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Document 32014R0976

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 274 del 16.9.2014, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/976/oj

    16.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 15 settembre 2014

    che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Nell'agosto 2011 il Consiglio ha istituito mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 («il prodotto in esame») e originari della Repubblica popolare cinese. Dette disposizioni sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure in vigore è denominata «l'inchiesta iniziale».

    (2)

    Nel luglio 2012, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (3) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.

    (3)

    Nel gennaio 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (4) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

    (4)

    Nel dicembre 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (5) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

    1.2.   Richiesta

    (5)

    Nel novembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese; la richiesta proponeva inoltre di sottoporre a registrazione dette importazioni.

    (6)

    La richiesta è stata presentata da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

    (7)

    La richiesta conteneva sufficienti indizi del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante importazioni di un prodotto leggermente modificato originario della RPC, contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») che fili con torsione («yarns») e su tale base dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 non soggetto a dazio.

    1.3.   Apertura dell'inchiesta

    (8)

    Sentito il comitato consultivo e accertata la presenza di indizi sufficienti a far ritenere a prima vista giustificata l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1356/2013 (6) («il regolamento di apertura»), ha aperto un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 dicembre 2013 le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050).

    1.4.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

    (9)

    Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, contenenti in peso più fili con torsione («yarns») che filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings»).

    (10)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero il prodotto usato al fine di eludere le «misure in vigore», è quello definito nel considerando 8 ma contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione.

    1.5.   Inchiesta e parti interessate

    (11)

    La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della RPC dopo l'apertura dell'inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori dell'Unione notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

    (12)

    Nessun produttore cinese si è manifestato per richiedere un'esenzione dall'eventuale estensione dei dazi attuali né ha presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.

    (13)

    L'associazione europea dei trasformatori della plastica (EUPC) non ha preso posizione in merito all'esito dell'inchiesta. Altre parti interessate, quali importatori e utilizzatori indipendenti, non hanno presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.

    (14)

    La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (Repubblica ceca), un produttore dell'Unione denunciante che ha collaborato all'inchiesta.

    1.6.   Inchiesta e periodi di riferimento

    (15)

    Come periodo dell'inchiesta («PI») si è scelto il lasso di tempo dal 1o aprile 2010 al 30 settembre 2013 al fine di esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento («PR»), compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013, è stato determinato al fine di esaminare se siano state effettuate importazioni a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'adozione delle misure in vigore.

    2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    2.1.   Osservazioni generali

    (16)

    La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando: 1) se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione; 2) se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e 4) se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

    2.2.   Leggera modifica e caratteristiche sostanziali

    (17)

    L'inchiesta ha stabilito che il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, contenenti, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione. I filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione sono insiemi di uno o più trefoli di filamenti lunghi (continui) di fibre di vetro. Secondo le note del Sistema armonizzato, i filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione si distinguono principalmente per il fatto che un insieme dei primi viene composto con poca o nulla torsione (meno di 5 spire/metro) mentre un insieme dei secondi presenta maggiore torsione, con più di 5 spire/metro. Il prodotto presumibilmente utilizzato a fini di elusione delle misure è fondamentalmente identico al prodotto in esame però contiene, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione, e può quindi essere attualmente dichiarato al codice NC ex 7019 40 00, non soggetto a dazio, laddove il prodotto in esame contiene in peso più fili con torsione che filati accoppiati in parallelo senza torsione ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00. In molti casi la differenza tra i due prodotti non è visibile e l'identificazione del codice corretto è possibile solo mediante esami di laboratorio.

    (18)

    L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza in termini di processo produttivo tra il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame, eccettuata la proporzione, in peso, tra filati accoppiati in parallelo senza torsione e fili con torsione in ciascuno dei prodotti. Inoltre il produttore denunciante che ha collaborato all'inchiesta ha confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è simile, in termini di materia prima, al costo del prodotto in esame, ma richiede una lavorazione più lunga in quanto il macchinario di produzione deve funzionare a velocità ridotta. Ciò implica che i produttori esportatori non traggono alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato inoltre che alcuni utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'applicazione delle misure provvisorie stabilite il 17 febbraio 2011 dal regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione (7), il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza sostanziale tra il prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (19)

    Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio antidumping entrambi i prodotti esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri).

