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Document 32014R0904

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

    GU L 246 del 21.8.2014, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/904/oj

    21.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2014

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7,

    dopo avere consultato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 29 novembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («il paese interessato»), pubblicando l'avviso di apertura dell'inchiesta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    Alla stessa data la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), delle misure definitive antidumping applicate alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («Cina») mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

    (3)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito della denuncia presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione. La denuncia conteneva indizi non manifestamente infondati dell'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio conseguente, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    1.2.   Parti interessate

    (4)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità indonesiane, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (5)

    Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'avvio dell'inchiesta e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della direzione generale («DG») del Commercio.

    (6)

    Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di far conoscere i loro punti di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito dall'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere ascoltate.

    a)   Campionamento

    (7)

    Dato il numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato e di importatori non collegati interessati al procedimento, e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di voler limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato e gli importatori non collegati da sottoporre all'inchiesta, scegliendo un campione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»).

    1)   Campionamento degli importatori non collegati

    (8)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori non collegati a manifestarsi e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (9)

    Quattordici importatori non collegati hanno fornito le informazioni richieste e acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume rappresentativo delle importazioni nell'Unione e alla loro ubicazione geografica nell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati sulla selezione del campione. Non sono stati formulati commenti al riguardo.

    (10)

    Successivamente, solo una delle tre società selezionate nel campione ha collaborato presentando la propria risposta al questionario.

    2)   Campionamento dei produttori esportatori in Indonesia

    (11)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori in Indonesia a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (12)

    Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del ridotto numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    b)   Risposte al questionario e collaborazione

    (13)

    La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai quattro produttori esportatori inclusi nel campione, ai tre importatori non collegati inclusi nel campione e a trentatré utilizzatori individuati nell'Unione.

    (14)

    Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei tre importatori non collegati inclusi nel campione, da un operatore commerciale, da tre dei quattro produttori esportatori noti e da cinque utilizzatori.

    (15)

    L'inchiesta ha rivelato che il produttore esportatore incluso nel campione che non ha collaborato era collegato ad un altro produttore esportatore incluso nel campione, che ha collaborato presentando la risposta al questionario.

    (16)

    Il produttore esportatore che ha collaborato, menzionato al considerando 15, ha sostenuto che non fosse corretto considerarlo collegato al produttore esportatore che non aveva collaborato, in quanto nessuna delle due società poteva influire sul processo decisionale dell'altra. Tale produttore esportatore ha sostenuto altresì di non poter costringere la società che non aveva collaborato a rispondere al questionario. L'inchiesta ha riscontrato che entrambe le società appartenevano agli stessi azionisti. Esse sono state quindi considerate collegate ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario («il codice doganale»).

    (17)

    Un terzo produttore esportatore ha sostenuto che esistesse in Indonesia un altro produttore del prodotto in esame appartenente al gruppo menzionato al considerando 16, che però non si era manifestato. Sebbene tale produttore esista effettivamente, l'inchiesta non ha trovato prove, in base ai dati Eurostat e ad altre fonti disponibili, che tale produttore abbia esportato nell'Unione nel periodo in esame. Tale società non è pertanto stata invitata a manifestarsi o a fornire le informazioni chieste nei questionari destinati ai produttori esportatori. Inoltre, come descritto al considerando 48, per tutti i produttori del paese interessato che non hanno collaborato è stata stabilita un'aliquota del dazio residuo. Il dazio residuo si basa sull'articolo 18 del regolamento di base e si applica a «tutte le altre società».

    c)   Visite di verifica

    (18)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

    (19)

    Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 presso le sedi delle seguenti società:

     

    Produttori dell'Unione:

    Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Francia

     

    Importatori:

    Falken Trade, Olsztyn, Polonia

     

    Utilizzatori:

    AkzoNobel, Amersfoort, Paesi Bassi

    Unilever, Rotterdam, Paesi Bassi

     

    Produttori esportatori in Indonesia:

    PT. Miwon Indonesia, Giacarta, Indonesia

    PT. Cheil Jedang Indonesia, Giacarta, Indonesia

     

    Importatori collegati nell'Unione:

    CJ Europe GmbH, Schwalbach, Germania

    Daesang Europe B.V. Amstelveen, Paesi Bassi

     

    Operatore commerciale collegato a Hong Kong:

    CJ China Limited, Hong Kong.

    1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (20)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti al fine di valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame») (5).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (21)

    Il prodotto in esame è glutammato monosodico originario dell'Indonesia, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 («il prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti.

    (22)

    Si produce principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

    2.2.   Prodotto simile

    (23)

    Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Indonesia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse fisiche, chimiche e tecniche di base, nonché gli stessi usi fondamentali.

    (24)

    Una parte interessata ha sostenuto l'esistenza di una significativa differenza qualitativa tra il glutammato monosodico prodotto in Indonesia e quello prodotto nell'Unione. A quanto affermato, grazie a tale differenza qualitativa il glutammato monosodico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e quello importato dall'Indonesia non erano intercambiabili e non avrebbero dovuto essere considerati prodotti simili. Tale affermazione non è stata suffragata da prove e non concorda con i risultati dell'inchiesta, che non hanno rivelato alcuna differenza qualitativa tra il glutammato monosodico prodotto in Indonesia e quello prodotto nell'Unione. Di fatto, numerosi utilizzatori acquistavano glutammato monosodico sia dall'industria dell'Unione sia dall'Indonesia e lo usavano nelle stesse applicazioni o in applicazioni simili. L'argomento è stato pertanto respinto.

    (25)

    In base alle considerazioni esposte, il prodotto in esame, quello prodotto e venduto sul mercato nazionale indonesiano e quello prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono quindi in questa fase considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Valore normale

    (26)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno per ogni produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite nazionali sono considerate rappresentative se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti rappresenta per ogni produttore esportatore almeno il 5 % del totale delle vendite in esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Nelle condizioni date, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative.

    (27)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione.

    (28)

    La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile per l'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno dell'Indonesia effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentative rispetto alle quantità di prodotto in esame esportato nell'Unione dagli stessi produttori esportatori.

    (29)

    La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore potessero considerarsi eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata per ciascun tipo di prodotto nel corso del PI la proporzione di vendite con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

    (30)

    Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, purché

    1)

    il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

    2)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (31)

    Nel caso in questione le vendite sul mercato interno di tutti i produttori esportatori erano remunerative e il prezzo di vendita medio ponderato era superiore al costo di produzione di tutti i tipi di prodotto. Per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

    3.2.   Prezzo all'esportazione

    (32)

    I produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure per il tramite di società collegate, site nell'Unione e al di fuori dell'Unione.

