla”, oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a)

insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingentale 2015;

b)

entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3.   Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.»

;

8)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo di importazione

Quantitativo in tonnellate

Dazio applicabile

EUR/t

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana

Anno 2014

1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)

0

Anno 2015

1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

Anno 2014

3 000 (espresso in peso netto)

Anno 2015

3 000 (espresso in peso netto)


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