    (20)

    Non sono pervenute osservazioni che mettessero in dubbio tali conclusioni da alcun esportatore cinese né da alcuna delle parti interessate.

    (21)

    Di conseguenza si conclude che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza altra giustificazione economica se non l'elusione dei dazi antidumping in vigore.

    2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

    (22)

    Essendo mancata qualsiasi collaborazione da parte di esportatori cinesi, le conclusioni dell'inchiesta sono state tratte in base alle informazioni presenti nella denuncia, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext.

    (23)

    Il prodotto in esame è dichiarato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e il prodotto oggetto dell'inchiesta al codice NC ex 7019 40 00. Tutti questi codici NC sono di ampia portata e comprendono molti altri prodotti diversi dal prodotto in esame e dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (24)

    Va inoltre osservato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è dichiarato al codice CN ex 7019 40 00 che comprende anche altri prodotti denominati «tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)», usati in particolare dall'industria di trasformazione della plastica per produrre materiali compositi di pregio impiegati nel settore automobilistico, nei trasporti marittimi, nell'aeronautica e nella produzione di pale eoliche. Non era quindi possibile individuare direttamente le eventuali modificazioni della configurazione degli scambi del prodotto oggetto dell'inchiesta nel mercato dell'Unione. Si è dovuto invece ricorrere ai dati di fatto disponibili.

    (25)

    Nel periodo 2010-2013 l'industria di trasformazione della plastica ha subito chiusure di impianti e una notevole riduzione della capacità produttiva a causa di un persistente andamento negativo del mercato. Si sarebbe dovuta riscontrare di conseguenza una riduzione delle importazioni relative al codice NC ex 7019 40 00; si è invece osservato il fenomeno opposto, come indicato nella tabella 1. Solo nel 2011 tali importazioni sono diminuite, seguite però da aumenti delle importazioni nell'anno 2012 e nel periodo di riferimento («PR»). Tale anomalia indica che la causa della diminuzione delle importazioni classificate a tale codice va ricercata altrove.

    Tabella 1

    Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta originari della RPC

    Totale delle importazioni nel mercato dell'UE (m2)

    2010

    2011

    2012

    PR

    (1.10.2012-30.9.2013)

    codice NC 7019 40 00

    (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta)

    118 702 857

    67 954 286

    109 676 429

    120 453 571

    Codici NC 7019 51 00 e 7019 59 00 soggetti a misure (8)

    (comprendenti il prodotto in esame)

    383 759 571

    195 440 571

    101 987 143

    77 862 714

    (26)

    L'analisi ulteriore dell'andamento del mercato dell'Unione ha rivelato che in 4 Stati membri (Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia) ha avuto luogo un aumento significativo delle importazioni classificate al codice NC 7019 40 00, che non può essere spiegato dal fabbisogno di questi paesi, in quanto non hanno una grande attività di trasformazione della plastica. Durante il PR le importazioni classificate al codice NC ex 7019 40 00 in questi quattro paesi hanno rappresentato il 32 % delle importazioni nell'Unione di prodotti con tale codice.

    (27)

    Come indicato nella tabella 2, le importazioni di prodotti con il codice NC ex 7019 40 00 in tali quattro paesi erano state molto modeste prima dell'istituzione dei dazi iniziali nel 2011, con un aumento significativo delle importazioni nel 2012 e durante il PR poco dopo l'adozione delle misure antidumping.

    (28)

    L'aumento delle importazioni riportato nella tabella indica una modificazione della configurazione degli scambi verificatasi a seguito dell'istituzione delle misure.

    Tabella 2

    Evoluzione delle importazioni nei Paesi Bassi, in Slovacchia, Slovenia e Lettonia del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC

    Totale delle importazioni nei Paesi Bassi e in Slovacchia, Slovenia e Lettonia (m2)

    2010

    2011

    2012

    PR

    (1.10.2012-30.9.2013)

    codice NC 7019 40 00

    (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta)

    2 427 857

    6 934 285

    46 680 000

    39 018 571

    Codici NC 7019 51 00 e 7019 59 00 soggetti a misure (9)

    (comprendenti il prodotto in esame)

    59 469 857

    47 970 857

    14 711 285

    15 857 142

    Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

    (29)

    In base ai dati di fatto disponibili si ritiene che l'aumento complessivo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'istituzione delle misure antidumping e la parallela riduzione delle importazioni del prodotto in esame costituiscano una notevole modificazione della configurazione degli scambi.