    (33)

    Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (34)

    Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate per il tramite di società collegate, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati effettuati adeguamenti per rispecchiare i profitti realizzati (cfr. considerando 35) e per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprensivi delle spese generali, amministrative e di vendita.

    (35)

    Nel caso specifico non si è potuto utilizzare il margine di profitto realizzato dalle società collegate, ritenuto inattendibile. Un importatore non collegato ha collaborato, ma il suo margine di profitto costituiva un'informazione riservata e non poteva essere rivelato a terzi. Quindi, in assenza di altre informazioni, si è adottato un margine di profitto del 5 % per determinare il prezzo all'esportazione. Tale margine è stato ritenuto ragionevole in quanto è già stato usato in un procedimento precedente che riguardava un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile (6).

    (36)

    I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che i prezzi all'esportazione praticati ai loro primi acquirenti collegati dipendessero unicamente da considerazioni di mercato e che la determinazione del prezzo all'esportazione avrebbe quindi dovuto fondarsi sui prezzi di vendita nella transazione tra il produttore esportatore in Indonesia e il primo acquirente collegato, piuttosto che su un prezzo all'esportazione costruito. La loro argomentazione era che i loro prezzi di vendita praticati ai primi acquirenti collegati erano allo stesso livello dei prezzi agli acquirenti non collegati nell'Unione.

    (37)

    L'inchiesta ha rivelato che, sebbene i livelli di prezzo fossero simili, i prezzi di trasferimento tra le società collegate non avrebbero consentito agli importatori collegati di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione. Non si poteva peraltro escludere che fossero stati sostenuti altri costi tra le società collegate e che avesse avuto luogo una compensazione incrociata mediante altri prodotti. In base a ciò è stato concluso che il prezzo interno di trasferimento non rifletteva il valore di mercato adeguato del prodotto in esame, se confrontato alle vendite ad acquirenti indipendenti.

    (38)

    Pertanto il prezzo di trasferimento tra le società collegate non può essere considerato dipendente unicamente da considerazioni di mercato e le relative argomentazioni sono state respinte. I prezzi all'esportazione di entrambi i produttori esportatori che hanno operato per il tramite di parti collegate sono stati quindi costruiti in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, come descritto ai precedenti considerando 34 e 35.

    3.3.   Confronto

    (39)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

    (40)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (41)

    Sono stati pertanto applicati adeguamenti per rispecchiare gli oneri all'importazione, gli sconti, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori, di imballaggio, del credito, le spese bancarie e le commissioni, in tutti i casi in cui è stato dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

    (42)

    Un produttore esportatore ha esportato glutammato monosodico per il tramite di un operatore commerciale sito al di fuori dell'Unione che ha rivenduto il prodotto ad un importatore collegato nell'Unione, il quale a sua volta ha venduto il prodotto ad acquirenti non collegati nell'Unione. Per tali vendite si è proceduto a un adeguamento per tenere conto della maggiorazione applicata dall'operatore commerciale sito al di fuori dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

    (43)

    Un produttore esportatore ha sostenuto la necessità di applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto di incentivi e sconti promozionali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. L'inchiesta ha però accertato che tali costi non erano direttamente collegati alle singole transazioni sul mercato interno e che quindi non era possibile dimostrare che essi incidessero sulla comparabilità dei prezzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (44)

    Due produttori esportatori hanno sostenuto la necessità di applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto dei costi di nolo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. I costi di nolo sul mercato interno erano stati calcolati comprendendo i costi per la movimentazione delle merci dalla fabbrica al magazzino. Questi costi sono stati però considerati costi di logistica sul mercato interno e quindi non ammissibili ai fini di adeguamento del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base.

    (45)

    Una parte interessata ha affermato che il glutammato monosodico venduto nell'Unione come additivo alimentare deve possedere determinati requisiti di purezza (≥ 99 %) definiti dalla direttiva 2008/84/CE della Commissione (7). La parte interessata ha sostenuto che se il glutammato monosodico esportato nell'Unione era soggetto a detti requisiti, essi non erano però applicabili ai prodotto venduto sul mercato interno in Indonesia, e che fosse quindi giustificato applicare un adeguamento del valore normale per tenere conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche e chimiche a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

    (46)

    La parte interessata non ha però quantificato la propria asserzione, in quanto non ha fornito alcuna stima ragionevole del valore di mercato di tale pretesa differenza, di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) del regolamento di base. Inoltre, effettuando il confronto, la Commissione ha potuto tenere conto di tutte le potenziali differenze in materia di purezza nella definizione dei tipi di prodotto. Il confronto è stato fatto quindi tra tipi di prodotti aventi livelli di purezza uguali o simili, tanto esportati sul mercato dell'Unione quanto venduti sul mercato interno dell'Indonesia. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento e l'argomentazione è stata respinta.

    3.4.   Margine di dumping

    (47)

    Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (48)

    Per tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia, la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Va comunque osservato che uno dei produttori esportatori noti ha deliberatamente omesso di collaborare all'inchiesta, come indicato sopra nel considerando 15. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato basso. In conformità all'articolo 18, paragrafo 6, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato in relazione ad un volume rappresentativo di esportazioni di uno dei produttori esportatori che hanno prestato piena collaborazione e sono stati oggetto di verifica, tenendo conto anche, su una base media ponderata, del margine di dumping stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato, che era collegato al produttore esportatore che non ha collaborato.

    (49)

    In base a ciò i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio (%)

    PT. Cheil Jedang Indonesia

    7,0

    PT. Miwon Indonesia

    13,3

    Tutte le altre società

    28,4

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (50)

    Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da un solo produttore dell'Unione, che costituisce l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (51)

    Dal momento che l'industria comunitaria comprende un solo produttore, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (52)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione addizionando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno alle importazioni dall'Indonesia e da altri paesi terzi in base a informazioni di Eurostat e alle risposte al questionario.

    (53)

    È stato sostenuto che il produttore dell'Unione che ha collaborato avrebbe dovuto essere escluso dal novero dell'industria dell'Unione, in quanto era collegato ad un produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, e che l'inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa. In questo caso però non vi è alcuna necessità di escludere il produttore dell'Unione che ha collaborato dal novero dell'industria dell'Unione, nonostante sia collegato al produttore esportatore in Indonesia che non ha collaborato, perché tale unico produttore dell'Unione ha collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta ed è stato sottoposto ad una verifica completa. Inoltre l'omessa collaborazione del produttore esportatore indonesiano non ha avuto alcuna incidenza sull'affidabilità dei dati presentati dal produttore dell'Unione. Di conseguenza l'argomento dovrebbe essere respinto.

