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Document 32014R1047
Commission Delegated Regulation (EU) No 1047/2014 of 29 July 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national or regional strategy to be drawn up by Member States for the purpose of the school milk scheme
Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole
Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole
GU L 291 del 7.10.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; abrogato da 32017R0040
7.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1047/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Al fine di rendere più efficace il programma di distribuzione di latte nelle scuole, la strategia dovrebbe inoltre includere altri elementi fondamentali, quali la fascia di età dei bambini e la frequenza di distribuzione, le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni su eventuali pagamenti nazionali, e le modalità per valutarne l'efficacia. |
(3) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro dovrebbe descrivere nella sua strategia anche le misure di accompagnamento eventualmente previste. |
(4) |
È opportuno stabilire disposizioni relative alla strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Strategia
1. La strategia per l'attuazione del programma di distribuzione di latte nelle scuole che gli Stati membri devono elaborare a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è presentata alla Commissione entro il 1o luglio di ogni anno.
2. Nella strategia sono indicati almeno i seguenti elementi:
a) |
il livello amministrativo cui è attuato il programma di distribuzione del latte; |
b) |
un elenco dei tipi di latte e prodotti lattiero-caseari, con i rispettivi codici NC, selezionati nell'ambito del programma e una descrizione del processo di decisione dei prodotti da fornire; |
c) |
le modalità di fornitura dei prodotti previsti dal programma, inclusa la frequenza e il calendario di distribuzione nonché i beneficiari del programma; |
d) |
le spese previste nel quadro del programma, comprese informazioni sulla possibilità che vengano effettuati pagamenti nazionali in conformità dell'articolo 217 del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando le modalità di finanziamento di tali pagamenti; |
e) |
le modalità previste per valutare l'efficacia del programma. |
3. Qualora decidano di introdurre misure di accompagnamento per il programma di distribuzione di latte nelle scuole a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri descrivono tali misure nella loro strategia, compresi gli obiettivi e i benefici attesi e le modalità di finanziamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
Josè Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.