    2.4.   Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (30)

    Il regolamento di base pone all'articolo 13, paragrafo 1, la condizione che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

    (31)

    Tanto il prodotto in esame quanto il prodotto oggetto dell'inchiesta sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri) e gli utilizzatori finali di entrambi i prodotti sono gli stessi. La leggera modifica del prodotto oggetto dell'inchiesta non gli conferisce alcuna caratteristica sostanziale diversa rispetto al prodotto in esame. Non vi è inoltre alcuna differenza di prezzo tra tali prodotti nel mercato dell'Unione.

    (32)

    Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta se non l'elusione del pagamento del dazio in vigore sulle importazioni del prodotto in esame.

    (33)

    Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione è conseguenza dell'applicazione delle misure in vigore.

    2.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

    (34)

    Per valutare se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sono state utilizzate le informazioni fornite dai denuncianti, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext.

    (35)

    L'incremento delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'applicazione delle misure provvisorie è stato considerevole in termini quantitativi.

    (36)

    Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

    2.6.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

    (37)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale.

    (38)

    Nell'inchiesta iniziale il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale.

    (39)

    In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta, i prezzi all'esportazione di tale prodotto sono stati accertati in base alle informazioni disponibili, ossia al prezzo medio all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PR come riportato in Comext, indicato in tabella 3.

    (40)

    Il Canada era stato scelto come paese di riferimento durante l'inchiesta iniziale. Il valore normale utilizzato per i calcoli relativi al dumping del prodotto in esame è compreso tra 0,168 EUR/m2 e 0,257 EUR/m2. Il valore normale medio dell'inchiesta iniziale era 0,193 EUR/m2.

    (41)

    In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato stabilito mettendo a confronto i rispettivi valori normali medi per tipo di prodotto determinati nel regolamento iniziale e i corrispondenti prezzi all'esportazione medi del prodotto in esame nel corso del PR, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

    Tabella 3

    Prezzi medi di importazione in EUR/m2 del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 originario della Cina

    Prezzi medi del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 (EUR/m2)

    2010

    2011

    2012

    PR

    (1.10.2012-30.9.2013)

    cif (10) (Tutti gli Stati membri)

    0,159

    0,173

    0,166

    0,147

    cif (10) (Lettonia. Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia)

    0,194

    0,104

    0,097

    0,061

    3.   RICHIESTE DI ESENZIONE

    (42)

    Poiché in seguito all'apertura dell'inchiesta non si è manifestata nessuna delle parti interessate, non sono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (43)

    Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori cinesi che non si sono manifestati nel corso del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, devono compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

    (44)

    Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Le esenzioni concesse sono successivamente oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

    4.   MISURE

    (45)

    In considerazione delle conclusioni di cui sopra, si è concluso che il dazio definitivo antidumping istituito sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e originari della RPC, è stato oggetto di elusione mediante importazioni di un determinato prodotto leggermente modificato attualmente classificato al codice NC ex 7019 40 00, originario della RPC.

    (46)

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore adottate per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (47)

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, è opportuno che il dazio antidumping sia riscosso su tutte le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della RPC e attualmente classificati con il codice NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050), entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura.

    5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (48)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono state presentate argomentazioni tali da indurre modifiche delle risultanze.

    (49)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio definitivo antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9

    B006

    Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4

    B007

    Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

    60,7

    B122

    Società elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011

    57,7

    B008

    Tutte le altre società

    62,9

    B999

    3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il dazio è riscosso sulle importazioni nell'Unione, registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1356/2013, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050) e originari della Repubblica popolare cinese.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1356/2013.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1356/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 43).

    (7)  Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9).

    (8)  Nel 2011 sono state istituite misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto.

    (9)  Nel 2011 sono state imposte misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto.

    (10)  Fonte Comext

    In Comext il volume è indicato in tonnellate, convertite in metri quadri secondo il tasso di conversione: 1 m2 = 0,14 kg


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