    (54)

    Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo di glutammato monosodico nell'Unione (in tonnellate)

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Indice (esercizio 2010/2011 = 100)

    100

    87

    93

    98

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

    (55)

    Il consumo dell'Unione è diminuito tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma risalito leggermente nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta. Complessivamente, il consumo è calato del 2 % durante il periodo in esame. La diminuzione del consumo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 si deve principalmente ad una riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, causata da un calo della produzione nello stesso periodo (cfr. considerando 68). Le importazioni sono rimaste a livelli simili in entrambi gli esercizi. L'aumento del consumo nell'esercizio 2012/2013 è dovuto quasi esclusivamente ad un aumento delle importazioni, in quanto le vendite dell'industria dell'Unione sono rimaste pressappoco allo stesso livello. Infine, durante il periodo dell'inchiesta, mentre le vendite dell'industria dell'Unione diminuivano nuovamente, sono aumentati considerevolmente i volumi delle importazioni, in particolare dall'Indonesia (cfr. considerando 57).

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (56)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati di Eurostat e alle risposte al questionario. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato nel considerando 52.

    (57)

    Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Volume delle importazioni dall'Indonesia (tonnellate)

    8 638

    9 478

    18 317

    24 385

    Indice

    100

    110

    212

    282

    Quota di mercato

    (indice)

    100

    126

    227

    287

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

    (58)

    Il volume delle importazioni dall'Indonesia è quasi triplicato nel corso del periodo in esame. L'aumento, continuo e significativo, è pari al 182 %, da 8 638 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 24 385 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

    (59)

    La corrispondente quota di mercato è quasi triplicata nel corso del periodo in esame, aumentando del 187 % nonostante un calo complessivo del consumo (– 2 %).

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (60)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati di Eurostat e alle risposte al questionario.

    (61)

    Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellate)

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Indonesia

    1 266

    1 279

    1 226

    1 162

    Indice

    100

    101

    97

    92

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

    (62)

    Il prezzo medio all'importazione del glutammato monosodico originario dell'Indonesia è leggermente aumentato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, prima di diminuire nell'esercizio 2012/2013, con un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi medi di importazione del prodotto proveniente dall'Indonesia sono diminuiti complessivamente del 6 % durante il periodo in esame.

    (63)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti non collegati, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e

    la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori indonesiani che hanno collaborato, praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

    (64)

    Come indicato sopra al considerando 46, un produttore esportatore ha affermato che il glutammato monosodico venduto nell'Unione come additivo alimentare deve possedere certi requisiti di purezza imposti dalla legislazione dell'Unione. Tale produttore esportatore ha sostenuto che tali requisiti non si applicassero ai prodotti importati dall'Indonesia per l'uso nel settore non alimentare e che pertanto poteva essere necessario un adeguamento per tenere conto delle caratteristiche fisiche o chimiche prima di effettuare il confronto con il prodotto venduto sul mercato dell'Unione. Tale produttore esportatore non ha però quantificato la propria asserzione. Inoltre, nel corso del confronto, la Commissione ha potuto tenere conto di tutte le potenziali differenze in materia di purezza nella definizione dei tipi di prodotto. Sono stati quindi confrontati tra loro tipi di prodotti aventi livelli di purezza uguali o simili, considerando da un lato i prodotti esportati sul mercato dell'Unione e dall'altro quelli venduti dall'industria dell'Unione sul mercato interno. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento e l'argomentazione è stata respinta.

    (65)

    Una parte interessata ha sostenuto che si sarebbe dovuto tenere conto dell'effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio nel calcolare la sottoquotazione delle importazioni provenienti dall'Indonesia. Di fatto, l'effetto verosimile delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria dell'Unione è accertato essenzialmente stabilendo, tra l'altro, la sottoquotazione dei prezzi. Nel caso attuale sono stati confrontati i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'Unione. I prezzi delle esportazioni usati per il calcolo del pregiudizio erano stati però convertiti in EUR in modo da operare con elementi paragonabili. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio nel caso in questione garantisce che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (66)

    Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato tra 0 % e 5 % per le importazioni dall'Indonesia verso il mercato dell'Unione.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (67)

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

    4.4.2.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

    (68)

    Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Volume della produzione

    (indice)

    100

    95

    107

    91

    Capacità produttiva

    (indice)

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti

    (indice)

    100

    95

    107

    91

    Fonte: risposta al questionario.

    (69)

    La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: diminuita tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, è poi aumentata tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, raggiungendo il livello più basso durante il periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha mostrato che le oscillazioni sono state dovute principalmente alle chiusure per operazioni di manutenzione praticate ogni 15 mesi dall'industria dell'Unione, e alle cattive condizioni atmosferiche nell'inverno 2010/2011, che hanno pregiudicato le forniture di una delle materie prime principali (l'ammoniaca). Durante il periodo dell'inchiesta la chiusura per operazioni di manutenzione è stata prolungata nel tentativo di ridurre le abbondanti scorte. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 9 % durante il periodo in esame.

    (70)

    La capacità produttiva è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame.

    (71)

    In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità produttiva invariata il tasso di utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, diminuendo inizialmente nell'esercizio 2011/2012 per poi aumentare nell'esercizio 2012/2013 e diminuire nuovamente nel periodo dell'inchiesta. Il tasso di utilizzo degli impianti risulta diminuito complessivamente del 9 % nel periodo in esame, in parallelo al calo del volume della produzione.

    4.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (72)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Volume delle vendite sul mercato dell'Unione

    (indice)

    100

    84

    85

    83

    Quota di mercato

    (indice)

    100

    96

    91

    85

    Fonte: risposte al questionario, Eurostat.

    (73)

    Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % nel periodo considerato, principalmente tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, rimanendo invece stabile negli anni seguenti. La diminuzione del volume delle vendite, contemporaneamente al calo del consumo e all'aumento delle importazioni dall'Indonesia, ha comportato una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, pari complessivamente al 15 % durante il periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, in coincidenza con un aumento della quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia nello stesso periodo. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a diminuire con regolarità, mentre aumentavano notevolmente i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia.

    4.4.4.   Crescita

    (74)

    Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, che ha significato una perdita di quote di mercato pari al 15 %.

    4.4.5.   Occupazione e produttività

    (75)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Numero di addetti

    (indice)

    100

    103

    107

    108

    Produttività (unità/addetto)

    (indice)

    100

    92

    100

    85

    Fonte: risposta al questionario.

    (76)

    L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata continuamente, con un incremento complessivo pari all'8 % nel periodo in esame. L'aumento si deve principalmente all'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e all'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione.

    (77)

    La produttività è diminuita a causa dell'effetto combinato dell'aumento dell'occupazione e del calo della produzione indicato dalla tabella 4 del considerando 68.

