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Document 32014R0988

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova

    GU L 278 del 20.9.2014, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/988/oj

    20.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 278/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2014

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e l'applicazione provvisoria del titolo V di detto accordo concernente gli scambi e le questioni commerciali (1),

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 184,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2014/492/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (3) (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2014/492/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

    (2)

    A norma dell'articolo 464, paragrafo 4, dell'accordo, l'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle notifiche. L'ultima notifica è stata effettuata il 25 luglio 2014. Pertanto, l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (3)

    Nell'allegato XV-A dell'accordo figura l'elenco dei contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di determinati prodotti originari della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per tali prodotti.

    (4)

    Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nel relativo allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.

    (5)

    È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).

    (6)

    L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. Per garantire l'effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Repubblica di Moldova elencate in allegato.

    Articolo 2

    I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Repubblica di Moldova elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

    Articolo 3

    Le merci elencate in allegato sono accompagnate da una prova dell'origine secondo quanto stabilito nel protocollo II dell'accordo.

    Articolo 4

    I contingenti tariffari fissati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (3)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente annuale

    (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    09.6800

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    2 000

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    2 000

    09.6801

    0703 20 00

    Agli, freschi o refrigerati

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    220

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    220

    09.6802

    0806 10 10

    Uve da tavola, fresche

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    10 000

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    10 000

    09.6803

    0808 10 80

    Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    40 000

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    40 000

    09.6804

    0809 40 05

    Prugne, fresche

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    10 000

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    10 000

    09.6805

    2009 61 10

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Dall'1.9.2014 al 31.12.2014

    500

    Dall'1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    500

     

    2009 69 19

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    2009 69 51

    2009 69 59

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     


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