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Document 32014R1133

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1133/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014 , relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1133/oj

    25.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1133/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 24 ottobre 2014

    relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2014

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

    (2)

    Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

    (3)

    Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (4)

    Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

    5)

    Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2014.

    6)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2014, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

    2.   La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2014 figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuali finali di utilizzazione per il 2014

    a)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2014

    Stati Uniti

    09.4127

     

    69,77 %

    Thailandia

    09.4128

     

    98,43 %

    Australia

    09.4129

     

    99,20 %

    Altre origini

    09.4130

     

    100 %

    Tutti i paesi

    09.4138

    3,202777 %

    100 %

    b)

    Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2014

    Tutti i paesi

    09.4148

     (1)

    0 %

    c)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2014

    Thailandia

    09.4149

    0 %

    Australia

    09.4150

    1,78 %

    Guyana

    09.4152

    0 %

    Stati Uniti

    09.4153

    6,79 %

    Altre origini

    09.4154

    62,50 %

    d)

    Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2014

    Thailandia

    09.4112

    100 %

    Stati Uniti

    09.4116

    100 %

    India

    09.4117

    100 %

    Pakistan

    09.4118

    100 %

    Altre origini

    09.4119

    100 %

    Tutti i paesi

    09.4166

    100 %

    e)

    Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

    Origine

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014

    Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2014

    Tutti i paesi

    09.4168

     (2)

    100 %


    (1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

    (2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


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