    4.4.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (78)

    Tutti i margini di dumping sono notevolmente superiori al livello de minimis. L'entità degli attuali margini di dumping incide in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

    (79)

    L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sotto forma di importazioni dello stesso prodotto originarie dalla Cina. Le misure relative alla situazione di cui sopra sono attualmente oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato nel considerando 2.

    4.4.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (80)

    I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti non collegati dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 7

    Prezzo medio di vendita

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

    (indice)

    100

    107

    101

    97

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    (indice)

    100

    120

    124

    130

    Fonte: risposta al questionario.

    (81)

    Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti non collegati è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Era dapprima aumentato del 7 % tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012, ma da allora ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta. L'aumento del prezzo tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 può essere considerato una conseguenza degli aumenti dei costi nello stesso periodo, sebbene l'aumento dei costi sia stato più pronunciato rispetto all'aumento dei prezzi. Allo stesso tempo le importazioni dall'Indonesia sono aumentate e hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 % tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013, nonché di un ulteriore 4 % tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta.

    (82)

    Il costo unitario della produzione è aumentato del 30 % nel periodo in esame. Si è assistito a un aumento continuo a partire dall'esercizio 2011/2012, dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro. Come menzionato sopra, tale aumento di costi non ha potuto essere compensato da un aumento equivalente dei prezzi a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia.

    4.4.8.   Costo del lavoro

    (83)

    Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    (indice)

    100

    117

    125

    124

    Fonte: risposta al questionario.

    (84)

    Il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 24 %. Ciò si spiega principalmente con un maggiore sforzo dell'industria dell'Unione di migliorare il rendimento dei propri operai e del proprio personale al fine di ottimizzare il processo produttivo.

    4.4.9.   Scorte

    (85)

    Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

    Tabella 9

    Scorte

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Scorte finali

    (indice)

    100

    82

    164

    143

    Scorte finali in percentuale sulla produzione

    (indice)

    100

    86

    153

    156

    Fonte: risposta al questionario.

    (86)

    Le scorte finali sono aumentate complessivamente del 43 % nel periodo in esame. Tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013 le scorte sono aumentate a causa di un aumento della produzione, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono rimaste praticamente stabili. Tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a seguito della decisione di ridurre la produzione nel tentativo di far decrescere gli elevati livelli delle scorte.

    (87)

    Le scorte finali in percentuale sulla produzione sono diminuite tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012 ma sono quasi raddoppiate tra l'esercizio 2011/2012 e l'esercizio 2012/2013. Sono aumentate ulteriormente tra l'esercizio 2012/2013 e il periodo dell'inchiesta. Nel complesso sono aumentate del 56 % nel periodo in esame. L'aumento nell'esercizio 2012/2013 e nel periodo dell'inchiesta va esaminato alla luce dell'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, mentre le vendite nell'Unione sono rimaste quasi stabili durante lo stesso periodo.

    4.4.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (88)

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti non collegati (in % del fatturato delle vendite)

    (indice)

    100

    30

    – 31

    – 80

    Flusso di cassa (in EUR)

    (indice)

    100

    39

    – 48

    – 19

    Investimenti (in EUR)

    (indice)

    100

    182

    143

    197

    Utile sul capitale investito

    (indice)

    100

    14

    – 61

    – 110

    Fonte: risposta al questionario.

    (89)

    La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 la redditività è diminuita notevolmente, restando però positiva. A partire dall'esercizio 2012/2013 la redditività è diventata negativa. È diminuita ulteriormente durante il periodo dell'inchiesta. In generale la redditività è diminuita del 180 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo è stato dovuto principalmente alla pressione sui prezzi delle importazioni dall'Indonesia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping e non hanno permesso all'industria dell'Unione di allineare i propri prezzi all'aumento dei costi.

    (90)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività, ossia una diminuzione continua nel periodo in esame, con risultati negativi a partire dall'esercizio 2012/2013. Tale tendenza si è accentuata durante il periodo dell'inchiesta. Complessivamente il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 119 % durante il periodo in esame.

    (91)

    Gli investimenti sono aumentati del 97 % durante il periodo in esame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la manutenzione e la conformità ai requisiti legali in materia di sicurezza. L'industria dell'Unione si stava riprendendo dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping ad opera di produttori esportatori cinesi, avvenute prima del periodo in esame; aveva iniziato a migliorare la propria situazione ed era redditizia all'inizio del periodo in esame, fino all'esercizio 2011/2012. In tali circostanze è stato effettuato un certo numero di investimenti che non potevano essere ulteriormente rimandati, il che spiega l'aumento notevole degli investimenti nell'esercizio 2011/2012 e negli anni successivi.

    (92)

    L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dall'esercizio 2012/2013, rispecchiando l'andamento negativo della redditività. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 210 % durante il periodo in esame.

    (93)

    Considerati la diminuzione della redditività e del flusso di cassa, ha subito ripercussioni negative anche la capacità della società di reperire capitali.

    4.4.11.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (94)

    Quasi tutti i principali indicatori del pregiudizio riportano un andamento negativo. Ad esempio il volume della produzione e il tasso di utilizzo degli impianti sono diminuiti di circa il 9 % e il volume delle vendite del 17 % durante il periodo in esame. Nel tentativo di compensare le perdite in termini di volume delle vendite e quote di mercato, i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono stati ridotti del 3 % durante il periodo in esame, mentre i costi di produzione aumentavano del 30 %. Di conseguenza la redditività, che era positiva all'inizio del periodo in esame, è diminuita ed è diventata negativa nell'esercizio 2012/2013, continuando a diminuire durante il periodo dell'inchiesta. Si sono osservate tendenze negative simili per il flusso di cassa e per l'utile sul capitale investito.

    (95)

    L'occupazione è aumentata dell'8 % nel periodo in esame. L'aumento durante il periodo in esame si spiega principalmente con l'assorbimento nel 2011 di una società precedentemente affiliata e con l'espansione del reparto manutenzione dell'industria dell'Unione. Anche gli investimenti hanno riportato un andamento positivo; sono stati finalizzati principalmente alle misure di prevenzione e ai requisiti in materia di sicurezza, ma non all'aumento della capacità. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio.

