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Document 32014R0848

Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 , relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 232 del 5.8.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/848/oj

5.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 848/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2014

relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'aminoacido L-valina. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)

Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») dell'8 ottobre 2013 (2) risulta che, nelle condizioni di impiego proposte, l'aminoacido L- valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum non ha effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente e che è considerato una fonte efficace di L-valina, aminoacido essenziale nell'alimentazione animale. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questa sostanza può essere pertanto autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione (3) ha autorizzato l'aminoacido L-valina ottenuto da Escherichia coli. Al fine di assicurare la differenziazione degli additivi nel mangime finale, il loro numero di identificazione dovrebbe figurare sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti unitamente al loro nome e alla quantità aggiunta.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 403/2009. Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 403/2009

Nella colonna 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 403/2009, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Nel caso di dichiarazione volontaria dell'additivo sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, sono aggiunti i dati seguenti:

nome e numero di identificazione dell'additivo,

quantità di additivo aggiunta.»

Articolo 3

Misure transitorie

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui all'articolo 2 prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2015 in conformità delle norme applicabili prima del 25 agosto 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali da compagnia, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 25 agosto 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3429.

(3)  Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, concernente l'autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 3).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c370

L-valina

Composizione dell'additivo:

L-valina minimo 98 % (sulla sostanza secca)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuto da Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058)

Formula chimica: C5H11NO2

Numero CAS: 72-18-4

Metodo analitico:  (1)

Per la determinazione dell'aminoacido L-valina nell'additivo per mangimi: Food Chemical Codex «L-valine monograph».

Per la determinazione del tenore di valina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: cromatografia a scambio ionico unita a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione

Tutte le specie

 

 

1.

Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo:

tasso di umidità

2.

Qualora sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti compaia l'indicazione volontaria relativa all'additivo, si devono aggiungere i dati seguenti:

nome e numero di identificazione dell'additivo

quantità di additivo aggiunta.

25 agosto 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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