Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0547

Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

GU L 163 del 29.5.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. impl. da 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/547/oj

29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/18


REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 547/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottato il 25 ottobre 2012, era corredato di una dichiarazione congiunta in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convenivano di rivedere tale regolamento per tener conto dell’esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020.

(2)

In seguito all’adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in linea con la dichiarazione congiunta, è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per includervi le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa.

(3)

Gli stanziamenti corrispondenti alla riserva per aiuti d’urgenza sono iscritti al titolo «Riserve» del bilancio generale dell’Unione. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per disporre il riporto all’anno n+1 degli stanziamenti iscritti in riserva e non utilizzati nell’anno n.

(4)

Per loro natura, i progetti finanziati nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Di conseguenza, anche ritardi contenuti nel completamento di tali progetti possono determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e minare la fattibilità dei progetti e, quindi, la volontà politica dell’Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe prevedere il riporto all’esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario 2014, 2015 e 2016 per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa. Il riporto dovrebbe essere presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

In seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al fine di rendere nuovamente disponibili gli stanziamenti disimpegnati ai fini dell’attuazione della riserva di efficacia e degli strumenti finanziari di garanzia illimitata e di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

gli importi corrispondenti agli stanziamenti d’impegno per la riserva per aiuti d’urgenza;»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli importi di cui alla lettera c) del primo comma possono essere oggetto di un riporto limitato unicamente all’esercizio successivo.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatti salvi il paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e l’articolo 14, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari.»;

2)

nella parte seconda, il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE E MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA»;

3)

all’articolo 178 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli stanziamenti disimpegnati sono nuovamente ricostituiti se:

a)

provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

b)

provengono da un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;"

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 178 bis

Riporto di stanziamenti di impegno per il meccanismo per collegare l’Europa

1.   Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, gli stanziamenti di impegno per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e non ancora impegnati alla fine dell’esercizio possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo.

2.   La Commissione presenta proposte di riporto relativamente all’esercizio precedente al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di riporto entro il 31 marzo dell’esercizio in corso.

4.   La proposta di riporto è approvata se, entro il termine di cui al paragrafo 3, si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

b)

il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l’altra istituzione si astiene dal deliberare;

c)

il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per respingere la proposta di riporto.

(8)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).»."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 4 dell’8.1.2014, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(5)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(6)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


Dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario.

Tuttavia, hanno convenuto altresì che:

alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il 7o programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare ad essere oggetto di una distinta procedura di discarico che deve essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Per tale ragione, negli atti costitutivi delle imprese comuni da istituirsi nell'ambito del programma Orizzonte 2020 vengono introdotte deroghe specifiche all'articolo 209 del regolamento finanziario. Tali deroghe faranno riferimento alla procedura di discarico distinta e comprenderanno ogni necessaria modifica supplementare.

Affinché le imprese comuni possano beneficiare immediatamente delle semplificazioni introdotte nel nuovo quadro finanziario, occorre che entri in vigore il regolamento delegato della Commissione, del 30 settembre 2013, relativo al regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario.

2.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:

garantirà che i regolamenti finanziari delle imprese comuni comprendano deroghe al regolamento finanziario tipo per organismi PPP per riflettere l'introduzione della procedura di discarico distinta nei loro atti costituenti;

nel contesto della revisione futura del regolamento finanziario, intende proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, dello stesso.


Top