    (96)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (97)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse. Tali fattori sono:

    a)

    l'effetto delle importazioni provenienti dalla Cina;

    b)

    le importazioni da altri paesi terzi;

    c)

    l'andamento del consumo dell'Unione;

    d)

    l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione;

    e)

    le inefficienze dell'industria dell'Unione;

    f)

    la crisi finanziaria;

    g)

    gli investimenti e gli obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza;

    h)

    i costi delle materie prime e di altra natura.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (98)

    Per stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione la Commissione ha analizzato il volume e i livelli di prezzo delle importazioni oggetto dell'inchiesta e in quale misura queste hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    (99)

    L'inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dall'Indonesia è aumentato del 182 %, il che ha comportato un aumento della quota di mercato di circa il 187 % nello stesso periodo. Ciò ha coinciso con la perdita, da parte dell'industria dell'Unione, del 17 % in termini di volume delle vendite e del 15 % in termini di quota di mercato. Ha causato altresì una riduzione del 71 % della quota di mercato detenuta complessivamente dalle importazioni da altri paesi.

    (100)

    Allo stesso tempo i prezzi delle importazioni indonesiane sono diminuiti dell'8 %. Le importazioni dall'Indonesia hanno esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione, con la conseguenza che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata all'aumento dei costi ma, al contrario, ha dovuto ridurre i propri prezzi durante il periodo in esame. Ciò ha causato una notevole riduzione della redditività e l'insorgenza di perdite a partire dall'esercizio 2012/2013, accentuatesi poi durante il periodo dell'inchiesta.

    (101)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping originarie dell'Indonesia e che le importazioni dall'Indonesia sono state determinanti per determinare il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Effetto delle importazioni provenienti dalla Cina

    (102)

    Le importazioni provenienti dalla Cina sono attualmente soggette a dazi antidumping. Il volume delle importazioni è aumentato del 65 % con un aumento corrispondente della quota di mercato nella misura del 68 % durante il periodo in esame. Tuttavia sia il volume sia la quota di mercato sono rimasti a livelli modesti durante il periodo in esame. Durante lo stesso periodo i prezzi cinesi sono diminuiti notevolmente, nella misura del 20 %. Tenuto conto dei dazi antidumping in essere, tali importazioni non hanno avuto prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

    (103)

    Date le circostanze, le importazioni provenienti dalla Cina non possono essere ritenute concause del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    Tabella 11

    Importazioni provenienti dalla Cina

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Cina

    Volume (in tonnellate)

    1 518

    758

    1 923

    2 509

     

    Indice

    100

    50

    127

    165

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    57

    136

    168

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata) (8)

    1 234

    1 199

    1 143

    992

     

    (indice)

    100

    97

    93

    80

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    5.2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

    (104)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 12

    Importazioni da altri paesi terzi

    Paese

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Brasile

    Volume (in tonnellate)

    2 321

    969

    1 070

    889

     

    Indice

    100

    42

    46

    38

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    48

    49

    39

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 218

    1 306

    1 402

    1 365

     

    Indice

    100

    107

    115

    112

    Repubblica di Corea

    Volume (in tonnellate)

    1 248

    2 157

    923

    802

     

    Indice

    100

    173

    74

    64

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    198

    79

    65

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 231

    1 296

    1 293

    1 277

     

    Indice

    100

    105

    105

    104

    Vietnam

    Volume (in tonnellate)

    5 707

    6 042

    1 820

    769

     

    Indice

    100

    106

    32

    13

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    121

    34

    14

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 284

    1 291

    1 361

    1 318

     

    Indice

    100

    101

    106

    103

    Altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    993

    681

    478

    434

     

    Indice

    100

    69

    48

    44

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    79

    52

    45

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 594

    1 718

    2 044

    2 001

     

    Indice

    100

    108

    128

    126

    Totale degli altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    10 268

    9 848

    4 291

    2 894

     

    Indice

    100

    96

    42

    28

     

    Quota di mercato (indice)

    100

    110

    45

    29

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 293

    1 323

    1 433

    1 424

     

    Indice

    100

    102

    111

    110

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

    (105)

    Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente da 10 268 tonnellate nell'esercizio 2010/2011 a 2 894 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, ossia del 72 % nel periodo in esame. Il mercato corrispondente è diminuito del 71 % nello stesso periodo. Durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi ha rappresentato solo circa un quarto del livello durante l'esercizio 2010/2011. I prezzi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati complessivamente del 10 % durante il periodo in esame.

    (106)

    Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni totali, comprese quelle dall'Indonesia, fossero rimaste stabili durante il periodo in esame.

    (107)

    Tale affermazione era in contraddizione con le statistiche disponibili sulle quali si basano i risultati dell'inchiesta, riportati nella tabella 13 in appresso. Le importazioni totali nell'Unione sono aumentate complessivamente del 46 % nel periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    Tabella 13

    Totale delle importazioni

     

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Totale delle importazioni

    Volume (in tonnellate)

    20 424

    20 084

    24 531

    29 788

     

    Indice

    100

    98

    120

    146

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

    (108)

    In base alle considerazioni esposte, si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti da altri paesi terzi non hanno inficiato il nesso di causalità tra l'effetto delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e il grave pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

    5.2.3.   Andamento del consumo dell'Unione

    (109)

    Il consumo dell'Unione ha riportato solo una modesta diminuzione del 2 % durante il periodo in esame, non sufficiente a spiegare la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione nella misura del 17 % e la riduzione del 15 % della sua quota di mercato. Si è quindi provvisoriamente concluso che l'andamento del consumo non è una concausa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.4.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (110)

    Le esportazioni dell'industria dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame l'andamento seguente:

    Tabella 14

    Esportazioni dell'industria dell'Unione

     

    Esercizio 2010/2011

    Esercizio 2011/2012

    Esercizio 2012/2013

    PI

    Volume delle esportazioni

    (indice)

    100

    249

    234

    222

    Prezzo medio unitario

    (indice)

    100

    107

    101

    95

    Fonte: risposta al questionario.

    (111)

    Il volume delle esportazioni realizzate dall'industria dell'Unione è aumentato nell'esercizio 2011/2012 per poi diminuire leggermente negli anni successivi fino al periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame è praticamente raddoppiato. I prezzi delle esportazioni nello stesso periodo sono leggermente diminuiti (del 5 %). L'aumento delle vendite all'esportazione ha parzialmente compensato la perdita di vendite e di quota di mercato nell'Unione. Di fatto, in una situazione caratterizzata da una forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, se le vendite in esportazione non fossero aumentate, sarebbero state ancora maggiori le perdite in termini di economie di scala e di incidenza sui costi unitari della produzione dell'industria dell'Unione. Pertanto l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha potuto incidere negativamente sulla situazione pregiudizievole.

    (112)

    Alcune tra le parti interessate hanno sostenuto che la riduzione delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione fosse dovuta alle esportazioni di glutammato monosodico dall'Unione verso una società di trasformazione di prodotti alimentari in Turchia, collegata e recentemente acquisita. Tale argomentazione non è stata suffragata da prove. Inoltre l'inchiesta ha accertato che l'industria dell'Unione ha acquisito la società di trasformazione di prodotti alimentari solo dopo il periodo dell'inchiesta. Tale elemento non avrebbe quindi potuto avere alcuna incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo d'inchiesta. In base a ciò si è concluso che le vendite dell'industria dell'Unione alla società collegata in Turchia non hanno inficiato il nesso di causalità.

