This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0547
Regulation (EU, Euratom) No 547/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
GU L 163 del 29.5.2014, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. impl. da 32018R1046
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/18 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 547/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottato il 25 ottobre 2012, era corredato di una dichiarazione congiunta in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convenivano di rivedere tale regolamento per tener conto dell’esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020. |
(2) |
In seguito all’adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in linea con la dichiarazione congiunta, è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per includervi le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa. |
(3) |
Gli stanziamenti corrispondenti alla riserva per aiuti d’urgenza sono iscritti al titolo «Riserve» del bilancio generale dell’Unione. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per disporre il riporto all’anno n+1 degli stanziamenti iscritti in riserva e non utilizzati nell’anno n. |
(4) |
Per loro natura, i progetti finanziati nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Di conseguenza, anche ritardi contenuti nel completamento di tali progetti possono determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e minare la fattibilità dei progetti e, quindi, la volontà politica dell’Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbe prevedere il riporto all’esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario 2014, 2015 e 2016 per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa. Il riporto dovrebbe essere presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(5) |
In seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è necessario modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al fine di rendere nuovamente disponibili gli stanziamenti disimpegnati ai fini dell’attuazione della riserva di efficacia e degli strumenti finanziari di garanzia illimitata e di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:
1) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
2) |
nella parte seconda, il titolo del titolo II è sostituito dal seguente: «TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE, FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE E MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA»; |
3) |
all’articolo 178 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli stanziamenti disimpegnati sono nuovamente ricostituiti se:
(7) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" |
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 178 bis Riporto di stanziamenti di impegno per il meccanismo per collegare l’Europa 1. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, gli stanziamenti di impegno per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e non ancora impegnati alla fine dell’esercizio possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo. 2. La Commissione presenta proposte di riporto relativamente all’esercizio precedente al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 febbraio dell’esercizio in corso. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest’ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di riporto entro il 31 marzo dell’esercizio in corso. 4. La proposta di riporto è approvata se, entro il termine di cui al paragrafo 3, si verifica una delle situazioni seguenti:
(8) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).»." |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 4 dell’8.1.2014, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
Dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario
1. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Tuttavia, hanno convenuto altresì che:
|
2. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:
|