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Document 32014R0973
Commission Implementing Regulation (EU) No 973/2014 of 11 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 274 del 16.9.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 973/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il Comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine fissato dalla sua presidenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivi |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto composto da pezzi bianchi traslucidi leggermente viscosi e appiccicosi di circa 1 cm di lunghezza e circa 3 mm di diametro. Il prodotto galleggia in salamoia, ha una consistenza gelatinosa e un aspetto analogo ai vermicelli di soia. È stato immesso sul mercato per la vendita al dettaglio in confezioni da 250 g (160 g peso netto sgocciolato). Il prodotto è realizzato miscelando la farina di tubero di konjak (Amorphophallus konjac) con acqua contenente idrossido di calcio (proporzioni della miscela espresse come percentuali in peso: farina di tubero di konjak da 3 a 7 %, acqua da 93 a 97 %). La miscela viene poi bollita e il gel ottenuto viene pressato in uno stampo al fine di conferire al prodotto la sua forma definitiva. |
1901 90 91 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 19, nonché dal testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 91. Le preparazioni alimentari della voce 1901 sono realizzate con una base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto. I termini «farina» e «amido» comprendono le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale di qualsiasi capitolo, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi secchi (voce 0712) o di legumi da granella secchi (voce 1106) (si veda la nota 2 del capitolo 19). I tuberi di konjak (interi, macinati o in polvere) sono classificati nella voce 1212 (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata della voce 1212). Sebbene il prodotto abbia una consistenza gelatinosa non è considerato una mucillagine o un addensante che deriva da prodotti vegetali della voce 1302. Deve pertanto essere classificato nel codice NC 1901 90 91. |