    5.2.5.   Pretese inefficienze dell'industria dell'Unione

    (113)

    Una delle parti interessate ha sostenuto che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato da inefficienze inerenti al processo produttivo di tale industria. Tale parte interessata non ha però presentato alcun esempio specifico di inefficienza e l'affermazione non è stata suffragata da prove. Anche l'inchiesta non ha portato alla luce alcuna inefficienza potenziale dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. In base a ciò si è concluso che le presunte inefficienze dell'industria dell'Unione non hanno inficiato il nesso di causalità.

    5.2.6.   La crisi finanziaria

    (114)

    Una delle parti interessate ha sostenuto che la causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione vada ricercata nella crisi finanziaria. Il mercato del glutammato monosodico nell'Unione non ha però presentato volatilità, essendo stato colpito solo marginalmente dalla crisi finanziaria mondiale. Se così non fosse stato, e se davvero le perdite dell'industria dell'Unione fossero state causate dalla crisi finanziaria mondiale, lo stesso effetto avrebbe dovuto verificarsi per tutti gli altri concorrenti sul mercato del glutammato monosodico. Risulta invece che i produttori di glutammato monosodico indonesiani sono riusciti ad aumentare i propri volumi di vendita sul mercato dell'Unione nonostante la crisi finanziaria mondiale. Non vi è quindi motivo di supporre che l'industria dell'Unione avrebbe dovuto risentire della crisi finanziaria mondiale in maggior misura dei suoi equivalenti in Asia. L'argomentazione dev'essere pertanto respinta. In base a ciò si è concluso che gli effetti della crisi finanziaria non hanno inficiato il nesso di causalità.

    5.2.7.   Investimenti e obblighi imposti dall'Unione in materia di sicurezza

    (115)

    Una delle parti interessate ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto ai notevoli investimenti necessari per conformarsi alle norme in materia di sicurezza in vigore nell'Unione.

    (116)

    L'inchiesta ha però accertato che gli investimenti collegati agli obblighi in materia di sicurezza imposti dall'Unione erano rimasti ad un livello modesto rispetto ad altri investimenti nel corso del periodo in esame. Una parte significativa degli investimenti realizzati dall'industria dell'Unione riguardava la manutenzione preventiva. L'aumento più importante degli investimenti si è verificato tra l'esercizio 2010/2011 e l'esercizio 2011/2012. Tale aumento si spiega con il fatto che l'industria dell'Unione, ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping relative alle importazioni cinesi, aveva dovuto rimandare gli investimenti nella manutenzione preventiva fino a dopo la fine del periodo di perdite operative. Dopo che i dazi sulle importazioni cinesi avevano iniziato a produrre effetti sul mercato, l'industria dell'Unione ha potuto riprendere a realizzare profitti e tornare a livelli normali di investimento. Nei periodi successivi gli investimenti sono rimasti ad un livello simile, continuando a riguardare principalmente la manutenzione. Non sono stati fatti investimenti mirati all'ampliamento della capacità, che è rimasta stabile durante il periodo in esame. In base a ciò si è concluso che gli investimenti dell'industria dell'Unione non hanno inficiato il nesso di causalità.

    5.2.8.   Costi delle materie prime e di altra natura

    (117)

    Diverse parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto al notevole rincaro delle materie prime principali, ossia zucchero industriale, ammoniaca, soda caustica e acido solforico.

    Zucchero industriale

    (118)

    Lo zucchero industriale rappresenta uno dei principali fattori di costo per la produzione dell'industria dell'Unione. È vero, come indicato nel considerando 81, che il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato durante il periodo in esame, compreso il costo dello zucchero industriale. In base alle statistiche disponibili (9) il prezzo medio dello zucchero industriale nell'Unione, malgrado un leggero aumento a partire dall'esercizio 2010/2011 e fino a metà 2012, è rimasto inferiore al prezzo sul mercato mondiale. In seguito, tanto il prezzo nell'Unione quanto il prezzo sul mercato mondiale sono diminuiti per assestarsi ad un livello simile. Pertanto l'argomentazione secondo la quale la causa del pregiudizio consisterebbe nei prezzi dello zucchero è infondata e dev'essere respinta.

    Sostanze chimiche

    (119)

    I costi dell'industria dell'Unione per l'acquisto di ammoniaca, soda caustica e acido solforico sono aumentati durante il periodo in esame, analogamente ai prezzi internazionali di tali prodotti. Tali aumenti di prezzo non hanno riguardato quindi unicamente l'industria dell'Unione ma hanno colpito anche gli operatori dei paesi terzi. In base a ciò l'aumento dei prezzi dell'ammoniaca, della soda caustica e dell'acido solforico non può essere considerato di per sé causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    Altri fattori

    (120)

    Un'altra parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto ai maggiori costi per l'energia, il lavoro e gli imballaggi. Per quanto l'inchiesta abbia accertato che tali fattori di costo sono effettivamente aumentati durante il periodo in esame (cfr. considerando 81 e 83), la Commissione ha stabilito altresì che l'industria dell'Unione non ha potuto riversare nemmeno in parte tali aumenti sui prezzi di vendita, data la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'Indonesia. L'aumento del costo di tali fattori non può quindi essere considerato di per sé la causa del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (121)

    L'analisi precedente indica un aumento importante del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie dell'Indonesia tra l'esercizio 2010/2011 e il periodo dell'inchiesta e una diminuzione dei prezzi all'importazione durante il periodo in esame.

    (122)

    Tale aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo originarie dell'Indonesia ha coinciso con un calo significativo della quota di mercato dell'industria dell'Unione e ha comportato, in associazione con la pressione al ribasso sui prezzi, perdite sostanziose all'industria dell'Unione.

    (123)

    D'altro lato, l'esame degli altri fattori suscettibili di aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione ha mostrato che nessuno di essi aveva potuto avere un impatto negativo significativo.

    (124)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori non hanno inficiato il nesso di causalità.

    (125)

    La Commissione ha compiuto una distinzione netta tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Le importazioni provenienti dalla Cina e da altri paesi terzi, l'andamento del consumo e delle esportazioni dell'industria dell'Unione, le presunte inefficienze dell'industria dell'Unione, la crisi finanziaria, gli investimenti e gli obblighi in materia di sicurezza imposti dall'UE, il costo delle materie prime e i costi di altra natura hanno inciso limitatamente sull'evoluzione negativa della situazione dell'industria dell'Unione.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    6.1.   Osservazione preliminare

    (126)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere manifestamente contrario all'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori, dei fornitori e degli utilizzatori di materie prime.

    6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (127)

    L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Indonesia. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo; in particolare il volume della produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività sono peggiorati durante il periodo in esame. È stato riscontrato un andamento negativo anche per altri indicatori relativi ai risultati finanziari, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. Nello stesso periodo sono aumentate le scorte.

    (128)

    Si prevede che, a seguito dell'imposizione di misure, i prezzi all'importazione aumenteranno e l'industria dell'Unione potrà sottrarsi alla pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione sarà quindi in grado di aumentare i propri prezzi in modo che essi rispecchino l'aumento dei costi e si portino gradualmente a livelli remunerativi. Si avrà in tal modo anche un impatto positivo sui volumi di produzione e di vendita. In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Sono molto verosimili perdite ulteriori in termini di volume delle vendite e quota di mercato, in quanto continuerà la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e l'industria dell'Unione sarà costretta ad uniformarsi ai bassi livelli di prezzi correnti nell'Unione. In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione continuerà a subire perdite significative. Non è escluso che, a causa del calo delle vendite e del volume di produzione nonché delle forti perdite, l'industria dell'Unione possa essere costretta a medio termine a cessare del tutto la produzione, con la conseguente perdita di posti di lavoro nell'Unione. Ciò renderebbe inoltre l'Unione dipendente dalle importazioni da paesi terzi.

    (129)

    Si è concluso pertanto in questa fase che l'imposizione di dazi antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

    6.3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

    (130)

    Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura si sono manifestate quattordici società. Tre importatori non collegati sono stati inclusi nel campione e hanno ricevuto questionari, ma uno solo ha risposto. Questa società è stata oggetto di verifica in loco.

    (131)

    Le importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia costituivano meno del 15 % del fatturato di tale importatore. La Commissione ha ritenuto che, sebbene l'attività avente ad oggetto il glutammato monosodico possa risentire negativamente dell'imposizione di dazi, la società nel suo complesso rimarrebbe redditizia.

    (132)

    Un operatore commerciale nell'Unione, che esercita la rivendita del glutammato monosodico sul mercato dell'Unione e su altri mercati, si è manifestato durante l'inchiesta. Tale operatore acquistava glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione ma anche da importatori di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e di altri paesi terzi. Nell'ambito dell'attività complessiva di tale operatore le operazioni relative al glutammato monosodico avevano carattere marginale. Per tali motivi si è ritenuto che qualsiasi impatto delle misure antidumping sulla sua situazione sarebbe stato di ordine irrilevante.

    6.4.   Interesse degli utilizzatori

    (133)

    Gli utilizzatori appartengono prevalentemente al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, nel quale il prodotto è usato per la produzione di miscugli di spezie, zuppe e cibi pronti. Il glutammato monosodico è usato altresì in applicazioni specifiche estranee al settore alimentare, ad esempio nella produzione di detergenti.

    (134)

    Trentatré società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Cinque società hanno collaborato all'inchiesta inviando le risposte al questionario. Quattro di esse appartenevano al settore dei prodotti alimentari e delle bevande, una ad un settore diverso. Due delle società che hanno collaborato, una attiva nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e l'altra nella produzione di detergenti, sono state sottoposte a verifiche in loco.

    Settore dei prodotti alimentari e delle bevande

    (135)

    L'inchiesta ha rivelato che, in media, il glutammato monosodico costituiva circa il 5 % del costo totale per i prodotti che lo contenevano, fabbricati dalle società che hanno collaborato, le quali hanno fornito i dati necessari.

    (136)

    Due delle società che hanno collaborato acquistavano il glutammato monosodico principalmente dall'industria dell'Unione e importavano dall'Indonesia quantitativi modesti o pari a zero. Nel caso di queste due società, l'attività relativa ai prodotti contenenti glutammato monosodico costituiva circa un terzo della loro attività complessiva. Durante il periodo dell'inchiesta le società sono risultate redditizie. Alla luce di tali risultati è verosimile che le misure proposte nei confronti dell'Indonesia avranno un impatto limitato su tali società.

    (137)

    Le altre due società acquistavano dall'Indonesia quantitativi superiori di glutammato monosodico, ma la loro attività connessa al glutammato monosodico era relativamente trascurabile rispetto alla loro attività complessiva. Inoltre in base alle informazioni ricevute tali due società erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta. È quindi verosimile che una misura a carico del glutammato monosodico proveniente dall'Indonesia avrà un impatto irrilevante su tali società.

    Settore non alimentare

    (138)

    Una delle società che hanno collaborato usava glutammato monosodico per la produzione di detergenti; tale prodotto costituiva tra il 15 % e il 20 % del costo di produzione dei prodotti interessati. Durante il periodo dell'inchiesta la società ha acquistato glutammato monosodico prevalentemente dall'industria dell'Unione, ma lo ha anche importato dall'Indonesia e, in misura inferiore, dalla Corea. Solo una parte modesta della sua attività riguardava prodotti che contenevano glutammato monosodico al confronto con l'attività complessiva che, per di più, risultava fonte di margini di profitto tra il 5 % e il 10 % durante il periodo dell'inchiesta.

    (139)

    In base a ciò, per quanto non si possa escludere che l'imposizione di misure nei confronti dell'Indonesia possa avere ripercussioni negative su tale società, la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento e la redditività dell'attività relativa al glutammato monosodico sembrano indicare che l'effetto possibile delle misure su tale società sarebbe limitato.

    (140)

    La parte interessata ha sostenuto che, poiché il quadro normativo dell'UE vieta l'uso di fosfati e di altri composti del fosforo (10), è verosimile che il glutammato monosodico venga usato in quantitativi sempre maggiori per sostituire i fosfati e gli altri composti del fosforo nella produzione dei detergenti. Si prevede quindi che la domanda di glutammato monosodico nell'Unione aumenterà sostanzialmente e che eventuali dazi antidumping sulle importazioni avranno un effetto negativo sull'andamento di tale nuovo mercato.

    (141)

    È però difficile in questa fase prevedere quali ripercussioni avrà il nuovo quadro legislativo sul mercato dell'Unione e se, o in qual misura, esso stimolerà la produzione di detergenti a base di glutammato monosodico e inciderà quindi sulla domanda di glutammato monosodico nell'Unione. La parte interessata non ha peraltro fornito alcuna prova in merito alla portata dell'effetto negativo di un eventuale dazio antidumping. Va osservato al riguardo che lo scopo di un dazio antidumping è ripristinare parità di condizioni sul mercato dell'Unione. Le importazioni dall'Indonesia potranno quindi continuare ad approvvigionare il mercato dell'Unione, ma a prezzi equi. L'inchiesta ha inoltre rivelato un certo numero di fonti alternative di approvvigionamento, quali il Brasile, il Vietnam e la Corea.

    (142)

    In ogni caso, alla luce dei risultati dell'inchiesta, la redditività della società in questione, relativamente all'attività in cui si fa uso di glutammato monosodico, rimarrebbe positiva anche se l'intero fabbisogno di tale sostanza venisse importato dall'Indonesia. Tale ipotesi più sfavorevole non tiene conto della possibilità di riversare almeno parzialmente il costo del dazio sui consumatori finali.

    6.5.   Interesse dei fornitori

    (143)

    Quattro fornitori di materie prime dell'Unione si sono manifestati e hanno risposto al questionario. Le loro vendite di materie prime all'industria dell'Unione rappresentavano solo una piccola parte del loro fatturato complessivo. Pertanto l'assenza di misure non inciderebbe sulla situazione dei fornitori.

    6.6.   Altre argomentazioni

    (144)

    Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione avesse una posizione dominante sul mercato dell'Unione e che le misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia avrebbero rafforzato tale posizione, cosa contraria all'interesse dell'Unione.

    (145)

    L'inchiesta ha chiaramente dimostrato che l'unico produttore dell'Unione non era in grado di mantenere il proprio volume di vendita nell'Unione, in quanto aveva perso quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia. Inoltre l'industria dell'unione non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura adeguata rispetto all'aumento dei costi delle materie prime, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, e ha subito perdite significative durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha altresì notato che esiste concorrenza ad opera delle importazioni originarie di un certo numero di altri paesi terzi, i quali traggono beneficio dal libero accesso al mercato dell'Unione. Vi erano pertanto prove insufficienti di una pretesa posizione dominante dell'industria dell'Unione e l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

    (146)

    Alcune delle parti interessate hanno altresì sostenuto che non vi sarebbero alternative alle importazioni dall'Indonesia, in quanto i livelli di prezzo delle importazioni da altri paesi terzi sono troppo elevati.

    (147)

    Va ricordato che nell'esercizio 2010/2011 la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è stata consistente. Anche le importazioni da paesi terzi hanno subito la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia e hanno perso notevoli volumi di vendita e quote di mercato a favore delle importazioni dall'Indonesia. L'imposizione di dazi nei confronti delle importazioni di glutammato monosodico dall'Indonesia dovrebbe permettere a paesi terzi come il Brasile, la Corea e il Vietnam di riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. In merito ai prezzi, lo scopo delle misure antidumping dovrebbe essere ripristinare condizioni di parità nell'Unione, permettendo in tal modo alle importazioni di entrare nell'Unione a prezzi equi. L'inchiesta ha indicato che non si prevede un effetto significativo sulla situazione dell'industria a valle a seguito dell'imposizione di dazi. L'affermazione secondo la quale non esisterebbero fonti alternative di approvvigionamento è stata quindi respinta.

    6.7.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (148)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha stabilito che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure provvisorie sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia in questa fase dell'inchiesta.

    7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (149)

    Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

    (150)

    Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (151)

    Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Poiché la Commissione ha riscontrato che le importazioni oggetto di dumping hanno iniziato a produrre effetti durante il terzo anno del periodo in esame, il margine di profitto è stato stabilito in riferimento ai primi due anni dello stesso periodo, in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha considerato opportuno usare il margine di profitto medio ponderato stabilito al considerando 89. È stato stabilito un margine di profitto tra il 5 % e il 15 %. Il margine di profitto non può essere divulgato con maggiore precisione per motivi di riservatezza. In base a ciò, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, addizionando il margine di profitto così calcolato al costo della produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori dell'Indonesia che hanno collaborato, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione. I margini di pregiudizio, calcolati applicando rispettivamente un profitto pari al 5 % e al 15 %, sono riportati nella tabella al considerando 154.

    (152)

    Come già ricordato al considerando 64, un produttore esportatore ha sostenuto che il livello di purezza del glutammato monosodico importato nell'Unione e di quello prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione potessero essere diversi e che fosse quindi necessario un opportuno adeguamento. Per i motivi indicati nel considerando citato non è stato apportato nessun adeguamento e tale argomentazione ha dovuto essere respinta.

    7.2.   Misure provvisorie

    (153)

    È opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, in conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (154)

    In base alle considerazioni esposte, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    %

    Paese

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio antidumping provvisorio

    Indonesia

    PT. Cheil Jedang Indonesia

    7,0

    [24,6-39,8]

    7,0

    Indonesia

    PT. Miwon Indonesia

    13,3

    [27,9-43,6]

    13,3

    Indonesia

    Tutte le altre società

    28,4

    [31,4-47,0]

    28,4

    (155)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente al prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote antidumping individuali.

    (156)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote antidumping individuali se essa cambia denominazione o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (11) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: modifiche delle attività della società relative alla produzione, vendite sul mercato interno e all'estero correlate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o al cambiamento relativo ai soggetti che effettuano la produzione e la vendita. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvede ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano aliquote individuali del dazio antidumping.

    (157)

    Al fine di minimizzare i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (158)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applica non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    8.   DISPOSIZIONI FINALI

    (159)

    Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio entro una precisa data limite.

    (160)

    I risultati in materia di imposizione di dazi stabiliti ai fini del presente regolamento sono provvisori e può risultare necessario riesaminarli ai fini di qualunque misura definitiva,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1)   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell'Indonesia.

    2)   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    %

    Codice addizionale TARIC

    PT. Cheil Jedang Indonesia

    7,0

    B961

    PT. Miwon Indonesia

    13,3

    B962

    Tutte le altre società

    28,4

    B999

    3)   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4)   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    5)   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1)   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

    a)

    chiedere la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento;

    b)

    presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

    c)

    chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore della DG Commercio.

    2)   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU C 349 del 29.11.2013, pag. 5).

    (3)  GU C 349 del 29.11.2013, pag. 14.

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Coincidente con gli esercizi finanziari (da aprile a marzo) dell'unico produttore dell'Unione: esercizio 2010/2011, esercizio 2011/2012, esercizio 2012/2013, PI.

    (6)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6.

    (7)  Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

    (8)  I prezzi medi non comprendono i dazi antidumping in vigore.

    (9)  http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/price-reporting_en.pdf

    (10)  Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori (GU L 9 del 30.3.2012, pag. 16).

    (11)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

    nome e cognome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale,

    la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di glutammato monosodico venduto per l'esportazione nell'Unione europea cui si riferisce la seguente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Indonesia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

    Data e firma


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